Sentenza 1 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2003, n. 11750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11750 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto1 175 0/03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrat Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G. N. 15414/00 n.25632 Consigliere Cro Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud.25/11/02 Dott. Filippo CURCURUTO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA FERRARA MAURIZIO, elettivamente PIAZZA TRENTO 26, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO DI NOLA, rappresentato e difeso dagli SCHETTINO, giusta avvocati ANTONIO SOMMA, DOMENICO delega in atti;
ricorrente
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO 2, in persona ASL/2 - del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRIA 208, presso lo dell'avvocato ITALO CARDARELLI, che lo 2002 studio rappresenta e difende, giusta delega in atti;
4813 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 1244/99 del Tribunale di SALERNO, depositata il 17/02/00 R.G.N. 225/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato CARDARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARLO DESTRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Il dott. ZI RA convenne in giudizio dinanzi al Pretore di Salerno l'ASL Salerno 2 chiedendo che fosse riconosciuta l'esistenza, tra esso ricorrente e la convenuta, di un incarico a tempo indeterminato quale dermatologo,con condanna dell'ASL al pagamento delle relative competenze, essendosi così trasformato il precedente incarico trimestrale, come previsto dall'art. 9 del dell' Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, approvato con D.P.R. 28-9-1990 n. 316. La domanda fu respinta e l'appello del RA, contrastato dalla ASL è stato rigettato dal Tribunale di Salerno con sentenza 17 febbraio 2000. Il giudice d'appello nel pervenire a tale decisione ha osservato che quelli del RA erano incarichi ambulatoriali provvisori per periodi temporalmente definiti, conferiti dall'ASL con espresso riferimento all'art. 11 del cit. D.P.R, anziché, come dedotto dal RA, all'art. 9 dello stesso testo, sicché non vi era alcun dubbio su quale tipo di rapporto l'ASL avesse voluto instaurare con il sanitario. Non assumeva rilievo in senso contrario che le modalità pratiche del conferimento, fossero simili a quelle di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 9, perché ciò non implicava il richiamo dell'intera procedura ivi prevista. Infatti, da un lato, si trattava di modalità comunemente utilizzabili per l'instaurazione di rapporti di diverso genere, dall'altro, se richiamo vi era stato, questo era avvenuto in favore degli incarichi contemplati dall'art. 11. Non costituiva, poi, ostacolo al conferimento di incarichi in base a quest'ultima disposizione il fatto che non fossero state avviate le procedure in essa previste. Infatti la formulazione della norma secondo cui gli incarichi provvisori in questione potevano esser assegnati "in attesa del conferimento dell'incarico secondo le procedure suindicate" non era tale da presupporre l'avvenuto avvio delle procedure ma solo la loro mancata ultimazione, sì da consentire, nell'attesa, per evidenti esigenze sanitarie, la copertura provvisoria di un incarico. Quindi, trattandosi di incarico provvisorio in base al richiamato art. 11. dell'accordo, alla scadenza del periodo il rapporto doveva intendersi automaticamente risolto senza necessità di alcuna comunicazione di mancata conferma, del che lo stesso dott. RA era ben consapevole avendo egli accettato, di volta in volta, nuovi incarichi provvisori dopo l'esaurimento dei precedenti. ZI RA propone ricorso per la cassazione di questa sentenza, sulla base di due motivi. L'ASL SA 2 resiste con controricorso, nel quale eccepisce l'improcedibilità del ricorso per inosservanza del termine di deposito stabilito dall'art. 369 c.p.c. Il ricorrente ha replicato con memoria all'eccezione. Motivi della decisione Il ricorrente ha notificato il ricorso in data 7 luglio 2000 e, per depositarlo presso questa Corte, ha fatto uso del mezzo postale inoltrando il plico raccomandato il 18 dello stesso mese. Il deposito è avvenuto quindi nel 2 rispetto del termine indicato nell'art. 369 c.p.c., dato che al fine di stabilire la tempestivita', ai sensi dell'art.369, primo comma, cod.proc.civ., del deposito del ricorso per cassazione inviato a mezzo posta, deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 134 disp.att.cod.proc.civ., come modificato dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979 n. 59, della data di spedizione del plico risultante dal timbro impresso dall'ufficio postale di partenza, e non gia' della data del suo arrivo in cancelleria (Cass. 11 marzo 1996 n. 1981). L'eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente è quindi infondata. Con il primo motivo di ricorso il RA, lamentando falsa applicazione di norme di diritto, sotto un primo profilo, si duole della decisione del Tribunale di considerare l'incarico quale riconducibile all'art. 11 dell'accordo, ed assume che, sulla base di tale disposizione, un incarico. siffatto potrebbe esser conferito solo subordinatamente all'effettivo. espletamento della procedura per il conferimento ordinario, richiamata. nello stesso articolo, espletamento da considerare quale condizione legittimante per il conferimento di incarichi a tempo determinato. Sotto un secondo profilo, il ricorrente, sull'assunto che il Tribunale, pur riconoscendo che gli incarichi erano stati conferiti proprio con le modalità di cui al richiamato art. 9, aveva ritenuto che la circostanza non fosse idonea ad escludere che si trattasse di incarico riferibile all'art. 11, osserva che in tal modo il giudice di merito avrebbe violato tutta la normativa del DPR 316/90 in materia di incarichi, dal momento che, a parte il cit. art. 9, 3 solo gli artt. 11 e 12 di tale testo disciplinano gli incarichi e nessuno di questi due ultimi articoli prevede per il loro conferimento le modalità contemplate nell'art.
