Sentenza 9 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12056 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 1 2056 / 0 REPUBBLICA ITALIANA 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU N] Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 17240/00 - Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Cron. 25938 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud.30/01/03 Dott. Giovanni GIACALONE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA " sul ricorso proposto da: EI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 107, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO SCATOZZA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO VOLPE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ROBERT BOSCH SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. CARO 63, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE 2003 FAMIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO 620 PRIMI, giusta delega in atti;
-1- controricorrente la sentenza n. 252/00 del Tribunale di avvers0 SULMONA, depositata il 07/06/00 - R.G.N. 16/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/03 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito l'Avvocato SCATOZZA;
udito l'Avvocato PRIMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. AN DE, deducendo di avere svolto l'attività di agente plurimandatario della EL Leblanc Italia S.r.l. dal 25 febbraio 1982 per le zone di Teramo, Pescara, Chieti, L'Aquila, Campobasso, Ascoli Piceno e di Isernia (per quest'ultima dal 26 maggio 1988) fino all'8 maggio 1992, data in cui la società gli comunicava la revoca della zona di Isernia, da lui non accettata in quanto il contratto doveva ritenersi precedentemente risolto per iniziativa della società stessa ex art. 2 dell'Accordo Economico Collettivo settore commercio - - vigente, chiedeva al pretore del lavoro di Sulmona, previo annullamento delle accettazioni tacite degli estratti conto delle provvigioni predisposti dalla società, la condanna di questa al pagamento immediato, a titolo di differenza provvigioni al 27 maggio 1992, indennità di mancato preavviso, indennità di clientela e indennità suppletiva di clientela, della somma si lire 778.635.123 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli accessori dovuti e con vittoria di spese. La società convenuta contestava la domanda, sostenendo che il rapporto si era risolto per iniziativa del DE e ne chiedeva, in via 214 1 riconvenzionale, la condanna al pagamento di Lire 40.595.644, oltre accessori, dovute a titolo d'indennità sostitutiva di mancato preavviso. Il ET di Sulmona accoglieva parzialmente il ricorso e condannava la EL a pagare al DE L. 2.604.048, a titolo d'indennità di clientela ed a rimborsargli le spese di lite;
rigettava la domanda riconvenzionale. Proponeva appello il DE e la causa, all'udienza del 10 novembre 1989 veniva interrotta, essendo stata la società appellante incorporata dalla Robert SC S.p.A.; riassunta la causa e costituitosi ritualmente il contraddittorio, il Tribunale di Sulmona, con sentenza del 7 giugno 2000, accoglieva l'appello incidentale proposto dalla società e condannava il DE a corrisponderle Lire 40.695.644, oltre accessori, ed a rimborsare alla predetta la metà delle spese di lite del doppio grado, compensando l'altra metà. Il Tribunale riteneva applicabile alla fattispecie l'art. 2 dell'accordo economico collettivo del 19 dicembre 1979, secondo cui "Le variazioni di zona, esclusi i casi di lieve entità, possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o al rappresentante da darsi almeno due mesi prima. 2 Qualora l'agente o rappresentante comunichi entro 30 giorni di non accettare le variazioni previste, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante". Rilavava che l'esclusione della sola zona di Isernia, pur non rientrando tra i casi di lieve entità (come implicitamente riconosciuto dal preponente, che aveva inviato comunicazione scritta) non era di portata tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto, in quanto nel 1991 il DE aveva raccolto per quella zona ordini per Lire 20.791.000, a fronte di un fatturato globale di Lire 2.900.228.000. Si doveva, così, confermare la statuizione pretorile che aveva logicamente escluso un collegamento causale tra la variazione di zona e il recesso del DE, al