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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PAVONE ENRICO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 426/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - Unipersonale - - CF_Ricorrente 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_2/o Studio Difensore_2 & Difensore_3 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valbondione
elettivamente domiciliato presso comune.valbondione@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 IMU 2019
- sul ricorso n. 427/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da Ricorrente_1 S.r.l. - Unipersonale - - CF_Ricorrente 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valbondione
elettivamente domiciliato presso comune.valbondione@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3 IMU 2020
- sul ricorso n. 428/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - Unipersonale - - CF_Ricorrente 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valbondione
elettivamente domiciliato presso comune.valbondione@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4 2025 IMU 2021 - sul ricorso n. 429/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - Unipersonale - - CF_Ricorrente 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valbondione
elettivamente domiciliato presso comune.valbondione@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5 2025 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 29 maggio 2025 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento prot. n. 1 del 18 marzo 2025, emesso dal Comune di Valbondione per l'imposta IMU per l'anno di imposta 2019.
Il ricorso veniva iscritto con n. 426/2025 R.G.R. Con ricorso in data 29 maggio 2025 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento prot. n. 3 del 18 marzo 2025, emesso dal Comune di Valbondione per l'imposta IMU per l'anno di imposta 2020.
Il ricorso veniva iscritto con n. 427/2025 R.G.R.
Con ricorso in data 29 maggio 2025 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento prot. n. 4 del 18 marzo 2025, emesso dal Comune di Valbondione per l'imposta IMU per l'anno di imposta 2021.
Il ricorso veniva iscritto con n. 428/2025 R.G.R.
Con ricorso in data 29 maggio 2025 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento prot. n. 5 del 18 marzo 2025, emesso dal Comune di Valbondione per l'imposta IMU per l'anno di imposta 2022.
Il ricorso veniva iscritto con n. 429/2025 R.G.R.
Nei quattro ricorsi, pressochè sinottici, la ricorrente eccepiva la illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati, contestando il valore di € 47,00/mq attribuito dal Comune alle aree accertate, in quanto il Comune di Valbondione, al fine del calcolo del valore dell'area di proprietà della società, avrebbe dovuto tener conto delle prescrizioni specifiche del PGT e, in particolare, degli oneri di urbanizzazione tali da ridurre il valore dell'area.
Osservava come i carichi urbanistici particolari siano stati stimati dal Comune in mera misura forfettaria, ma i carichi urbanistici dell'Ambito di Trasformazione AT10a consistono nella realizzazione di autorimesse interrate ed accessibili con percorso interrato polifunzionale, nonché nella cessione di area a verde pubblico di mitigazione ambientale paesistica di 5.468,23 metri.
Rilevava come il costo del vincolo urbanistico per la realizzazione dei corselli interrati andava stimato in euro 500.000 con un'incidenza pari a 21,25 euro al mq e il costo del vincolo urbanistico per la cessione delle aree verdi andava valutato in euro 50.000 con un'incidenza pari a 2,12 euro al mq, precisando peraltro che il PGT prevede per l'AT10a la possibilità di conversione della volumetria alberghiera in residenza mediante monetizzazione non inferiore a € 840.000 in disponibilità del Comune di Valbondione, operazione evidentemente antieconomica.
Il Comune di Valbondione non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 29 gennaio 2026 il Giudice, stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva, disponeva la riunione dei ricorsi nn. 427, 428 e 429 R.G.R. al ricorso n. 426/2025 R.G.R.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono fondati e devono essere accolti.
Le argomentazioni contenute nel ricorso sono infatti condivisibili e non sono state oggetto di controdeduzioni da parte del Comune di Valbondione, che non si è costituito in giudizio.
Il Comune di Valbondione ha infatti fissato il valore di € 47,00/mq alle aree accertate, di proprietà della ricorrente, ma, al fine del calcolo del valore dell'area di proprietà della società, non ha, senza alcuna specifica motivazione sul punto, tenuto conto delle prescrizioni specifiche del PGT e, in particolare, degli oneri di urbanizzazione tali da ridurre il valore dell'area.
I carichi urbanistici particolari sono stati stimati dal Comune in mera misura forfettaria, ma i carichi urbanistici dell'Ambito di Trasformazione AT10a consistono nella realizzazione di autorimesse interrate ed accessibili con percorso interrato polifunzionale, nonché nella cessione di area a verde pubblico di mitigazione ambientale paesistica di 5.468,23 metri.
La ricorrente ha specificato come il costo del vincolo urbanistico per la realizzazione dei corselli interrati andava stimato in euro 500.000 con un'incidenza pari a 21,25 euro al mq e il costo del vincolo urbanistico per la cessione delle aree verdi andava valutato in euro 50.000 con un'incidenza pari a 2,12 euro al mq, precisando peraltro che il PGT prevede per l'AT10a la possibilità di conversione della volumetria alberghiera in residenza mediante monetizzazione non inferiore a € 840.000 in disponibilità del Comune di Valbondione, operazione evidentemente antieconomica.
Come detto, non costituendosi, il Comune di Valbondione non ha controdedotto alcunchè.
E' congrua ed equa la compensazione delle spese di lite, considerando l'esito non univoco delle decisioni di merito relative agli anni di imposta precedenti e relative alla medesima pretesa impositiva.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese.
