CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19994 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NG IO nato a [...] il [...] avverso il decreto del 07/10/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere LI RI RO;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale AE Piccirillo, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di IO NG, in quanto rientrante nelle categorie di cui all'art. 4, lett. b) d. lgs. n. 159 del 2011 (soggetto indiziato di delitti aggravati dal metodo mafioso o di intestazioni fittizie), nonché all'art. 4. lett. c) in relazione all'art. 1 lett. b) d. lgs. citato (soggetto che vive abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose). Penale Sent. Sez. 5 Num. 19994 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 06/05/2026 2 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Il primo eccepisce l'inosservanza del divieto di bis in idem, operante anche nel procedimento di prevenzione sia pure con alcuni limiti —rispetto a quanto già statuito dal Tribunale di Roma con decreto del 17 febbraio 2025. Il Tribunale di Roma aveva respinto la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale a carico di IO NG, rilevando il difetto di attualità del requisito di pericolosità sociale. Ponendo a raffronto il decreto di Roma e quello di Reggio Calabria è evidente che i due provvedimenti hanno esaminato gli stessi elementi e le stesse risultanze processuali, in assenza di elementi di novità. 2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge per carenza assoluta di motivazione in punto di ritenuto inquadramento del proposto nelle categorie di pericolosità sociale previste dalla legge. Anzitutto la difesa richiama gli effetti della sentenza NG c. Italia del 26 settembre 2024 con la quale la Corte Edu ha ritenuto la normativa interna non applicabile in ragione del difetto di prevedibilità al momento di commissione dei fatti. Tale difetto può dirsi superato solo dopo l'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019, da cui discende il divieto di fondare il giudizio di pericolosità sociale di NG su fatti commessi prima della pronuncia della citata sentenza della Corte costituzionale. Nell'ambito di tale perimetro temporale sarebbe valutabile soltanto il reato associativo di cui al capo E) del procedimento c.d. Planning permanente sino al 2020. In realtà, però, la lettura degli atti di quel processo (definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.) dimostra anche il reato associativo è cessato, per l'imputato, non alla data indicata nel capo di imputazione, bensì nel mese di giugno 2018. La censura prosegue poi con l'evidenziare l'irrilevanza degli esiti degli altri processi citati nel decreto: i fatti del procedimento c.d. Vicino si arrestano al 2016 e il Tribunale di Roma, nel 2021, aveva escluso la possibilità di ricavare da quei fatti un giudizio di pericolosità scoiale;
il provvedimento adottato dal Tribunale di Latina nel maggio 2014 è quello da cui è scaturita la violazione del diritto alla libera circolazione decretato dalla Corte Edu nella sentenza del 26 settembre 2024 NG c/ Italia;
il procedimento c.d. Martingala risale al 2013. Il motivo si conclude facendo leva sull'omessa valutazione del lungo periodo di detenzione sofferto dal proposto che, iniziato nel giugno 2018, avrà termine nel 2029. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato e assume valore dirimente. 2.1. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, il principio del ne bis in idem è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione della misura, precedentemente rigettata, a condizione che si acquisiscano nuovi elementi di fatto, che possono consistere in dati di conoscenza nuovi e sopravvenuti ovvero in risultanze preesistenti al giudicato, ma mai apprezzate nei provvedimenti già emessi (così Sez. 5, n. 29437 del 14/07/2025. Morlando, Rv. 288407 - 01; Sez. 6, n. 53941 del 03/10/2018, [...], Rv. 274585 - 01; Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016, [...], Rv. 268175 - 01; che fanno applicazione di quanto sancito da Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 2010, [...], Rv. 245176 - 01 sull'analogo tema dell'aggravamento della misura di prevenzione). Il confronto tra il decreto del 17 febbraio 2025 — con cui il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale per mancanza del requisito di attualità della pericolosità sociale — e il provvedimento impugnato lascia emergere la piena coincidenza degli elementi posti a base delle due (opposte) decisioni. L'unica divergenza si registra sul piano argomentativo dato che il provvedimento del Tribunale di Roma esibisce una motivazione stringata al limite dell'apparenza (che non ne ha impedito la definitività alla data del 4 marzo 2025), mentre il decreto impugnato è dotato di un ampio apparato giustificativo;
