Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2001, n. 3334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3334 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 34 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Regolamento SEZIONE TERZA CIVILE di competenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4045/00 Dott. Giovanni Elio LONGO Presidente- FAVARA · ConsigliereDott. Ugo 6884 Cron. Consigliere Dott. Ernesto LUPO 1103 Rep. - Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Ud. 09/11/00 Rel. Consigliere. Dott. Ennio MALZONE - ha pronunciato la seguente SENTENZA CANCELLERIA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: IMMOBILIARI, in persona SOINV SOCIETA' INVESTIMENTI 0067090 Silvio Rotunno, dell'Amministratore Unico dott. 92,elettivamente domiciliata in ROMA CSO D'ITALIA presso lo studio dell'avvocato GIORGIO CINTIO, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE FALLIMENTO EDIZIONI LOCALI SRL, in persona del Curatore 10Richiesta con Studio dal Sig. per diritti L. 300.0 Gregorio Iannotta, elettivamente domiciliata in ROMA il VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell'avvocato MATTEO IL CANCELLIERE 2000 DELL'OLIO, che la difende, giusta delega in atti;
1798 resistente avverso il provvedimento del Tribunale di ROMA, emessa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE il 13/1/00 e depositato il 14/01/00 (RG.47778/99), UFFICIO COPIE Richiesta copia legale udita la relazione della causa svolta nella camera di dal Sig. Dwelle per diritti L. 17000+2 consiglio il 09/11/00 dal Consigliere Dott. Ennio il 30 MAG. 2001 MALZONE;
IL CANCELLIERE lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha chiesto, si dichiari, inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. LIRE CCOO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 11.3.97 il Fallimento Edizioni Locali srl, in persona del curatore, conveniva in giudizio AX170265 avanti il tribunale di Roma la Società Investimenti Im- BB496795 mobiliari srl, per ivi sentir dichiarare la piena ope- ratività e vigenza fra le parti in causa del contratto di affitto dell'azienda avente ad oggetto la pubblica- zione del giornale "La Gazzetta di Ancona" al canone annuo di L. 265.000.000, oltre IVA, da versarsi in rate semestrali anticipate di pari importo entro e non oltre 5 giorni dalla scadenza, soggiungendo che il contatto stipulato in data 15.5.94 aveva avuto regolare esecu- zione e l'azienda affittata era rimasta nella detenzio- ne della convenuta, la quale, però, nonostante i reite- rati inviti, non avena provveduto a pagare i relativi ratei a partire dal 14.11.95, dei quali chiedeva che la 2 convenuta fosse condannata al pagamento, anche a titolo risarcitorio. La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza del giudice adìto a conoscere della controversia, asserendo che era compe- tente il Pretore di Ancona;
nel merito contestava l'avversa pretesa. Il Tribunale di Roma con sentenza 24.2.99 dichiara- va la competenza per materia del pretore di Roma, fis- sando il termine di mesi tre per la riassunzione. Con atto notificato in data 1.6.99 il Fallimento Edizioni Locali srl riassumeva in giudizio avanti al dell'introduzione del tribunale di Roma per effetto giudice unico. Si costituiva in giudizio la società convenuta la quale ribadiva l'eccezione d'incompetenza del tribunale di Roma in favore di quello di Ancona, in riferimento al luogo di ubicazione dell'azienda affittata. Il giudice adito con ordinanza emessa fuori udienza il 13.1.2000, ritenuto che la causa doveva essere trat- tata con il rito locatizio, visti gli artt. 447 bis e 426 cpc, fissava, per la discussione, l'udienza del 23.3.2000, assegnando termine alle parti costituite per l'integrazione degli atti introduttivi mediante deposi- to in cancelleria. 3 La Società Investimenti Immobiliari srl, ravvisando nella medesima ordinanza la pronuncia implicita del tribunale di Roma a decidere sulla controversia in og- getto, ha proposto regolamento di competenza, tendente a far dichiarare la competenza per territorio del tri- bunale di Ancona, luogo ove si trova l'immobile locato. Resiste l'intimato con controricorso con salvezza delle spese di giudizio. Le parti hanno scambiato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE provvedimento impugnato induce ad L'esame del escludere che il medesimo contenga, seppure implicita- mente, una pronuncia sulla questione della competenza sollevata sin dal primo momento dalla società convenu- ta, risultando, per esplicito richiamo alle norme di riferimento (artt. 447 bis e 426 cpc), che il tribunale si è limitato a disporre il passaggio dal rito ordina- rio a quello speciale, fermo restante la questione del- la competenza su cui ha inteso provocare il contraddit- torio delle parti. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissi- bile e la ricorrente sopporta le relative spese di giu- dizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ri- 4 --- corrente alle spese, che liquida in 14.400 € L. 14 oltre onorari liquidati in L. 1.200.000.= Così deciso in Roma addì 9.11.00 Consigliere est. Il Presidente ши CANCEL EC1 Depositata in Cancelleria Giovanni Giambattista Oral, 11 57 MAR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista hoooo 290000 2 DELLE ENTRATE ROMA MAG: 200 Serie 4. UFFICIO 290.000 atrati DUECENTONOVANTAMILA versate 9. m Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia D FILIPPO) Giudiziari Responsabile Service p. CHIN BAC (DEX L L E E D TRA 5 2 5 2 RATE A M Di O R 5