9. Il primo motivo è infondato E' pacifico in causa che il dott RA sia stato destinatario di incarichi ambulatoriali alla cessazione dei quali l'ASL SA 2 non ha comunicato la cessazione. Di questa mancata comunicazione è controverso invece il senso, perché esso dipende dalla riconducibilità dell'incarico ad uno dei due tipi qui in discussione, ossia a quello previsto dall'art. 9 o in alternativa dall'art 11 dell'accordo approvato con D.P:R 316/90. Il primo dei due articoli menzionati, la cui rubrica reca “Conferimento di primo incarico", per quanto qui interessa, dispone infatti nel comma 1 che "1. L'Assessore regionale alla sanità o il suo delegato, nella qualità di presidente del Comitato di cui all'art. 13, qualora il turno disponibile non sia stato assegnato a medico già incaricato secondo la procedura prevista dall'art. 11, interpella i medici secondo l'ordine della graduatoria ai fini del conferimento dell'incarico e, ricevuta la dichiarazione di disponibilità da parte dell'avente titolo, comunica il suo nominativo alla U.S.L. di destinazione che provvede entro 30 giorni al conferimento dell'incarico a tempo determinato per la durata di mesi 3. Il successivo comma 7 dello stesso articolo dispone a sua volta che . "Allo scadere del terzo mese, ove da parte della U.S.L. a mezzo raccomandata A.R., non venga notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. L'art. 11 del testo in esame, relativo, secondo la rubrica, alla "Attribuzione dei turni disponibili" dopo aver premesso che “lo specialista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente accordo in una sola branca e all'interno di uno o più ambiti zonali limitrofi anche se appartenenti a province diverse confinanti della stessa Regione e che le ore di attività che risultano vacanti a qualsiasi titolo sono ricoperte o attraverso conferimento di incarico nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse" detta una serie di disposizioni di carattere procedimentale per "l'attribuzione dei turni comunque disponibili (aumenti di orario, turni vacanti, turni di nuova istituzione)" In particolare nel comma 1, alle lettere a-f,. sono individuati i criteri di priorità nella scelta del sanitario da incaricare. Nel comma 2. sono individuati ulteriori criteri per il caso di parità di punteggi e nel comma 4 sono indicate le modalità di attribuzione dell'incarico allo specialista in posizione di priorità Quest'ultimo è "invitato dall'Assessore regionale alla sanità o dal suo delegato, quale presidente del Comitato di cui all'art. 13, a compilare dichiarazione di disponibilità al conferimento dell'incarico, da inoltrare entro 20 giorni alla U.S.L., per la formalizzazione dell'incarico, che dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione". Viene individuata anche la modalità alternativa per il conferimento dell'incarico nel caso di inutile esperimento della procedura descritta in precedenza ( In tal caso "l'incarico viene conferito allo specialista 5 individuato dall'Assessore regionale alla sanità o dal suo delegato, quale presidente del Comitato di cui all'art. 13, secondo l'ordine della graduatoria riferita all'anno in cui avviene la pubblicazione della disponibilità dell'incarico"). I commi 8.e 9 di tale articolo prevedono poi, rispettivamente, che "In attesa del conferimento dell'incarico secondo le procedure suindicate la U.S.L. può conferire incarichi provvisori secondo l'ordine della graduatoria con priorità per i medici non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilità." e che" L'incarico provvisorio non può avere durata superiore a tre mesi e cessa in ogni caso con la nomina del titolare. Si tratta come è evidente di due fattispecie sensibilmente diverse l'una dall'altra, ma anche, per così dire, complementari. Infatti l'operatività della prima presuppone che non abbia operato la seconda, (l'art. 9 entra in gioco infatti "qualora il turno disponibile non sia stato assegnato a medico già incaricato secondo la procedura prevista dall'art. 11). Questa