CASS
Sentenza 2 marzo 2023
Sentenza 2 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2023, n. 8983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8983 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GO AR, nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale di Vicenza del 27 luglio 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Paola MASTROBERARDINO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 8983 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza resa pubblica mediante deposito presso la Cancelleria dell'Ufficio procedente alle ore 12,15 del giorno 27 luglio 20212, il Gip del Tribunale di Vicenza ha convalidato il provvedimento con il quale il Questore della medesima città aveva disposto a carico di OG AR, soggetto che in data 19 febbraio 2022 era rimasto coinvolti in disordini scoppiati fra le opposte tifoserie delle squadre di calcio del Lanerossi Vicenza Spa della S.p.a.I., il divieto di accesso a determinati impianti sportivi, corredato dall'obbligo di presentarsi presso gli Uffici della Compagnia dei CC di Thiene 20 minuti dopo l'inizio e 20 minuti prima della fine di ogni incontri di calcio disputato dalla squadra di calcio del Lanerossi Vicenza Spa per la durata di anni 3. Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, assistito dai propri difensori fiduciari, il OG, articolando due motivi di impugnazione;
il primo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989 sotto il profilo della eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi. Il secondo motivo, a sua volta, attiene al difetto di motivazione in merito alle ragioni di necessità ed urgenza che avrebbero dovuto giustificare l'adozione del provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto. Infatti, fondato è già il primo motivo di impugnazione, col quale il ricorrente ha lamentato la ingiustificata compressione del diritto di difesa derivante dalla tempistica intercorsa fra l'avvenuta notificazione all'interessato del provvedimento applicativo del DASPO e la sua convalida da parte del Gip del Tribunale di Vicenza. Deve premettersi in fatto che il provvedimento applicativo del divieto è stato notificato a OG AR alle ore 18,50 del giorno 25 luglio 2022; il Pm competente ne ha chiesto la convalida al Gip alle ore 9 del 27 luglio 2022; il Gip ha, quindi, provveduto conformemente con ordinanza depositata in data 27 luglio 2022, alle ore 12. Tanto rilevato, deve osservarsi che in numerosissime occasioni questa Corte, proprio in relazione alla scansione cronologica degli atti attraverso i 2 quali viene sviluppato il procedimento di convalida del DASPO, ha rilevato che In tema di misure per prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità generale, prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie (per citarne solo alcune ad esemplare: Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 maggio 2020, n. 15973; idem Sezione III penale, 23 dicembre 2015, n. 50456). Poiché nel caso di specie tale termine non è stato, all'evidenza rispettato, avendo il Gip convalidato a distanza di meno di 43 ore dall'avvenuta notificazione all'interessato del provvedimento impositivo della misura, il provvedimento impugnato, ai limitati effetti di cui al dispositivo, deve essere annullato.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Vicenza del 18 luglio 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Vicenza. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2022 Il Consigliere estensore
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Paola MASTROBERARDINO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 8983 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza resa pubblica mediante deposito presso la Cancelleria dell'Ufficio procedente alle ore 12,15 del giorno 27 luglio 20212, il Gip del Tribunale di Vicenza ha convalidato il provvedimento con il quale il Questore della medesima città aveva disposto a carico di OG AR, soggetto che in data 19 febbraio 2022 era rimasto coinvolti in disordini scoppiati fra le opposte tifoserie delle squadre di calcio del Lanerossi Vicenza Spa della S.p.a.I., il divieto di accesso a determinati impianti sportivi, corredato dall'obbligo di presentarsi presso gli Uffici della Compagnia dei CC di Thiene 20 minuti dopo l'inizio e 20 minuti prima della fine di ogni incontri di calcio disputato dalla squadra di calcio del Lanerossi Vicenza Spa per la durata di anni 3. Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, assistito dai propri difensori fiduciari, il OG, articolando due motivi di impugnazione;
il primo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989 sotto il profilo della eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi. Il secondo motivo, a sua volta, attiene al difetto di motivazione in merito alle ragioni di necessità ed urgenza che avrebbero dovuto giustificare l'adozione del provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto. Infatti, fondato è già il primo motivo di impugnazione, col quale il ricorrente ha lamentato la ingiustificata compressione del diritto di difesa derivante dalla tempistica intercorsa fra l'avvenuta notificazione all'interessato del provvedimento applicativo del DASPO e la sua convalida da parte del Gip del Tribunale di Vicenza. Deve premettersi in fatto che il provvedimento applicativo del divieto è stato notificato a OG AR alle ore 18,50 del giorno 25 luglio 2022; il Pm competente ne ha chiesto la convalida al Gip alle ore 9 del 27 luglio 2022; il Gip ha, quindi, provveduto conformemente con ordinanza depositata in data 27 luglio 2022, alle ore 12. Tanto rilevato, deve osservarsi che in numerosissime occasioni questa Corte, proprio in relazione alla scansione cronologica degli atti attraverso i 2 quali viene sviluppato il procedimento di convalida del DASPO, ha rilevato che In tema di misure per prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità generale, prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie (per citarne solo alcune ad esemplare: Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 maggio 2020, n. 15973; idem Sezione III penale, 23 dicembre 2015, n. 50456). Poiché nel caso di specie tale termine non è stato, all'evidenza rispettato, avendo il Gip convalidato a distanza di meno di 43 ore dall'avvenuta notificazione all'interessato del provvedimento impositivo della misura, il provvedimento impugnato, ai limitati effetti di cui al dispositivo, deve essere annullato.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Vicenza del 18 luglio 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Vicenza. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2022 Il Consigliere estensore