Bergamo, 29.1.2026
IL GIUDICE
Dott. Enrico Pavone
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PAVONE ENRICO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 426/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - Unipersonale - - CF_Ricorrente 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_2/o Studio Difensore_2 & Difensore_3 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valbondione
elettivamente domiciliato presso comune.valbondione@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 IMU 2019
- sul ricorso n. 427/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da Ricorrente_1 S.r.l. - Unipersonale - - CF_Ricorrente 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valbondione
elettivamente domiciliato presso comune.valbondione@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3 IMU 2020
- sul ricorso n. 428/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - Unipersonale - - CF_Ricorrente 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valbondione
elettivamente domiciliato presso comune.valbondione@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4 2025 IMU 2021 - sul ricorso n. 429/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - Unipersonale - - CF_Ricorrente 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valbondione
elettivamente domiciliato presso comune.valbondione@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5 2025 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 29 maggio 2025 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento prot. n. 1 del 18 marzo 2025, emesso dal Comune di Valbondione per l'imposta IMU per l'anno di imposta 2019.
Il ricorso veniva iscritto con n. 426/2025 R.G.R. Con ricorso in data 29 maggio 2025 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento prot. n. 3 del 18 marzo 2025, emesso dal Comune di Valbondione per l'imposta IMU per l'anno di imposta 2020.
Il ricorso veniva iscritto con n. 427/2025 R.G.R.
Con ricorso in data 29 maggio 2025 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento prot. n. 4 del 18 marzo 2025, emesso dal Comune di Valbondione per l'imposta IMU per l'anno di imposta 2021.
Il ricorso veniva iscritto con n. 428/2025 R.G.R.
Con ricorso in data 29 maggio 2025 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento prot. n. 5 del 18 marzo 2025, emesso dal Comune di Valbondione per l'imposta IMU per l'anno di imposta 2022.
Il ricorso veniva iscritto con n. 429/2025 R.G.R.
Nei quattro ricorsi, pressochè sinottici, la ricorrente eccepiva la illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati, contestando il valore di € 47,00/mq attribuito dal Comune alle aree accertate, in quanto il Comune di Valbondione, al fine del calcolo del valore dell'area di proprietà della società, avrebbe dovuto tener conto delle prescrizioni specifiche del PGT e, in particolare, degli oneri di urbanizzazione tali da ridurre il valore dell'area.
Osservava come i carichi urbanistici particolari siano stati stimati dal Comune in mera misura forfettaria, ma i carichi urbanistici dell'Ambito di Trasformazione AT10a consistono nella realizzazione di autorimesse interrate ed accessibili con percorso interrato polifunzionale, nonché nella cessione di area a verde pubblico di mitigazione ambientale paesistica di 5.468,23 metri.
Rilevava come il costo del vincolo urbanistico per la realizzazione dei corselli interrati andava stimato in euro 500.000 con un'incidenza pari a 21,25 euro al mq e il costo del vincolo urbanistico per la cessione delle aree verdi andava valutato in euro 50.000 con un'incidenza pari a 2,12 euro al mq, precisando peraltro che il PGT prevede per l'AT10a la possibilità di conversione della volumetria alberghiera in residenza mediante monetizzazione non inferiore a € 840.000 in disponibilità del Comune di Valbondione, operazione evidentemente antieconomica.
Il Comune di Valbondione non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 29 gennaio 2026 il Giudice, stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva, disponeva la riunione dei ricorsi nn. 427, 428 e 429 R.G.R. al ricorso n. 426/2025 R.G.R.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono fondati e devono essere accolti.
Le argomentazioni contenute nel ricorso sono infatti condivisibili e non sono state oggetto di controdeduzioni da parte del Comune di Valbondione, che non si è costituito in giudizio.
Il Comune di Valbondione ha infatti fissato il valore di € 47,00/mq alle aree accertate, di proprietà della ricorrente, ma, al fine del calcolo del valore dell'area di proprietà della società, non ha, senza alcuna specifica motivazione sul punto, tenuto conto delle prescrizioni specifiche del PGT e, in particolare, degli oneri di urbanizzazione tali da ridurre il valore dell'area.
I carichi urbanistici particolari sono stati stimati dal Comune in mera misura forfettaria, ma i carichi urbanistici dell'Ambito di Trasformazione AT10a consistono nella realizzazione di autorimesse interrate ed accessibili con percorso interrato polifunzionale, nonché nella cessione di area a verde pubblico di mitigazione ambientale paesistica di 5.468,23 metri.
La ricorrente ha specificato come il costo del vincolo urbanistico per la realizzazione dei corselli interrati andava stimato in euro 500.000 con un'incidenza pari a 21,25 euro al mq e il costo del vincolo urbanistico per la cessione delle aree verdi andava valutato in euro 50.000 con un'incidenza pari a 2,12 euro al mq, precisando peraltro che il PGT prevede per l'AT10a la possibilità di conversione della volumetria alberghiera in residenza mediante monetizzazione non inferiore a € 840.000 in disponibilità del Comune di Valbondione, operazione evidentemente antieconomica.
Come detto, non costituendosi, il Comune di Valbondione non ha controdedotto alcunchè.
E' congrua ed equa la compensazione delle spese di lite, considerando l'esito non univoco delle decisioni di merito relative agli anni di imposta precedenti e relative alla medesima pretesa impositiva.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese.
Bergamo, 29.1.2026
IL GIUDICE
Dott. Enrico Pavone