Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2013, n. 28656
CASS
Sentenza 16 maggio 2013

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In tema di impugnazioni, le parti private ed i loro difensori possono presentare, ex art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si trovano, pur se incompetente a riceverlo, ma solo se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato. Ne consegue che qualora il provvedimento impugnato sia stato emesso dal giudice di pace, è inammissibile l'atto di appello presentato nella cancelleria del tribunale della medesima sede giudiziaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2013, n. 28656
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28656
    Data del deposito : 16 maggio 2013

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