quale doveva quindi imputarsi l'iniziativa dell'estinzione del rapporto. Ne derivava anche che giustamente il ET aveva respinto la domanda di indennità suppletiva di clientela, non dovuta quando il contratto si scioglie per fatto imputabile all'agente (art. 11 del predetto accordo), laddove "fatto imputabile” deve intendersi, secondo il Tribunale, nel senso di "iniziativa fire assunta", visto che nella stessa disposizione 3 contrattuale si precisa che non si considerano fatto imputabile all'agente le dimissioni dovute ad invalidità o al conseguimento di pensione di vecchiaia. Giustamente era stata respinta anche la richiesta di provvigioni per incassi effettuati per conto della società, non avendo il DE provato di aver svolto "l'incarico continuativo" e concretamente inquadrabile in termini di durata "di riscuotere per conto della casa incassi presso i clienti”, né "con responsabilità per errore contabile”, come previsto dall'art. 6, comma terzo, dell'accordo; né era reperibile un atto scritto nel quale si prevedesse tra le parti un corrispettivo per tale sporadica attività o in base al quale potesse affermarsi che l'attività stessa, nonostante la sua saltuarietà e la minima rilevanza nell'economia del contratto, assumesse carattere di prestazione autonoma. Circa l'addebito all'agente del 50% degli sconti e prezzi di fine anno accordati alla clientela, per spese pubblicitarie e altro, correttamente il giudice di primo grado aveva affermato che il ricorrente non solo non aveva negato di aver sempre dato il proprio assenso (risultante dai documenti in atti e dalle dichiarazioni sottoscritte dal DE) e in costanza Y M 4 di rapporto non aveva mai impugnato gli accordi nei termini di legge;
né dagli atti emergeva che la società avesse potuto influire sulla volontà del DE, esercitando sullo stesso una violenza morale, anche in modo non esplicito, indeterminato e indiretto allo scopo di estorcerne il consenso. Al contrario, tenuto conto del numero dei contratti promossi dal DE, era in linea con la prassi commerciale il fatto che egli potesse essersi accollato parte delle spese necessarie per l'ulteriore incremento del giro d'affari e delle relative provvigioni. Correttamente, inoltre, il giudice di primo grado aveva escluso che gli affari relativi alla CO e alla CO (per quest'ultimo vi era annullamento dell'ordine di pugno del DE) non avevano avuto esecuzione per colpa del preponente, non avendo l'agente fornito la relativa prova, consistente nella dimostrazione che il rifiuto della società a concludere il contratto non sia stato conforme a buona fede e non sia stato dettato da esigenze d'impresa. Quanto all'appello incidentale della società, il Tribunale lo riteneva ammissibile, nonostante fosse stato tardivamente notificato all'appellante, avendo 5 quest'ultimo accettato il contraddittorio, nulla eccependo nelle successive udienze e dovendosi ritenere che, nel rito del lavoro, la sanzione della decadenza dall'appello incidentale è comminata nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato, contenente l'appello, entro il termine di legge, e non anche nel caso di omissione della notificazione della memorial nello stesso termine;
lo riteneva, inoltre, fondato, rilevando la contraddittorietà della sentenza pretorile, che avendo riconosciuto che il DEl - era stato il primo a dichiararsi libero dal contratto in " data 21 maggio 1992 e avendo respinto la sua domanda d'indennità suppletiva di clientela, per essersi il contratto sciolto per fatto imputabile all'agente avrebbe dovuto ritenere anche fondatal - la pretesa della società, ex art. 9 dell'accordo, d'indennità sostitutiva del preavviso. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il DE, con cinque motivi, illustrati con memoria;
resiste la società con controricorso. Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 A.E.C. 19.12.1979, contraddittorietà di motivazione, erronea e falsa 6 3 interpretazione della norma collettiva in relazione all'art. 12 delle preleggi, all'art. 41 Cost., agli artt. 1741 ss. c.C., 1321, 1322, 1372 e 1373 c.c. ed erronea valutazione delle prove sul punto, assume che, nella sentenza impugnata sarebbe stato erroneamente interpretato l'art. 2 dell'accordo economico collettivo del 1979, in quanto l'ultimo comma dello stesso farebbe salvo il diritto dell'agente di non accettare la modifica unilaterale del contratto e ciò anche quando trattasi di variazione di zona di lieve entità, poiché la variazione di zona ad esclusiva iniziativa del mandante costituisce una modifica unilaterale del contratto bilaterale di agenzia, che, per essere efficace, necessita dell'accettazione, nelle forme previste, dell'altro contraente;
