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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 311/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore DANIELA GALAZZI, Giudice SANTO IPPOLITO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3905/2022 depositato il 28/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA
elettivamente domiciliato presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2020 0040430478 000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo per cui è causa, notificato il 30.8.2022 all'ASSESSORATO
DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA, nonchè depositato nella segreteria di questa
Corte il successivo 28.12 - dopo l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di cui all'art. 17 bis, comma
2, del D. Lgs. n. 546/1992 -, il sig. Ricorrente_1, con l'assistenza tecnica dell'Avv.
Difensore_1, ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata cartella di pagamento, notificatagli il
10.6.2022, limitatamente ai carichi per tasse automobilistiche dell'anno 2017 iscritte a ruolo dal predetto Assessorato in cinque ruoli del 2020, per complessivi € 1.566,44-.
L'ente impositore si è costituito in giudizio il 25.9.2025, depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza del 17.10.2025, assenti le parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo a cui è affidato il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti, per effetto del combinato disposto degli artt. 2, comma 2 bis, della L. Reg. Sic. n. 16/2015 e
109, comma 1, della L. Reg. Sic. n. 9/2021, a partire dal 2017 nel territorio della REGIONE
SICILIANA le tasse automobilistiche vengono iscritte direttamente a ruolo a semplice rilievo del loro mancato pagamento, senza che occorra preventivamente notificare alcunchè e tantomeno dell'avviso di accertamento di cui in ricorso si lamenta la mancanza.
L'impugnazione va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e, in base al valore della causa e all'attività difensiva svolta, si liquidano in favore dell'Assessorato resistente come da dispositivo, nella misura canonicamente prevista dall'art. 4, comma 1, del D.M.G. n. 55/2014 pubblicato sulla G.U. n. 155 del 2.4.2014, con la riduzione prevista dall'art. 15, comma 2-sexies del D. Lgs. n. 546/1992 e la maggiorazione di cui al comma successivo dello stesso articolo di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il sig. Ricorrente_1 a pagare all'ASSESSORATO
DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA le spese del giudizio, che liquida in € 2.552,40-.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente-Estensore
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore DANIELA GALAZZI, Giudice SANTO IPPOLITO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3905/2022 depositato il 28/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA
elettivamente domiciliato presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2020 0040430478 000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo per cui è causa, notificato il 30.8.2022 all'ASSESSORATO
DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA, nonchè depositato nella segreteria di questa
Corte il successivo 28.12 - dopo l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di cui all'art. 17 bis, comma
2, del D. Lgs. n. 546/1992 -, il sig. Ricorrente_1, con l'assistenza tecnica dell'Avv.
Difensore_1, ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata cartella di pagamento, notificatagli il
10.6.2022, limitatamente ai carichi per tasse automobilistiche dell'anno 2017 iscritte a ruolo dal predetto Assessorato in cinque ruoli del 2020, per complessivi € 1.566,44-.
L'ente impositore si è costituito in giudizio il 25.9.2025, depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza del 17.10.2025, assenti le parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo a cui è affidato il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti, per effetto del combinato disposto degli artt. 2, comma 2 bis, della L. Reg. Sic. n. 16/2015 e
109, comma 1, della L. Reg. Sic. n. 9/2021, a partire dal 2017 nel territorio della REGIONE
SICILIANA le tasse automobilistiche vengono iscritte direttamente a ruolo a semplice rilievo del loro mancato pagamento, senza che occorra preventivamente notificare alcunchè e tantomeno dell'avviso di accertamento di cui in ricorso si lamenta la mancanza.
L'impugnazione va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e, in base al valore della causa e all'attività difensiva svolta, si liquidano in favore dell'Assessorato resistente come da dispositivo, nella misura canonicamente prevista dall'art. 4, comma 1, del D.M.G. n. 55/2014 pubblicato sulla G.U. n. 155 del 2.4.2014, con la riduzione prevista dall'art. 15, comma 2-sexies del D. Lgs. n. 546/1992 e la maggiorazione di cui al comma successivo dello stesso articolo di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il sig. Ricorrente_1 a pagare all'ASSESSORATO
DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA le spese del giudizio, che liquida in € 2.552,40-.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente-Estensore