CASS
Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 11952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11952 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN BO, nato in [...] il [...] avverso la sentenza n. 113/2022 emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta l'8 febbraio 2022 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nell'udienza del 15 novembre 2022 la relazione fatta dal Consigliere IU NA AR PA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente, con cui si è insistito nell'accoglimento del ricorso, svolgendo in particolare osservazioni sulla mancata nomina di un interprete per l'imputato RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 febbraio 2022 la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 28 gennaio 2021, con cui BO AN è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per una tentata estorsione ai danni di AO CU. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 2 Num. 11952 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 15/11/2022 2.1 violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. e dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., non essendo stato nominato un interprete per l'intero corso del procedimento, pur non comprendendo l'imputato la lingua italiana ed essendo state pronunciate, nel corso del dibattimento di primo grado, ordinanze con cui si era disposta la nomina dell'interprete, poi però revocate;
2.2 vizio di motivazione in relazione alla conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato. La Corte d'appello si sarebbe limitata a richiamare integralmente la sentenza di primo grado, senza pronunciarsi sulle specifiche deduzioni dell'atto d'appello e, in particolare, sul fatto che il giudice di primo grado aveva sospeso in diverse occasioni lo svolgimento delle udienze per la nomina di un interprete, stante l'impossibilità dell'imputato, di nazionalità ghanese, di comprendere la lingua italiana;
2.3 erronea applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen., avendo la Corte di appello fatto riferimento solo ai requisiti richiesti per l'assunzione di nuove prove ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., pur se nell'atto di appello si contestava la revoca delle prove già emesse da parte del giudice di primo grado;
2.4 violazione di legge, essendo stata affermata la responsabilità dell'imputato in difetto dell'elemento oggettivo del reato ascrittogli;
2.5 erronea qualificazione giuridica del reato contestato, da sussumere nell'ambito dell'art. 393 cod. pen., difettando il dolo generico del delitto di estorsione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, afferendo alla mancata nomina di un interprete, sono privi di specificità a fronte delle argomentazioni formulate dalla Corte territoriale, che ha dato conto di plurimi elementi in base ai quali doveva pervenirsi alla conclusione della conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato (v. f. 2 della sentenza impugnata, ove tra i suddetti elementi sono stati indicati la permanenza del ricorrente in Italia dal 2011; la frequentazione di una scuola di lingua italiana per sei mesi;
le frasi proferite in italiano dall'imputato alla persona offesa;
il verbale di arresto, in cui si dà espressamente atto che egli conosceva la lingua italiana). Al riguardo deve ricordarsi che questa Corte (Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, Rv. 280992 - 01) ha già avuto modo di affermare che l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità, se - come avvenuto nel caso in disamina - motivata in termini corretti ed esaustivi. 2 3. Il terzo motivo è del tutto generico, non comprendendosi dalla sua formulazione a quali prove il ricorrente abbia fatto riferimento e quale fosse il contenuto delle doglianze, sollevate dinanzi al Giudice di secondo grado e da questi non considerate. 4. Con riguardo al quarto e al quinto motivo, concernenti l'affermazione della responsabilità del ricorrente per il delitto di tentata estorsione, deve rilevarsi che la Corte d'appello ha evidenziato che era stato accertato che l'imputato, mediante minacce continue e insistenti, aveva tentato di costringere la persona offesa a consegnargli una somma di denaro, al fine di conseguire un profitto economico non giustificato da alcun motivo, specie in considerazione del fatto che non si rinveniva in atti alcuna prova a conforto dell'affermazione del medesimo imputato di essere stato morso dal cane della persona offesa. A fronte della diffusa motivazione della Corte territoriale le doglianze del ricorrente non sono consentite, essendo volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). 4.1 Premesso poi che i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone si caratterizzano e si distinguono dal delitto di estorsione per il fatto che l'agente opera con il convincimento di esercitare un suo diritto (v. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027-02), deve rilevarsi che correttamente la Corte di appello ha qualificato i fatti come tentativo di estorsione, evincendosi dalla stessa condotta dell'imputato che egli non aveva agito con il convincimento di esercitare un suo diritto. 