nel caso questi manifesti una volontà contraria, si determina lo scioglimento del contratto ad iniziativa della mandante. Si tratterebbe di una forma di recesso della mandante, che, per il suo carattere ricettizio, produce i suoi effetti dal momento della sua conoscenza. Se il Tribunale di Sulmona avesse rispettato tale principio, non avrebbe potuto negare il diritto del ricorrente a conseguire l'indennità di mancato preavviso e quella per lo scioglimento del 7 contratto, con il conseguenziale rigetto della domanda riconvenzionale invece accolta. Il motivo si rivela privo di pregio, in quanto, con esso, il ricorrente si limita a fornire una proprial "lettura" della disposizione collettiva in lite, in contrapposizione l'interpretazione con motivatamente accolta nella sentenza impugnata, senza peraltro indicare specificamente quali regole ermeneutiche sarebbero state violate dai giudici di appello, così articolando censure non ammissibili in questa sede di legittimità (Cass. 4 marzo 2000 n. 2453; Cass. 29 gennaio 2000 n. 1045). Con il secondo motivo, denunziando falsa ed erronea applicazione dell'art. 1744 c.c., in relazione all'art. 2041 c.c. ed erronea valutazione delle prove sul punto, il ricorrente lamenta che il Tribunale ha negato il diritto ad un compenso per la riscossione dei crediti, sulla base di un'assunta carenza di prova sulla continuità dell'incarico e sulla sussistenza di responsabilità per errore contabile - requisiti, rileva questa Corte, specificamente previsti dalla normativa collettiva applicabile -, nonostante la copiosa documentazione al riguardo prodotta da : esso ricorrente. Few 8 Con il terzo motivo, denunziando erronea valutazione delle prove sulla dedotta violenza morale e carenza e contraddittorietà di motivazione, il ricorrente lamenta che i giudici di secondo grado, nonostante egli avesse lamentato un'insufficiente valutazione delle prove in atti sull'invocata violenza morale esercitata dalla preponente per fargli accettare decurtazioni sulle provvigioni ed ottenerne la restituzione, hanno escluso che la società avesse potuto influire sulla sua volontà, esercitando su di lui una violenza morale, senza svolgere alcuna indagine e sottovalutando le risultanze probatorie. Con il quarto motivo, denunziando erronea e falsa applicazione dell'art. 6 A.E.C. del 1979, in relazione agli artt. 1746 e 1749 c.c.., e contraddittorietà di motivazione, il ricorrente lamenta che i giudici di appello avrebbero erroneamente escluso che egli non avesse fornito la prova della pretesa alle provvigioni per gli affari CO e CO (prova consistente che il rifiuto della società resistente a concludere il contratto non sia stato conforme a buona fede e non sia stato dettato da esigenze d'impresa), mentre egli aveva fornito prova scritta di detto diritto. fine 9 : Anche queste censure si rivelano prive di pregio. Nonostante le disposizioni in ciascuna di esse rubricate, tutte richiedono a questa Corte un inammissibile riesame nel merito delle risultanze processuali (Cass. 27 dicembre 1997 n. 13045; Cass. 15 dicembre 1997 n. 12652), sulle quali la decisione dei giudici di appello si dimostra priva di errori logici o giuridici e fondata su apprezzamenti adeguatamente e correttamente motivati. In particolare, quanto al terzo motivo, congrua e corretta si rivela la valutazione dei giudici di appello, secondo cui correttamente il giudice di primo grado aveva affermato che il ricorrente non solo non aveva negato di aver sempre dato il proprio assenso (risultante dai documenti in atti e dalle dichiarazioni sottoscritte dal DE) e in costanza di rapporto non aveva mai impugnato gli accordi nei termini di legge gli accordi sull'addebito agli agenti del 50% degli sconti e prezzi di fine anno;
né dagli atti emergeva che la società avesse potuto influire sulla volontà del DE, esercitando sullo stesso una violenza morale, anche in modo non esplicito, indeterminato e indiretto allo scopo di estorcerne il consenso;
