Sentenza 10 giugno 2009
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il Tribunale, in composizione monocratica, rigetti l'istanza di restituzione nel termine ritenendo la ritualità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza eseguita all'imputato detenuto nel domicilio eletto presso il difensore d'ufficio, considerato che ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod.proc.pen. - novellato dal D.L. n. 17 del 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 60 del 2005 - l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, ad esclusione del caso in cui abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione, condizioni che non possono ritenersi provate, nella specie, stante lo stato di detenzione dell'imputato al momento della notifica del predetto estratto contumaciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2009, n. 27485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27485 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 10/06/2009
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 1130
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 39621/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC RA ER N. IL 17/11/1956;
avverso ORDINANZA del 15/02/2008 della CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAISANO Giulio;
le conclusioni del P.G. Dott. MURA Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
OC FR ER propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 15/2/2008 con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto in data 21/11/2007 avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 24/4/2007 con la quale era stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 c.p. e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione. L'ordinanza in questione ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione perché tardiva essendo stata presentata il 21/11/2007 oltre la scadenza del termine del 13/11/2007.
Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità anche in riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 175 c.p.p.. Il ricorrente deduce la nullità dell'intero procedimento di primo e secondo grado essendo egli venuto a conoscenza del procedimento stesso solo a seguito della comunicazione dell'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello; il ricorrente deduce di essere in stato di detenzione e che l'amministrazione penitenziaria non aveva mai comunicato tale suo stato per cui egli non aveva mai ricevuto comunicazione relative al processo a suo carico.
Con secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento agli artt. 178, 179 e 161 c.p.p.. In particolare si lamenta che l'imputato non è stato messo in grado di difendersi nei procedimenti a suo carico essendo detenuto e non essendo stato informato dei procedimenti stessi.
Con terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità con riferimento all'art. 585 c.p. e art. 544 c.p., comma 1 per non essere stato indicato dal Giudice che la motivazione della sentenza di primo grado sarebbe stata redatta contestualmente al dispositivo, con la conseguente immediata decorrenza dei termini per l'impugnazione, anziché dal termine di 15 giorni per il deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita, quindi, accoglimento. Il ricorrente ha documentalmente provato di essere detenuto dal maggio 2006.
Lo stesso ricorrente aveva inoltre eletto domicilio presso il proprio difensore d'ufficio al quale soltanto è stato notificato il decreto di citazione per l'udienza del 19 dicembre 2006 innanzi al Tribunale di Roma, mentre all'imputato, all'epoca già detenuto, non è stato dato alcun avviso personalmente.
Ritiene questa Corte che la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita all'imputato detenuto nel domicilio eletto presso il difensore d'ufficio non sia sufficiente a ritenere che l'imputato abbia avuto compiuta conoscenza dell'atto, considerato che, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2, novellato dal D.L. n. 17 del 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 60 del 2005 l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, ad esclusione del caso in cui abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione, condizioni che non possono ritenersi provate, nella specie, stante lo stato di detenzione dell'imputato al momento della notifica del predetto estratto contumaciale (v. per un caso analogo riferito alla notifica dell'estratto contumaciale Cass. 20 aprile 2007 n. 25572). In particolare va osservato che l'imputato OC, allorquando gli venne notificato nel domicilio eletto il decreto di citazione e l'avviso per l'udienza del 19 dicembre 2006 innanzi al Tribunale di Roma, e per tutta la durata del termine per impugnare, si trovava ristretto in carcere. In tale descritta situazione, non soltanto non può dirsi provato (come esige la ripartizione dell'onere probatorio di cui al citato art. 175 c.p.p.) che l'imputato, a conoscenza della pronuncia di condanna emessa a suo carico, abbia rinunciato ad impugnarla;
ma esiste anzi un forte elemento di segno contrario, in quanto lo stato di detenzione non può non aver gravemente inciso sul mantenimento dei contatti fra il OC e il suo difensore d'ufficio, ancorché domiciliatario. Gli ulteriori motivi di ricorso sono evidentemente assorbiti. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Roma che si conformerà al seguente principio di diritto:
la notifica della sentenza eseguita all'imputato detenuto nel domicilio eletto presso il difensore d'ufficio, considerato che ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2, - novellato dal D.L. n. 17 del 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 60 del 2005 -
l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, ad esclusione del caso in cui abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione, condizioni che non possono ritenersi provate, nella specie, stante lo stato di detenzione dell'imputato al momento della notifica del predetto estratto contumaciale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Roma. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2009