Corte ha avuto modo di esaminare, di recente, entrambe le fattispecie normative in questione ed ha precisato anzitutto che il prolungamento, rispetto alla prevista sua durata massima di tre mesi, di un incarico provvisorio attribuito a norma dell'art. 11, commi 8 e 9, dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, reso esecutivo con d.P.R. n. 316 del 1990 (in attesa della copertura del posto con incarico a tempo indeterminato, con le procedure previste dall'art. 9 e dall'art. 11, primi quattro commi) non determina la conversione a tempo indeterminato del rapporto, poiche' in materia non trovano applicazione le regole dettate dalla legge n. 230 del 1962 per i rapporti di lavoro privati a carattere subordinato, e rileva invece il principio della invalidita' della costituzione dei rapporti posti in atto con violazione delle regole sul conferimento degli incarichi professionali da parte del Servizio sanitario nazionale. D'altra parte,sempre secondo questa Corte, nel disposto dell'art. 9, comma 7, e' ravvisabile non un'ipotesi di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, ma, nell'ambito del procedimento per il conferimento di un "primo incarico"incarico" specialistico a tempo indeterminato, la previsione della conferma del rapporto a tempo indeterminato, in caso di mancata comunicazione di un provvedimento, in senso contrario, alla scadenza dei primi tre mesi, aventi la funzione di "periodo di prova".( Cass. 2 settembre 2000, n. 11528). La questione posta dal motivo in esame può quindi essere risolta tenendo conto che, secondo l'accertamento del tribunale, l'incarico conferito al dottor. RA aveva natura di incarico provvisorio, per periodi temporalmente definiti. Tale accertamento non è censurato sotto il profilo di errori interpretativi circa il contenuto del provvedimento di incarico, ma piuttosto sotto il profilo, radicalmente diverso, della necessaria riconducibilità di tale provvedimento alla fattispecie di cui all'articolo 9, per le modalità del conferimento, ed in particolare per il rilievo negativo che assumerebbe a tal fine il mancato avvio delle procedure per il 7 conferimento ordinario. Ma poiché, anche per il carattere inderogabile della disciplina, non esiste alcuna regola che, nell'ipotesi di un incarico. provvisorio riconducibile all'articolo 11 più volte citato ma conferito in modo irregolare, preveda la sua trasformazione in incarico a tempo. indeterminato, il motivo non può in ogni caso trovare accoglimento. Con il secondo motivo, denunziando ancora falsa applicazione di norme di diritto il ricorrente, nel contestare, sotto altro profilo, il riferimento fatto dal Tribunale all'art. 11 dell'accordo, rileva che l'incarico in base all'art. 9 si perfeziona nel momento in cui il professionista sottoscrive per accettazione la lettera rimessagli dalla controparte. Ciò premesso, il ricorrente afferma testualmente che “ basta prendere visione di una di tali lettere di incarico per constatare che nessun riferimento ad essa viene fatto all'art. 11". Il secondo motivo è palesemente inammissibile. Esso infatti addebita alla sentenza un grave difetto di motivazione, consistente nell'aver attribuito ad un documento un contenuto ad esso estraneo, affermando che nelle lettere di incarico vi è riferimento all'art. 11 dell'accordo. Tuttavia il ricorso non riporta in alcun modo il testo di tali lettere impedendo così in radice ogni controllo sul vizio denunziato, in chiara violazione della regola che impone di dare al ricorso un contenuto tale che solo in base ad esso si possa delibare la portata e la rilevanza dell'errore prospettato Il ricorso è dunque rigettato, ma è opportuno compensare le spese dl giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. 8 Roma 25 novembre 2002 Il cons. est. Filippo Curcuruto Il Presidente Paolino Dell'Anno. Vikm in mm. anelleria I 18 2003. A 0 D C 1 , S O A T T COLIERE L R , A O A P T 3 E P 3 5 I A M T S N N O O P C E A L L G A & G A , E O O L T R T T T I A S R I N I L E G L D S E E E R O D 9