al contrario, tenuto conto del numero dei contratti promossi dal DE, era in linea con la 10 prassi commerciale il fatto che egli potesse essersi accollato parte delle spese necessarie per l'ulteriore incremento del giro d'affari e delle relative provvigioni. Inoltre, quanto al secondo motivo, il ricorrente non specifica quale sarebbe la copiosa documentazione, sottovalutata dai giudici di merito, circa la continuità del compito di riscossione crediti per la preponente e circa l'assunta sussistenza del requisito della responsabilità per errore contabile;
mentre, quanto al quarto motivo, non specifica quale sarebbe la prova scritta, che il Tribunale avrebbe pretermesso in ordine alla dimostrazione, incombente al DE, che gli affari per i quali invoca la provvigione non si fossero conclusi per rifiuto della società non conforme a buona fede e non dettato da esigenze d'impresa. Difetta, quindi, rispetto a tali motivi, anche il requisito dell'autosufficienza. Con il quinto motivo, il DE, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 436 c.p.c., censura la sentenza impugnata perché, essendo stato l'appello incidentale notificato il 9 aprile 1998, mentre l'udienza di discussione era stata a fissata l'8 aprile 1998, gli era stato impedito di rispondere nel merito all'appello medesimo;
11 l'appello incidentale aveva potuto formare oggetto della sentenza impugnata solo poiché l'udienza di discussione era stata rinviata. Il motivo, invero, censura la decisione di secondo grado che aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale della società, rigettando l'eccezione del DE sul punto, sul presupposto che quest'ultimo avesse comunque accettato il contraddittorio sull'appello incidentale. Anche quest'ultima censura è infondata. La decisione dei giudici di appello è in armonia con l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, nel rito del lavoro, la sanzione della decadenza dall'appello incidentale deve intendersi comminata dall'art. 436, comma terzo, c.p.c. nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato, contenente l'appello stesso, entro il termine fissato dalla legge cioè almeno - dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione -, e non anche nel caso di omissione dell'adempimento, parimenti previsto dalla legge, della notificazione della memoria nello stesso termine, e ciò sia per il tenore letterale della D disposizione di legge, sia per ragioni di ordine sistematico, quali laquali la brevità del termine a 12 disposizione della parte interessata per la esecuzione deglidegli adempimenti che possano risultare di difficile concretizzazione, e la necessità di accordare preferenza ad una interpretazione che escluda ragioni sperequative, sotto il profilo di una non ragionevole discriminazione, quanto agli effetti dei vizi o della omissione della notificazione dell'atto, della posizione dell'appellante incidentale rispetto a quella delineata, per l'appellante principale, dal diritto vivente. Ne consegue che, in caso di mancata comunicazione entro detto termine della memoria costitutiva contenente l'appello incidentale, malgrado tempestivo deposito della stessa a titolo di controricorso, così come in caso di notificazione invalida, il giudice deve concedere all'appellante incidentale nuovo termine, perentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci esplicitamente, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio, che peraltro va disposto anche in ipotesi di notificazione tardiva (Cass. 24 aprile 2001 n. 2698; Cass. 6 dicembre 2000 n. 15482; Cass. 8 febbraio 1999 n. 1081; Cass. 4 ottobre 1996 n. 8707). Nella specie, come rilevato nella impugnata sentenza, l'appellante principale nulla eccepì nelle! 13 successive udienze del 28.10.1998 (richiesta di semplice rinvio) nonché del 24.2.1999 e del 20.9.1999 (rinvio per trattative di bonario componimento), con conseguente accettazione del contraddittorio sull'appello incidentale. S'impone, di conseguenza, il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza. to Conte;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 17,00, oltre Euro 1.500 (millecinquecento) per onorario. Il 30 gennaio 2003. Il Presidente. L'estensore Vincenzo Wilco frenew forella Seansel Depositate in Cancelleria Boggi. 9 AGO 2003 IL CANCELLIER R O ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 14