5. Il ricorso è quindi inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della sanzione pecuniaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza del 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Udita nell'udienza del 15 novembre 2022 la relazione fatta dal Consigliere IU NA AR PA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente, con cui si è insistito nell'accoglimento del ricorso, svolgendo in particolare osservazioni sulla mancata nomina di un interprete per l'imputato RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 febbraio 2022 la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 28 gennaio 2021, con cui BO AN è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per una tentata estorsione ai danni di AO CU. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 2 Num. 11952 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 15/11/2022 2.1 violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. e dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., non essendo stato nominato un interprete per l'intero corso del procedimento, pur non comprendendo l'imputato la lingua italiana ed essendo state pronunciate, nel corso del dibattimento di primo grado, ordinanze con cui si era disposta la nomina dell'interprete, poi però revocate;
2.2 vizio di motivazione in relazione alla conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato. La Corte d'appello si sarebbe limitata a richiamare integralmente la sentenza di primo grado, senza pronunciarsi sulle specifiche deduzioni dell'atto d'appello e, in particolare, sul fatto che il giudice di primo grado aveva sospeso in diverse occasioni lo svolgimento delle udienze per la nomina di un interprete, stante l'impossibilità dell'imputato, di nazionalità ghanese, di comprendere la lingua italiana;
2.3 erronea applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen., avendo la Corte di appello fatto riferimento solo ai requisiti richiesti per l'assunzione di nuove prove ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., pur se nell'atto di appello si contestava la revoca delle prove già emesse da parte del giudice di primo grado;
2.4 violazione di legge, essendo stata affermata la responsabilità dell'imputato in difetto dell'elemento oggettivo del reato ascrittogli;
2.5 erronea qualificazione giuridica del reato contestato, da sussumere nell'ambito dell'art. 393 cod. pen., difettando il dolo generico del delitto di estorsione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, afferendo alla mancata nomina di un interprete, sono privi di specificità a fronte delle argomentazioni formulate dalla Corte territoriale, che ha dato conto di plurimi elementi in base ai quali doveva pervenirsi alla conclusione della conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato (v. f. 2 della sentenza impugnata, ove tra i suddetti elementi sono stati indicati la permanenza del ricorrente in Italia dal 2011; la frequentazione di una scuola di lingua italiana per sei mesi;
le frasi proferite in italiano dall'imputato alla persona offesa;
il verbale di arresto, in cui si dà espressamente atto che egli conosceva la lingua italiana). Al riguardo deve ricordarsi che questa Corte (Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, Rv. 280992 - 01) ha già avuto modo di affermare che l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità, se - come avvenuto nel caso in disamina - motivata in termini corretti ed esaustivi. 2 3. Il terzo motivo è del tutto generico, non comprendendosi dalla sua formulazione a quali prove il ricorrente abbia fatto riferimento e quale fosse il contenuto delle doglianze, sollevate dinanzi al Giudice di secondo grado e da questi non considerate. 4. Con riguardo al quarto e al quinto motivo, concernenti l'affermazione della responsabilità del ricorrente per il delitto di tentata estorsione, deve rilevarsi che la Corte d'appello ha evidenziato che era stato accertato che l'imputato, mediante minacce continue e insistenti, aveva tentato di costringere la persona offesa a consegnargli una somma di denaro, al fine di conseguire un profitto economico non giustificato da alcun motivo, specie in considerazione del fatto che non si rinveniva in atti alcuna prova a conforto dell'affermazione del medesimo imputato di essere stato morso dal cane della persona offesa. A fronte della diffusa motivazione della Corte territoriale le doglianze del ricorrente non sono consentite, essendo volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). 4.1 Premesso poi che i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone si caratterizzano e si distinguono dal delitto di estorsione per il fatto che l'agente opera con il convincimento di esercitare un suo diritto (v. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027-02), deve rilevarsi che correttamente la Corte di appello ha qualificato i fatti come tentativo di estorsione, evincendosi dalla stessa condotta dell'imputato che egli non aveva agito con il convincimento di esercitare un suo diritto. 5. Il ricorso è quindi inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della sanzione pecuniaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza del 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente