CASS
Sentenza 9 ottobre 2023
Sentenza 9 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2023, n. 40980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40980 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HI ID nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40980 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Modena - che aveva dichiarato UI HI colpevole del delitto di cui all'art. 494 cod. pen., per essersi sostituito al fratello ER IM HI nella stipula di tre contratti di erogazione stipulati con ENEL s,p.a. - ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione in relazione a due fatti, rideterminando la pena per l'episodio residuo, confermando sul punto la sentenza di primo grado. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Ettorantonio Di Lustro, nell'interesse dell'imputato, affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia la nullità della sentenza e dell'ordinanza resa all'udienza del 16 settembre 2022, con la quale la Corte di appello ha rigettato l'eccezione difensiva correlata alla mancata notifica all'imputato dell'avviso di nomina del difensore di ufficio, in violazione dell'art. 28 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, è denunciato il travisamento della prova con riguardo alla affermazione di responsabilità per l'unico episodio residuato dopo la sentenza impugnata, fondato su un quadro di elementi inidoneo a superare il ragionevole dubbio. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria integrativa con la quale insiste nei motivi e conclude per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso risulta inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato, risultando la decisione della Corte di appello allineata all'indirizzo giurisprudenziale, costante nel tempo, e che il Collegio condivide, a tenore del quale la mancata comunicazione all'imputato del nominativo del difensore d'ufficio designato dall'autorità giudiziaria non comporta, in difetto di espressa previsione in tal senso, la nullità dell'atto al cui compimento è funzionale la nomina (Sez. 2, n.48055 del 2018, Rv. 275511). Invero, la disposizione di cui all'art. 28 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale - il quale prevede che il nome del difensore di ufficio deve essere comunicato senza ritardo all'imputato - non è tutelata, in caso di omissione, da alcuna sanzione di nullità: va, pertanto, ribadito che l'omissione non inficia l'atto al cui compimento la nomina del difensore era finalizzata (Cass., sez. 6, n. 26095 del 3/6/2010, Rv 248036; sez. 1, n. 9541 del 2/2/2006, Rv 233540). 2. Il secondo motivo è afflitto da genericità c.d. estrinseca, per omesso confronto con gli argomenti spesi dai giudici di merito a sostegno della propria decisione. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nell'ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'a-specificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 2 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di a-specificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. peri., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli). 2.1. La sentenza d'appello ha indicato "plurimi e convergenti elementi a sostegno della responsabilità dell'appellante" (pag. 5), tali da far ritenere ragionevolmente rispettato il criterio di giudizio del "ragionevole dubbio". E' stato evidenziato, all'uopo, che l'imputato aveva fornito le esatte generalità del fratello a nome del quale aveva stipulato i contratti, era a conoscenza della circostanza che il germano dimorasse stabilmente all'estero fin dal 2010 e difficilmente sarebbe venuto a conoscenza dei contratti intestati al suo nome fittiziamente;
che le utenze oggetto dei contratti erano riferibili tutte al ricorrente, il quale aveva infatti provveduto al pagamento delle bollette. Con tali evidenze il ricorrente non si confronta, insistendo nel sostenere una alternativa, quanto astratta, ricostruzione dei fatti e delle prove. Giova ricordare che il dubbio, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, del 17.11.2011, dep. 2012). I motivi con i quali il ricorrente pretende di accreditare una versione alternativa dei fatti, consistono esclusivamente in osservazioni di tipo assertivo, riproponenti sic et simpliciter questioni, anche di tipo fattuale, che sono state esaurientemente esaminate e risolte dai giudici di merito, e che ora si vorrebbe nuovamente sottoporre all'esame di questa Corte, sotto la prospettiva della esistenza di un vizio motivazionale. Al contrario, la sentenza poggia su di una motivazione congrua e convincente, saldamente ancorata ai dati processuali, alla quale il ricorrente ha saputo opporre solo doglianze per un verso inconsistenti e, per l'altro, manifestamente prive di fondamento. