Articolo 87 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 86Articolo 88
Versione
23 maggio 1958
Art. 87.
All'esame di idoneita' per il conferimento del grado di vicebrigadiere sono ammessi gli appuntati, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75 e con almeno cinque anni di anzianita' di grado, i quali abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, la qualifica di ottimo e non siano sottoposti ad esperimento per rafferma.
Sono esclusi dall'ammissione:
a) coloro i quali per due volte in precedenti esami di idoneita' non siano risultati idonei;
b) coloro i quali nei due anni precedenti la data del bando o successivamente abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave.
Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e' demandato alla Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958