CASS
Sentenza 18 marzo 2026
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 10282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10282 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
Testo completo
vspoao i r, Ti's , Dot t. s r A rrtibito vu sul ricorso proposto da SENTENZA De IL Kankanam Pathirage Nirosha Dil, nata in [...] il [...] avverso la sentenza dell'11/3/2025 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RD Lignola, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'11/3/2025, la Corte I di appello di Firenze, in riforma della pronuncia emessa il 9/11/2022 dal Tribunale di Lucca, dichiarava De IL Kankanam Pathirage Nirosha Dil colpevole del delitto di cui all'art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla I. 28 marzo 2019, n. 26. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo - con unica censura - la manifesta illogicità della motivazione. La Corte avrebbe riconosciuto il dolo specifico, richiesto dalla norma, esclusivamente sulla base di congetture ed ipotesi, in evidente contrasto con i principi segnati dalla giurisprudenza di legittimità, Penale Sent. Sez. 3 Num. 10282 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 20/01/2026 anche a Sezioni Unite, proprio con riguardo al profilo soggettivo del reato. La documentazione a disposizione dei Giudici, insieme al dato della comproprietà del veicolo con altra persona, avrebbero dunque dovuto indurre la Corte di appello ad escludere ogni volontà dolosa, quantomeno con formula dubitativa. Il vizio di motivazione, ancora, emergerebbe nella parte in cui la sentenza imputerebbe alla ricorrente la mancata indicazione di una versione alternativa, così da individuare ulteriormente il dolo specifico;
ebbene, tale affermazione risulterebbe in contrasto con i principi fondamentali del processo penale in punto di diritto di difesa, ed imporrebbe l'annullamento della decisione. Il difensore ha depositato note scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato. 4. Occorre evidenziare, innanzitutto, che l'imputata era stata assolta, in primo grado, perché il fatto non costituisce reato: il G.i.p., in particolare, aveva sottolineato che la documentazione raccolta nel corso delle indagini non consentiva di ritenere che l'omissione dichiarativa (in sé pacifica e concernente la contitolarità di un'autovettura) fosse stata "circostanza idonea a riconoscere la concessione del beneficio", così che non poteva dirsi integrata la prova del dolo specifico richiesto dal reato. 5. La Corte di appello, per contro, ha riconosciuto la consumazione dello stesso illecito anche quanto al dolo, al riguardo redigendo una motivazione fondata su concreti elementi, priva di illogicità manifesta e coerente con gli indirizzi di questa Corte, dunque non censurabile. 6. Al riguardo, è stata richiamata la giurisprudenza del massimo Collegio di legittimità (Sez. U, n. 49686 del 13/7/2023, Giudice, Rv. 285435), in forza della quale integrano il delitto in esame le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge. Ebbene, la Corte di appello ha evidenziato che, nel caso di specie, la falsa dichiarazione mediante omissione risultava del tutto necessaria per ottenere il beneficio che, altrimenti, la ricorrente non avrebbe di certo ricevuto, stante la titolarità (rectius: contitolarità) di un bene durevole che il legislatore aveva comunque ritenuto espressivo - unitamente ad altri - di una capacità reddituale incompatibile con il beneficio in esame. 7. Con riguardo, poi, al dolo specifico, questo è stato ricavato dalla Corte di appello sul presupposto che doveva ritenersi indubbio, per un verso, che l'imputata avesse avuto contezza di aver immatricolato il veicolo per la prima volta nei sei 7 mesi precedenti la richiesta (dato non contestato), e, per altro verso, che la stessa ne avesse omesso l'indicazione nella domanda di ammissione al reddito di cittadinanza, in palese violazione del chiaro disposto normativo che considerava tale circostanza elemento ostativo al riconoscimento del beneficio. Dal che, l'evidenza del dolo specifico che aveva sostenuto la condotta di reato. 8. A fronte di queste considerazioni, in sé prive di illogicità evidente, il ricorso risulta peraltro sostenuto da argomenti infondati. 9. In primo luogo, il vizio della motivazione - in ottica difensiva - risiederebbe nel fatto che la documentazione attinente all'acquisto della vettura, ed il suo carattere di bene in comproprietà con altra persona, "avrebbero dovuto indurre la Corte di appello ad escludere qualsivoglia volontà dolosa", trattandosi di documenti che dovrebbero far ritenere, almeno in formula dubitativa, che l'imputata avesse agito in buona fede o per mera negligenza. 9.1. Ebbene, questa censura risulta ancorata ad elementi di fatto (il contenuto di documenti) ed al giudizio che il Collegio del gravame ha compiuto degli stessi, del quale, invero, qui non si contesta la manifesta illogicità o la contraddittorietà, come dovuto ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., ma il merito, ossia la valutazione stessa compiuta alla luce degli elementi istruttori. Una lettura che, evidentemente, è propria del solo giudice della cognizione, e preclusa alla Corte di legittimità. 10. Sotto un secondo profilo, la doglianza risulta infondata nella parte in cui contesta una sorta di inversione dell'onere della prova, con illegittima valorizzazione - in malam partem - del silenzio dell'imputata. 10.1. La Corte di appello, nell'evidenziare che la donna non aveva fornito versione alternativa o giustificazione della sua condotta, ha infatti solo inteso introdurre un argomento ulteriore e di contorno rispetto al precedente, con il quale non ha in alcun modo gravato la difesa dell'onere di provare la non colpevolezza: la sentenza, in particolare, si è qui limitata ad osservare che, in presenza della piena consumazione del reato, in termini oggettivi e psicologici, la ricorrente non aveva offerto argomenti di segno contrario. 11. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2026 Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RD Lignola, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'11/3/2025, la Corte I di appello di Firenze, in riforma della pronuncia emessa il 9/11/2022 dal Tribunale di Lucca, dichiarava De IL Kankanam Pathirage Nirosha Dil colpevole del delitto di cui all'art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla I. 28 marzo 2019, n. 26. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo - con unica censura - la manifesta illogicità della motivazione. La Corte avrebbe riconosciuto il dolo specifico, richiesto dalla norma, esclusivamente sulla base di congetture ed ipotesi, in evidente contrasto con i principi segnati dalla giurisprudenza di legittimità, Penale Sent. Sez. 3 Num. 10282 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 20/01/2026 anche a Sezioni Unite, proprio con riguardo al profilo soggettivo del reato. La documentazione a disposizione dei Giudici, insieme al dato della comproprietà del veicolo con altra persona, avrebbero dunque dovuto indurre la Corte di appello ad escludere ogni volontà dolosa, quantomeno con formula dubitativa. Il vizio di motivazione, ancora, emergerebbe nella parte in cui la sentenza imputerebbe alla ricorrente la mancata indicazione di una versione alternativa, così da individuare ulteriormente il dolo specifico;
ebbene, tale affermazione risulterebbe in contrasto con i principi fondamentali del processo penale in punto di diritto di difesa, ed imporrebbe l'annullamento della decisione. Il difensore ha depositato note scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato. 4. Occorre evidenziare, innanzitutto, che l'imputata era stata assolta, in primo grado, perché il fatto non costituisce reato: il G.i.p., in particolare, aveva sottolineato che la documentazione raccolta nel corso delle indagini non consentiva di ritenere che l'omissione dichiarativa (in sé pacifica e concernente la contitolarità di un'autovettura) fosse stata "circostanza idonea a riconoscere la concessione del beneficio", così che non poteva dirsi integrata la prova del dolo specifico richiesto dal reato. 5. La Corte di appello, per contro, ha riconosciuto la consumazione dello stesso illecito anche quanto al dolo, al riguardo redigendo una motivazione fondata su concreti elementi, priva di illogicità manifesta e coerente con gli indirizzi di questa Corte, dunque non censurabile. 6. Al riguardo, è stata richiamata la giurisprudenza del massimo Collegio di legittimità (Sez. U, n. 49686 del 13/7/2023, Giudice, Rv. 285435), in forza della quale integrano il delitto in esame le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge. Ebbene, la Corte di appello ha evidenziato che, nel caso di specie, la falsa dichiarazione mediante omissione risultava del tutto necessaria per ottenere il beneficio che, altrimenti, la ricorrente non avrebbe di certo ricevuto, stante la titolarità (rectius: contitolarità) di un bene durevole che il legislatore aveva comunque ritenuto espressivo - unitamente ad altri - di una capacità reddituale incompatibile con il beneficio in esame. 7. Con riguardo, poi, al dolo specifico, questo è stato ricavato dalla Corte di appello sul presupposto che doveva ritenersi indubbio, per un verso, che l'imputata avesse avuto contezza di aver immatricolato il veicolo per la prima volta nei sei 7 mesi precedenti la richiesta (dato non contestato), e, per altro verso, che la stessa ne avesse omesso l'indicazione nella domanda di ammissione al reddito di cittadinanza, in palese violazione del chiaro disposto normativo che considerava tale circostanza elemento ostativo al riconoscimento del beneficio. Dal che, l'evidenza del dolo specifico che aveva sostenuto la condotta di reato. 8. A fronte di queste considerazioni, in sé prive di illogicità evidente, il ricorso risulta peraltro sostenuto da argomenti infondati. 9. In primo luogo, il vizio della motivazione - in ottica difensiva - risiederebbe nel fatto che la documentazione attinente all'acquisto della vettura, ed il suo carattere di bene in comproprietà con altra persona, "avrebbero dovuto indurre la Corte di appello ad escludere qualsivoglia volontà dolosa", trattandosi di documenti che dovrebbero far ritenere, almeno in formula dubitativa, che l'imputata avesse agito in buona fede o per mera negligenza. 9.1. Ebbene, questa censura risulta ancorata ad elementi di fatto (il contenuto di documenti) ed al giudizio che il Collegio del gravame ha compiuto degli stessi, del quale, invero, qui non si contesta la manifesta illogicità o la contraddittorietà, come dovuto ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., ma il merito, ossia la valutazione stessa compiuta alla luce degli elementi istruttori. Una lettura che, evidentemente, è propria del solo giudice della cognizione, e preclusa alla Corte di legittimità. 10. Sotto un secondo profilo, la doglianza risulta infondata nella parte in cui contesta una sorta di inversione dell'onere della prova, con illegittima valorizzazione - in malam partem - del silenzio dell'imputata. 10.1. La Corte di appello, nell'evidenziare che la donna non aveva fornito versione alternativa o giustificazione della sua condotta, ha infatti solo inteso introdurre un argomento ulteriore e di contorno rispetto al precedente, con il quale non ha in alcun modo gravato la difesa dell'onere di provare la non colpevolezza: la sentenza, in particolare, si è qui limitata ad osservare che, in presenza della piena consumazione del reato, in termini oggettivi e psicologici, la ricorrente non aveva offerto argomenti di segno contrario. 11. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2026 Il Presidente