Art. 1226.
(Valutazione equitativa del danno).
Se il danno non puo' essere provato nel suo preciso ammontare, e' liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
(Valutazione equitativa del danno).
Se il danno non puo' essere provato nel suo preciso ammontare, e' liquidato dal giudice con valutazione equitativa.