il che però non basta a fornire una ragione di superamento all'ostacolo nel divieto di bis in idem, poiché, come detto, quelle valutazioni, sia pure diversissime, poggiano su dati conoscitivi identici. La conclusione trova conforto nella stessa risposta data dalla Corte di appello di Reggio Calabria al rilievo difensivo che invocava la regola del ne bis in idem. La Corte distrettuale fa leva, ritenendoli nuovi, sugli esiti del procedimento c.d. Planning, che "ha disvelato la permanenza dell'adesione di NG alle logiche criminali sin al 2020 in perfetta continuità con quanto già in precedenza accertato" (cfr. pag. 16 provvedimento impugnato), ma non si avvede che già il Tribunale di Roma aveva vagliato quei medesimi esiti (proc. n. 4670/19 RGNR PM 4 Reggio Calabria) giudicandoli inidonei a sostenere un giudizio di pericolosità attuale (pag. 4 decreto Tribunale di Roma). Ed è vero, come sostiene il Procuratore generale nella sua requisitoria, che il Tribunale di Roma ha circoscritto i fatti di quel processo al 2018, mentre la Corte di appello di Reggio Calabria li estende al 2020, ma è del pari vero che quest'ultimo ufficio di merito non spiega — al di là dell'indicazione temporale riportata nel capo di imputazione — da quali dati conoscitivi, diversi da quelli vagliati dal Tribunale di Roma e quindi dotati del carattere di novità, tragga questa conclusione. 2.2. In sintesi il decreto impugnato non individua nuovi elementi di fatto, successivi o anche preesistenti, ma mai valutati, in quanto poggia sulle medesime risultanze già interamente apprezzate dal Tribunale di Roma e da questo considerate non espressive di pericolosità sociale in termini di attualità. 3. Il secondo motivo è assorbito. 4. Discende che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria, la quale dovrà attenersi al principio di diritto più volte richiamato secondo cui: «il principio del ne bis in idem è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione della misura, precedentemente rigettata, a condizione che si acquisiscano nuovi elementi di fatto, che possono consistere in dati di conoscenza nuovi e sopravvenuti ovvero in risultanze preesistenti al giudicato, ma mai apprezzate nei provvedimenti già emessi».
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso il 06/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LI RI RO ZI SA NA OL
sentita la relazione svolta dal consigliere LI RI RO;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale AE Piccirillo, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di IO NG, in quanto rientrante nelle categorie di cui all'art. 4, lett. b) d. lgs. n. 159 del 2011 (soggetto indiziato di delitti aggravati dal metodo mafioso o di intestazioni fittizie), nonché all'art. 4. lett. c) in relazione all'art. 1 lett. b) d. lgs. citato (soggetto che vive abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose). Penale Sent. Sez. 5 Num. 19994 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 06/05/2026 2 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Il primo eccepisce l'inosservanza del divieto di bis in idem, operante anche nel procedimento di prevenzione sia pure con alcuni limiti —rispetto a quanto già statuito dal Tribunale di Roma con decreto del 17 febbraio 2025. Il Tribunale di Roma aveva respinto la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale a carico di IO NG, rilevando il difetto di attualità del requisito di pericolosità sociale. Ponendo a raffronto il decreto di Roma e quello di Reggio Calabria è evidente che i due provvedimenti hanno esaminato gli stessi elementi e le stesse risultanze processuali, in assenza di elementi di novità. 2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge per carenza assoluta di motivazione in punto di ritenuto inquadramento del proposto nelle categorie di pericolosità sociale previste dalla legge. Anzitutto la difesa richiama gli effetti della sentenza NG c. Italia del 26 settembre 2024 con la quale la Corte Edu ha ritenuto la normativa interna non applicabile in ragione del difetto di prevedibilità al momento di commissione dei fatti. Tale difetto può dirsi superato solo dopo l'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019, da cui discende il divieto di fondare il giudizio di pericolosità sociale di NG su fatti commessi prima della pronuncia della citata sentenza della Corte costituzionale. Nell'ambito di tale perimetro temporale sarebbe valutabile soltanto il reato associativo di cui al capo E) del procedimento c.d. Planning permanente sino al 2020. In realtà, però, la lettura degli atti di quel processo (definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.) dimostra anche il reato associativo è cessato, per l'imputato, non alla data indicata nel capo di imputazione, bensì nel mese di giugno 2018. La censura prosegue poi con l'evidenziare l'irrilevanza degli esiti degli altri processi citati nel decreto: i fatti del procedimento c.d. Vicino si arrestano al 2016 e il Tribunale di Roma, nel 2021, aveva escluso la possibilità di ricavare da quei fatti un giudizio di pericolosità scoiale;
il provvedimento adottato dal Tribunale di Latina nel maggio 2014 è quello da cui è scaturita la violazione del diritto alla libera circolazione decretato dalla Corte Edu nella sentenza del 26 settembre 2024 NG c/ Italia;
il procedimento c.d. Martingala risale al 2013. Il motivo si conclude facendo leva sull'omessa valutazione del lungo periodo di detenzione sofferto dal proposto che, iniziato nel giugno 2018, avrà termine nel 2029. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato e assume valore dirimente. 2.1. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, il principio del ne bis in idem è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione della misura, precedentemente rigettata, a condizione che si acquisiscano nuovi elementi di fatto, che possono consistere in dati di conoscenza nuovi e sopravvenuti ovvero in risultanze preesistenti al giudicato, ma mai apprezzate nei provvedimenti già emessi (così Sez. 5, n. 29437 del 14/07/2025. Morlando, Rv. 288407 - 01; Sez. 6, n. 53941 del 03/10/2018, [...], Rv. 274585 - 01; Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016, [...], Rv. 268175 - 01; che fanno applicazione di quanto sancito da Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 2010, [...], Rv. 245176 - 01 sull'analogo tema dell'aggravamento della misura di prevenzione). Il confronto tra il decreto del 17 febbraio 2025 — con cui il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale per mancanza del requisito di attualità della pericolosità sociale — e il provvedimento impugnato lascia emergere la piena coincidenza degli elementi posti a base delle due (opposte) decisioni. L'unica divergenza si registra sul piano argomentativo dato che il provvedimento del Tribunale di Roma esibisce una motivazione stringata al limite dell'apparenza (che non ne ha impedito la definitività alla data del 4 marzo 2025), mentre il decreto impugnato è dotato di un ampio apparato giustificativo;
il che però non basta a fornire una ragione di superamento all'ostacolo nel divieto di bis in idem, poiché, come detto, quelle valutazioni, sia pure diversissime, poggiano su dati conoscitivi identici. La conclusione trova conforto nella stessa risposta data dalla Corte di appello di Reggio Calabria al rilievo difensivo che invocava la regola del ne bis in idem. La Corte distrettuale fa leva, ritenendoli nuovi, sugli esiti del procedimento c.d. Planning, che "ha disvelato la permanenza dell'adesione di NG alle logiche criminali sin al 2020 in perfetta continuità con quanto già in precedenza accertato" (cfr. pag. 16 provvedimento impugnato), ma non si avvede che già il Tribunale di Roma aveva vagliato quei medesimi esiti (proc. n. 4670/19 RGNR PM 4 Reggio Calabria) giudicandoli inidonei a sostenere un giudizio di pericolosità attuale (pag. 4 decreto Tribunale di Roma). Ed è vero, come sostiene il Procuratore generale nella sua requisitoria, che il Tribunale di Roma ha circoscritto i fatti di quel processo al 2018, mentre la Corte di appello di Reggio Calabria li estende al 2020, ma è del pari vero che quest'ultimo ufficio di merito non spiega — al di là dell'indicazione temporale riportata nel capo di imputazione — da quali dati conoscitivi, diversi da quelli vagliati dal Tribunale di Roma e quindi dotati del carattere di novità, tragga questa conclusione. 2.2. In sintesi il decreto impugnato non individua nuovi elementi di fatto, successivi o anche preesistenti, ma mai valutati, in quanto poggia sulle medesime risultanze già interamente apprezzate dal Tribunale di Roma e da questo considerate non espressive di pericolosità sociale in termini di attualità. 3. Il secondo motivo è assorbito. 4. Discende che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria, la quale dovrà attenersi al principio di diritto più volte richiamato secondo cui: «il principio del ne bis in idem è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione della misura, precedentemente rigettata, a condizione che si acquisiscano nuovi elementi di fatto, che possono consistere in dati di conoscenza nuovi e sopravvenuti ovvero in risultanze preesistenti al giudicato, ma mai apprezzate nei provvedimenti già emessi».
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso il 06/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LI RI RO ZI SA NA OL