Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2001, n. 3268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3268 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
R E P U B B L I CA I TAL IANA LA CORTE SUPREM0326 8 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 sezione composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Indennità d'esproprio dr. Giovanni Olla Presidente e vincoli conformativi. dr. Giammarco Cappuccio R.G. N. 8265/99 Consigliere dr. Giovanni Verucci Consigliere Cron. 6818 dr. Mario Adamo Consigliere 1056 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 22.11.2000 S E N T E NZA sul ricorso iscritto al n. 8265 del Ruolo Generale 155 13000 CANCELLERIA degli affari civili dell'anno 1999, proposto DA COMUNE DI SPADAFORA, in persona del sindaco, autoriz- DD678543 zato con delibera della G.M. n. 44 dell'1.4.1999 ed e- lettivamente domiciliato in Roma, Via dei Villini n. 4, presso l'avv. Arturo Antonucci, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Magaudda del foro di Messina, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
COOPERATIVA ENES s.r.l., con sede in Roma;
in persona del presidente, elettivamente domiciliato nel giudi- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2166 Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE 2000 dal Sig. per diritti 1300 7 il IL CANCELLIERE 2 - zio d'appello in Messina, alla Via Nicola Fabrizi n. CANCELLERIA 87, presso l'avv. Giacomo Gazzara e questo in proprio, quale procuratore distrattario. INTIMATI avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, (€ 135 1.3000. sez.civ., n. 82 del 26 gennaio 18 marzo 1998. Udita, CANCELLERIA - all'udienza del 22 novembre 2000, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M., dr. Rosario Russo, che chiede l'accoglimento del primo e secondo DF472683 motivo di ricorso e l'inammissibilità degli altri. 1:5 13000 CELLERIA Svolgimento del processo Nel 1985, la s.r.l. Cooperativa Enes domandava al Tri- bunale di Messina di condannare al risarcimento dei danni il comune di Spadafora che, nel 1982, aveva OC- DF472684 cupato un terreno di sua proprietà, costruendovi un 155 13000 CANCELLERIA asilo nido senza concludere la procedura di esproprio. L'ente locale si costituiva, affermando che l'attrice aveva comprato due anni prima, in sede fallimentare, DF472685 al prezzo di £.
3.000 a mq., il terreno, perchè ine- dificabile e in zona di rispetto cimiteriale. Il tribunale adito condannava il comune a pagare alla Cooperativa, a titolo risarcitorio, f. 180.000.000 da rivalutare, con interessi legali dal 4 gennaio 1982. Su gravame del comune, la Corte di appello di Messina CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copiatal legale al Sig. Autorice;
per diritti L. 1900STE 11. 16.07.01 IL CANCELLIERE 3 - - riduceva la condanna a £. 75.982.500, con rivalutazio- ne e interessi come in primo grado, ponendo a carico dell'appellante i due terzi delle spese di causa. Circa l'edificabilità legale dell'area, la Corte ter- ritoriale rilevava che il certificato di destinazione urbanistica dal quale risultava il vincolo cimiteriale dell'area era smentito dalle conclusioni del c.t.u. e dalla stessa costruzione sul terreno dell'asilo nido. Era da escludere che l'area fosse poi inedificabile in quanto, nel 1978, il piano di fabbricazione, che la ri- compredeva in zona agricola, aveva subito una variante e il suolo era stato destinato a edilizia scolastica, con vincolo urbanistico conformativo che lo rendeva e- dificabile, essendo irrilevanti gli indici di edifica- bilità connessi al vincolo preordinato all'esproprio. L'area legalmente edificabile era da valutare in ana- logia ai terreni adiacenti siti in zona C edificabile secondo gli strumenti urbanistici locali. Ridotto il valore del terreno, rispetto alla decisione di primo grado, a f. 55.000 a mq. e denegato rilievo al prezzo dell'acquisto all'asta pubblica di f.
3.000 a mq. due anni prima, per essere lo stesso incompara- bile con i corrispettivi del libero mercato, la Corte, applicando il comma 7bis dell'art. 5bis della L. 359/ 92, perveniva alla condanna di cui sopra dell'ente lo- 4 - cale, a carico del quale erano posti i due terzi delle spese di causa. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il comune di Spadafora per quattro motivi e la Cooperativa a r.
1. Enes non si difende. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell' art. 5 bis della L. 8 agosto 1992 n. 359, per avere la Corte di Messina erroneamente qualificato l'area occu- pata "edificabile", senza rilevare il vincolo cimite- riale cui essa era soggetta e la qualifica "agricola" della zona in cui era sita, prima della destinazione con variante del programma di fabbricazione a edilizia scolastica per costruirvi l'asilo nido. Secondo il comune il consulente d'ufficio aveva affer- mato nella sua relazione che l'area è "entro l'ampiez- za della zona di rispetto prevista a norma dell'art. 38 R.D. 27.7.1934 n. 1625, richiamato nel regolamento di polizia mortuaria... per concludere contradditto- riamente poi che essa è collocata "oltre i duecento metri dalla linea di confine del cimitero", consenten- do alla Corte di ritenere inesistente il vincolo, supe- rando il certificato comunale di destinazione urbani- stica ritenuto non fidefaciente e disapplicando così gli strumenti urbanistici in esso indicati in viola- - 5 - zione dell'art. 5 L.10 marzo 1865 n. 2248, senza spe- cifica motivazione sul punto. La Corte di merito ha fondato la decisione su un'edi- ficabilità di fatto connessa a quella esistente nelle zone vicine, irrilevante secondo la prevalente giuri- sprudenza della Cassazione per la legge n. 359/92 e in fatto inesistente, alla data dell'occupazione, perchè l'area mancava di servizi e infrastrutture che la ren- dessero fabbricabile.
