Sentenza 16 maggio 2013
Massime • 1
In tema di impugnazioni, le parti private ed i loro difensori possono presentare, ex art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si trovano, pur se incompetente a riceverlo, ma solo se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato. Ne consegue che qualora il provvedimento impugnato sia stato emesso dal giudice di pace, è inammissibile l'atto di appello presentato nella cancelleria del tribunale della medesima sede giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2013, n. 28656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28656 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 16/05/2013
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 1526
Dott. DE MARZO G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - N. 34862/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE RO LA N. IL 19/09/1978;
nei confronti di:
GN FA N. IL 29/01/1956;
avverso la sentenza n. 23/2011 TRIBUNALE di PESARO, del 28/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. SPINACI Sante, ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso;
Per la parte civile ricorrente è presente l'Avvocato Alberini Luciano, il quale conclude chiedendo accogliersi il ricorso;
Per l'imputato è presente l'Avvocato NAPPA Luigi quale chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. De RO CO propone ricorso per cassazione contro la sentenza del tribunale di Pesaro che, in riforma della sentenza del giudice di pace di Pesaro, ha assolto l'imputato OZ EF dal reato di cui all'art. 594 cod. pen.. 2. Secondo la ricorrente l'appello era inammissibile in quanto depositato presso il tribunale di Pesaro, invece che presso la cancelleria del giudice di pace della stessa città.
3. In particolare, non sarebbe stato applicabile l'art. 582 c.p.p., comma 2, mancando la diversità di luogo di presentazione dell'appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato;
ai sensi dell'art. 582, comma 2, le parti private ed i loro difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si trovano, pur se incompetente a riceverla, ma solo se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento. Ne consegue che qualora il provvedimento impugnato sia stato emesso dai giudice di pace, deve ritenersi inammissibile l'atto di appello presentato nella cancelleria del tribunale della medesima sede giudiziaria (si vedano Sez. 4, n. 1875 del 09/06/1999, Rv. 214582; conf. Sez. 6, n. 1071 del 29/02/2000, Rv. 216308; Sez. 6, n. 2070 del 07/06/1999, Rv. 214172).
2. In ogni caso, occorre rimarcare che l'atto di impugnazione è stato successivamente trasmesso dal tribunale alla cancelleria del giudice di pace di Pesaro, ma è ivi giunto quando i termini per l'impugnazione erano già scaduti.
3. In accoglimento del ricorso, dunque, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per inammissibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità dell'appello e condanna OZ EF al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2013