Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 12/05/2026, n. 3006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3006 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03006/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03193/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3193 del 2025, proposto da
-OMISSIS-in qualità di genitore della minore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
1) del documento di valutazione finale anno scolastico 2024/2025 del 16/06/2025, di non ammissione alla classe successiva di seconda media;
2) del verbale di scrutinio richiamato nel provvedimento sub. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 la dott.ssa NA Lo SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
Rilevato che:
- la minore è affetta da un disturbo misto delle abilità scolastiche, (“disturbo misto delle abilità scolastiche ICD-10 F 81.3”), non limitato pertanto a specifiche aree;
- è stato pertanto predisposto il PDP per l’anno scolastico 2024/2025 con la indicazione di misure dispensative, strumenti compensativi, criteri e modalità di verifica e modalità di valutazione;
- alla fine del percorso scolastico, l’alunna non è stata ammessa all’anno scolastico successivo (quello attualmente in corso e giunto quasi alla sua fase finale) e il relativo verbale di scrutinio è stato impugnato con il ricorso in oggetto;
- con ordinanza cautelare 25 luglio 2025 n. -OMISSIS-, è stata disposta l’ammissione con riserva all’anno successivo, che è stato frequentato, dalla minore, fino ad oggi;
- nessuna delle parti ha depositato documentazione o memorie difensive dopo la fase cautelare;
Ritenuto che debba confermarsi, anche all’esito della fase di merito, la valutazione di fondatezza del ricorso, espressa in tale sede a cognizione sommaria solo in termini di verosimiglianza;
Considerato che, oltre a quanto già indicato con la predetta ordinanza, in ordine alla mancata prova circa l’attuazione delle misure indicate nel PDP (“ la scuola non ha dimostrato di aver posto in essere tutti gli adempimenti ritenuti necessari per far fronte alle necessità scolastiche dell’alunna, affetta da DSA; dalla relazione istruttoria depositata in atti dal Ministero intimato, a firma della dirigente scolastica, si evince, invero, la difficoltà dell’Istituto scolastico di garantire la piena attuazione delle misure previste dal PDP dell’alunna, a causa dei numerosi furti che hanno privato lo stesso dei dispositivi tecnologici utilizzabili quali strumenti compensativi; per motivi organizzativi e didattici, inoltre, si è talvolta fatto ricorso a interrogazioni non programmate e/o a sorteggi ”), assume valore dirimente anche la stessa motivazione, a supporto della mancata ammissione;
Rilevato, in merito, che essa è articolata su giudizi generici di comportamento, impegno e maturità (“eccessivamente vivace”, “scarso impegno”, “non partecipare al dialogo educativo”, “metodo di studio disorganico”, “personalità e maturità non adeguate”, “insicurezze diverse ”), senza alcun collegamento puntuale con il percorso personalizzato, non spiegando quali strumenti compensativi siano stati adottati e quali misure dispensative siano state predisposte, anche al fine di supportare un “maggiore impegno”; imputando cioè il metodo di studio “disorganico” alla volontà dell’alunna, senza tener conto del dato clinico - funzionale del disturbo misto, che può comunque incidere anche sul “metodo” di studio, propedeutico all’apprendimento delle conoscenze e competenze;
Considerato che, alla luce della complessiva situazione specifica, l’incongruità della motivazione emerge, in misura significativa, almeno sotto due profili:
a) sia nella parte in cui si riferisce agli “ stimoli continui da parte di tutto il Consiglio di Classe”, poiché gli “stimoli continui ”, trattandosi di un’espressione generica, riferibile semmai a qualunque alunno, ma che, in presenza di DSA, avrebbe dovuto essere integrata dall’indicazione di quali misure personalizzate (e non “stimoli”) siano state effettivamente adottate e perché, nonostante tali misure, il livello raggiunto dalla minore sia rimasto comunque insufficiente;
b) sia nella parte in cui non dà conto delle ragioni della mancata attuazione delle interrogazioni programmate, circostanza dedotta da parte ricorrente e, peraltro, sostanzialmente confermata dalla stessa Amministrazione, con conseguente ulteriore difetto di raccordo tra il giudizio finale negativo e le misure di personalizzazione didattica previste in favore dell’alunna;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere accolto e che le spese, in ragione della evoluzione della complessiva vicenda, possano compensarsi tra le parti, fermo restando il rimborso del contributo unificato ove versato, da porsi a carico del Ministero resistente, con attribuzione a favore del procuratore distrattario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie e per l’effetto annulla il documento di valutazione finale anno scolastico 2024/2025 del 16/06/2025 relativo alla minore in epigrafe.
Compensa le spese di lite tra le parti, fermo restando il rimborso del contributo unificato ove versato, da porsi a carico del Ministero resistente, con attribuzione a favore del procuratore distrattario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
NA Lo SA, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| NA Lo SA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.