1.1. Il motivo di ricorso è infondato. dellaLa Corte territoriale, nella contraddittorietà relazione del c.t.u., ha ritenuto non esistere il vin- colo "cimiteriale" di natura urbanistica e conformati- vo (art. 57 D. P.R. 10 settembre 1990 n. 285), che im- pone "la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie" (raggio di duecento metri), vietando in essa di "costruire nuovi edifici o ampliare gli esistenti", qualificando logicamente e- dificabile l'area anche per il fatto stesso che in essa si era costruito l'asilo per cui è causa. La natura urbanistica e conformativa della destinazio- ne a edilizia scolastica dell'area di cui alla varian- te del programma di fabbricazione conferma, per i giu- dici di merito, il carattere legalmente edificabile del terreno e quindi il presupposto logico del primo 6 motivo di ricorso, costituito dal preteso rilievo all' edificabilità di fatto, non sussiste e ciò ne comporta l'infondatezza per mancanza della dedotta violazione del comma 7bis dell' art. 5bis della L. 359/92. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta illogi- cità ed erroneità della motivazione, per avere la Cor- te del merito applicato gli indici di edificabilità di aree vicine, in zona C, nella quale non era compreso il terreno de quo e per aver valutato il bene al 1989, applicando poi il tasso di inflazione monetaria per riportare detto valore al 1983, senza dare rilievo al prezzo assai inferiore (£.
3.000 a mq.) pagato per la stessa area solo due anni prima dalla controparte.
2.1. Non costituisce vizio logico di motivazione, ai fini della determinazione in "concreto" del valore di mercato di un'area legalmente edificabile, per realiz- zare servizi pubblici, comparare il valore da accerta- re con i corrispettivi di atti di vendita relativi a suoli edificatori analoghi e vicini con gli indici di edificabilità previsti per questi, in assenza di atti tra privati comparabili, che possano avere ad oggetto terreni del tipo di quelli da valutare. Meramente aggiuntivo al criterio estimativo sintetico/ comparativo di accertamento del valore del terreno, è il richiamo al tasso di inflazione monetaria, operato - 7 dalla Corte territoriale allo scopo di ridurre il va- lore dell'area acquisita illecitamente. Soltanto assertiva è l'affermazione sul fatto notorio per la Corte territoriale, comunque non illogico, che i prezzi delle aste fallimentari non sono comparabili con quelli del libero mercato. Il secondo motivo di ricorso è quindi infondato.
3. Il terzo motivo di ricorso censura la sentenza, per violazione degli artt. 1223 e 1224 c.c., per avere er- roneamente accolto con la domanda di rivalutazione fi- no alla data della sentenza, quella degli interessi sulla somma rivalutata dal 4 gennaio 1982 al soddisfo. Per il ricorrente, che aderisce alla giurisprudenza di questa Suprema Corte sul punto, gli interessi vanno corrisposti su una somma che deve rivalutarsi anno per anno in base a un indice medio.
3.1. Deve senza dubbio evitarsi che il danneggiato ab- bia una ingiusta locupletazione con la liquidazione del danno e, nel caso, effettivamente, cumulandosi con l'obbligazione di valore gli interessi dalla data del- l'illecito con la rivalutazione, si reintegrano i man- cati guadagni prodotti nel tempo a causa del fatto an- tigiuridico, non solo con riferimento al valore del bene perduto ma anche come se essi si fossero verifi- cati tutti al momento della liquidazione e, quindi, - 8 - ancor prima della perdita del terreno, reintegrata dalla rivalutazione (da Cass. S.U. 12 febbraio 1995 n. 1712 a Cass. 24 novembre 1998 n. 11911). Il terzo motivo di ricorso è quindi fondato e, in re- lazione ad esso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Catania perchè si uniformi nel liquidare la rivalutazione e nell'applicare gli interessi al principio che precede, provvedendo anche alle spese di questo giudizio.
4. Il quarto motivo di ricorso sulla disciplina delle spese relativo alla violazione dell'art. 91 c.p.c. re- sta assorbito.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, acco- glie il terzo e dichiara assorbito il quarto;
cassa e rinvia alla Corte d'appello di Catania, anche per le spese dell'intero giudizio. I D Così deciso nella camera di consiglio del 22 novembre 2000. presidente My presid Force. sigliere estensoreIl consigl CANCELLERIA IL CANCELLIERE 7 MOR 2001 IN Marie DrSuns DEPOSITATA II. CANCELLIERE Oggi, UFFICIC Maria Di Núzzo 28076 .