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. (Così deciso in Roma, addì 11 luglio 2023 Il Consigliere relatore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40980 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Modena - che aveva dichiarato UI HI colpevole del delitto di cui all'art. 494 cod. pen., per essersi sostituito al fratello ER IM HI nella stipula di tre contratti di erogazione stipulati con ENEL s,p.a. - ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione in relazione a due fatti, rideterminando la pena per l'episodio residuo, confermando sul punto la sentenza di primo grado. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Ettorantonio Di Lustro, nell'interesse dell'imputato, affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia la nullità della sentenza e dell'ordinanza resa all'udienza del 16 settembre 2022, con la quale la Corte di appello ha rigettato l'eccezione difensiva correlata alla mancata notifica all'imputato dell'avviso di nomina del difensore di ufficio, in violazione dell'art. 28 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, è denunciato il travisamento della prova con riguardo alla affermazione di responsabilità per l'unico episodio residuato dopo la sentenza impugnata, fondato su un quadro di elementi inidoneo a superare il ragionevole dubbio. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria integrativa con la quale insiste nei motivi e conclude per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso risulta inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato, risultando la decisione della Corte di appello allineata all'indirizzo giurisprudenziale, costante nel tempo, e che il Collegio condivide, a tenore del quale la mancata comunicazione all'imputato del nominativo del difensore d'ufficio designato dall'autorità giudiziaria non comporta, in difetto di espressa previsione in tal senso, la nullità dell'atto al cui compimento è funzionale la nomina (Sez. 2, n.48055 del 2018, Rv. 275511). Invero, la disposizione di cui all'art. 28 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale - il quale prevede che il nome del difensore di ufficio deve essere comunicato senza ritardo all'imputato - non è tutelata, in caso di omissione, da alcuna sanzione di nullità: va, pertanto, ribadito che l'omissione non inficia l'atto al cui compimento la nomina del difensore era finalizzata (Cass., sez. 6, n. 26095 del 3/6/2010, Rv 248036; sez. 1, n. 9541 del 2/2/2006, Rv 233540). 2. Il secondo motivo è afflitto da genericità c.d. estrinseca, per omesso confronto con gli argomenti spesi dai giudici di merito a sostegno della propria decisione. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nell'ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'a-specificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 2 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di a-specificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. peri., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli). 2.1. La sentenza d'appello ha indicato "plurimi e convergenti elementi a sostegno della responsabilità dell'appellante" (pag. 5), tali da far ritenere ragionevolmente rispettato il criterio di giudizio del "ragionevole dubbio". E' stato evidenziato, all'uopo, che l'imputato aveva fornito le esatte generalità del fratello a nome del quale aveva stipulato i contratti, era a conoscenza della circostanza che il germano dimorasse stabilmente all'estero fin dal 2010 e difficilmente sarebbe venuto a conoscenza dei contratti intestati al suo nome fittiziamente;
che le utenze oggetto dei contratti erano riferibili tutte al ricorrente, il quale aveva infatti provveduto al pagamento delle bollette. Con tali evidenze il ricorrente non si confronta, insistendo nel sostenere una alternativa, quanto astratta, ricostruzione dei fatti e delle prove. Giova ricordare che il dubbio, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, del 17.11.2011, dep. 2012). I motivi con i quali il ricorrente pretende di accreditare una versione alternativa dei fatti, consistono esclusivamente in osservazioni di tipo assertivo, riproponenti sic et simpliciter questioni, anche di tipo fattuale, che sono state esaurientemente esaminate e risolte dai giudici di merito, e che ora si vorrebbe nuovamente sottoporre all'esame di questa Corte, sotto la prospettiva della esistenza di un vizio motivazionale. Al contrario, la sentenza poggia su di una motivazione congrua e convincente, saldamente ancorata ai dati processuali, alla quale il ricorrente ha saputo opporre solo doglianze per un verso inconsistenti e, per l'altro, manifestamente prive di fondamento. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. (Così deciso in Roma, addì 11 luglio 2023 Il Consigliere relatore