Sentenza 3 marzo 1998
Massime • 1
Poiché l'art. 630 lett.d cod. proc. pen. consente la revisione quando la condanna venne pronunciata in conseguenza di un fatto previsto dalla legge come reato, va revocato il decreto penale di condanna per concorso nel reato di emissione di assegno a vuoto emesso sul presupposto della consegna volontaria del titolo, quando risulti invece l'appropriazione indebita dello stesso, accertata con sentenza irrevocabile sia pure di proscioglimento stante il vincolo di parentela tra gli imputati. (Fattispecie in cui a seguito della ammessa revisione è stato revocato il decreto penale di condanna per concorso in emissione di assegno a vuoto recante le firme di traenza di padre e figlia in quanto il padre è stato ritenuto responsabile di appropriazione indebita dell'assegno e prosciolto solo in considerazione del vincolo di parentela).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/1998, n. 3676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3676 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. JETTI GUIDO PRESIDENTE del 3.3.1998
1. Dott. MARRONE FRANCO CONSIGLIERE SENTENZA
2. " OT IO " N. 438
3. " ER QU " REGISTRO GENERALE
4. " DI PO NG " N. 27109/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI IA n. Scicli il 20.1.1965
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 10.2.1997 CORTE S.f Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Marrone Udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Vincenzo Verderosa che ha chiesto il rigetto del ricorso
M O T I V I
1) Con decreto penale di condanna n. 273/93 reso dal GIP presso la Pretura di Modica, in data 10.6.1993, la ricorrente è stata condannata per aver emesso l'assegno bancario n. 1676878 per l'importo di lire 2.330.000, tratto in data 15.1.1991 sul conto della società "S.IT.IM. s.r.l.", che reca le firme di traenza IC A" e IC LO.
La EL ha proposto istanza di revisione della condanna, ai sensi dell'art. 630, lett. a), c) e d).
Ma la corte di Appello di Catania ha rigettato l'istanza avendo ritenuto:
- che la sentenza di condanna emessa l'11.6.1996 a carico di CA EL, contraente dell'assegno per il reato di emissione senza provviste, non esclude il concorso della ricorrente;
- che non ricorrono nemmeno gli estremi dell'art. 630, lett. "C" c.p.p., con riferimento alla deposizione resa dal teste UN
NC, il quale ha confermato che la ricorrente è stata titolare della firma sul conto societario
- che non ricorrono, infine, gli estremi dell'art. 630, lett. "D" c.p.p., con riferimento a falsità o altri reati che si assumono posti in essere da EL CA, in quanto l'esistenza di tali reati non risulta allo stato accertata.
2) Col ricorso la EL sostiene:
- che l'unica valida emissione del titolo sia stata quella operata in data 15.1.1991 da EL CA, non potendosi in alcun modo ritenere che la semplice sottoscrizione in bianco dell'assegno, senza la consegna al prenditore, possa validamente configurare l'emissione e la negoziazione dello stesso.
- che non essendo il conto a firma congiunta, l'EL CA non poteva essere un contraente, ma il traente.
- che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, sussiste l'ipotesi di cui all'art. 630 lett. D) c.p.p. in quanto l'EL CA sottoposto a giudizio per l'appropriazione indebita dell'assegno, è stato con sentenza del Pretore di Modica in data 11.6.1996 dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 646 e 61 n. 11 c.p. e poi prosciolto solo perché non perseguibile ex art.649 c.p. essendo il padre dell'imputata.
Sull'ultimo punto la difesa ha ragione.
Non c'è la condanna, ma c'è l'accertamento della responsabilità del padre per l'appropriazione indebita. 3) L'ultimo motivo di ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 630, lett. d) c.p.p. la revisione è consentita quando è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di un fatto previsto dalla legge come reato. Nel caso in esame la condanna risulta emessa sulla base del presupposto che la donna avesse volontariamente consegnato l'assegno al padre in relazione alla esigenza riguardante la gestione della società SITIM, donde il suo concorso nel delitto di emissione dell'assegno privo di copertura.
Poiché però dalla sentenza in atti del Pretore di Modica del 3.2.1996, divenuta irrevocabile l'11.6.1996, risulta che il padre ebbe ad appropriarsi di quell'assegno, deve escludersi il nesso causale tra la condotta dell'imputata e l'evento dannoso. Vero è che CA EL non è stato condannato (essendogli stata applicata l'esimente di cui all'art. 649 c.p.), ma non può negarsi che con la citata sentenza (ormai irrevocabile) è stata accertata la appropriazione del titolo da parte dello stesso, donde l'interruzione del nesso causale, onde deve ritenersi che l'imputata non ha commesso il fatto addebitatole.
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata e apparendo superfluo il rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett. e) c.p.p. va emessa in questa sede la decisione di revoca del decreto penale di condanna e di assoluzione dell'EL per non aver commesso il fatto.
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, e revoca il decreto penale di condanna del Pretore di Modica in data 10.6.1993 per non avere l'imputata commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 1998