Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19994
CASS
Sentenza 29 maggio 2026

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  • Accolto
    Inosservanza del divieto di bis in idem

    La Corte di Cassazione ritiene che il principio del ne bis in idem sia applicabile anche nei procedimenti di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus. Per procedere a una nuova valutazione della pericolosità, è necessario acquisire nuovi elementi di fatto, sopravvenuti o preesistenti ma mai apprezzati. Nel caso di specie, il decreto impugnato si basa sugli stessi elementi già vagliati dal Tribunale di Roma, senza individuare novità sostanziali, pur con una maggiore ampiezza argomentativa.

  • Altro
    Violazione di legge per carenza assoluta di motivazione in punto di ritenuto inquadramento nelle categorie di pericolosità sociale

    Il motivo è assorbito dalla fondatezza del primo motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19994
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19994
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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