Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5160 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
O L L O 4 alzone B 7 ) E 3 . E E N C N , O 1 A I 9 P Z 9 I A 1 - R D 1 T S 1 E I - 1 G C I 5 1 60/ 01 2 E PUBBLICA ITALIANA M . R D L U A I 9 D 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO G E E T E N 6 N E 4 . S T E PR ORTE S Oggetto I Y Risarcimento di danni SEZIONE PERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 14994/98 Dott. Vittorio DUVA - - Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron.
2. Mois Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep. Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Ud. 22/11/00 Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AUGUSTO SINAGRA NQ LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA ASSOCIAZIONE professionale 'Studio Associato IN- BA-Sanci, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GORIZIA 14, e rappresentato e difeso da sè medesimo, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AUTOSTRADE SPA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA BALDUINA 224, presso lo studio dell'avvocato DI CHIRICO ANTONIO, che la difende,2000 1878 giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 5137/98 del Giudice di pace di ROMA, della I sezione Civile, emessa e depositata il 28/05/98; RG.44335/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/00 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato AUGUSTO SINAGRA;
udito l'Avvocato ANTONIO DI CHIRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore1.1 Generale Dott. Marco PIVETTI, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 6.11.1997 IN prof. Augusto conveniva in giudizio avanti al giudice di pace di Roma la Autostrade spa, per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati in data 16.9.97, allorchè percorrendo l'autostrada Roma-Napoli alla guida dell'auto Mercedes di proprietà dello studio associato BA, IN, SA, giunto in prossimità dell'uscita di Cassino, la medesima veniva attinta al parabrezza da un sasso posto sulla sede stradale e proiettato dalle gomme di altra auto che la precedeva nello stesso senso di marcia, riportando danni quantificati in L. 1.092.400. 2 La convenuta società, costituitasi in giudizio, contestava l'avversa pretesa chiedendone il rigetto. Il giudice adito ha rigettato la domanda dell'attore, perché infondata. Per la cassazione della decisione ricorre il Sina- gra, nella qualità, esponendo un solo motivo. Resiste la società intimata. Le parti hanno scambiato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza, oltre che il difetto di motivazione che vizia la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza dell'insidia nella presenza di un sasso sul tracciato dell'autostrada in considerazio- ne dall'ora in cui sarebbe avvenuto il fatto, nel senso che, trattandosi di un'ora in pieno giorno (ore 13 cir- ca), non poteva non essere avvistato, e si sostiene che il giudice di pace ha omesso di considerare che il sas- so era di piccole dimensioni e che la visuale del mede- simo era interdetta al ricorrente dalla sagoma dell'autovettura che lo precedeva, tanto che furono le ruote posteriori di tale autovettura a proiettarlo sul parabrezza dell'autovettura condotta dal ricorrente. Sul punto la controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 366 n. 3 c.p.c. per l'omessa specificazione della prova a SO- stegno del fatto dedotto. L'eccezione è infondata perché il ricorrente non aveva l'onere di riportare in ricorso le dichiarazioni dei testi, in quanto la dinamica del sinistro non è stata posta in discussione nella sentenza impugnata. Il ricorrente non ha motivo di lamentarsi della mo- tivazione adottata dal giudice di merito in ordine all'insussistenza dell'insidia, perché tale questione è stata presa in considerazione come un aspetto del più generale problema della responsabilità del gestore dell'autostrada per i danni occorsi all'utente per fat- imputabile alla condotta delloto non direttamente stesso gestore. Ed invero, il giudice di pace ha avuto modo di ri- levare che sotto l'aspetto dell'art. 2051 c.c. il fatto causativo dell'evento dannoso era piuttosto attribuibi- le al caso fortuito, dovendosi escludere che l'evento fosse prevedibile dal gestore dell'autostrada esplican- do la normale diligenza e vigilanza nell'attività di custodia, mentre sotto l'aspetto dell'art. 2043 C.C. non ha mancato di evidenziare che non è risultato pro- vato che l'ente concessionario dell'autostrada non ave- va adottato tutte le cautele necessarie idonee ad evita- re il danno. Tali riferimenti si inquadrano in una va- lutazione complessiva della fattispecie espressa secon- do equità che è posta a base della decisione impugnata. Per le ragioni suesposte il ricorso va rigettato e le spese di questo grado di giudizio vanno per giusti motivi dichiarate integralmente compensate fra le par- ti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma addì 22.11.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE TIs tuva CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 4 ) 7 O 3 L E . L C N O , B A 1 P E 9 I E 9 1 D N - 1 O E I 1 - Z C 1 I A 2 R D T . Depositata in Cancelleria S U L I I G 9 G 3 E - 6 APR. 2001 R E E Oggi, lì A N 6 . D 4 T . E S T T I T ( N IL CANCELLIERE R E S E A E R Giovanni Giambattista P U A Z O N S I E S T R O C S