CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2026, n. 20616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20616 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 14/01/2026 del Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza nell’interesse di XXXXXXXXXX di revoca dell’ordine di carcerazione emesso dal pubblico ministero il 13 novembre 2025 in riferimento alla pena di anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 667,00 di multa, irrogata per i delitti di furto in abitazione aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Dato atto che il 28 novembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione all’affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per omessa allegazione della certificazione sulla tossicodipendenza, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che l’instante era stato condotto in carcere dalla libertà in esecuzione di condanna per un reato ostativo alla sospensione di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
2. Avverso l’ordinanza il difensore dell'interessato ricorre per cassazione, articolando Penale Sent. Sez. 1 Num. 20616 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: SE NI RA Data Udienza: 29/04/2026 tre motivi di censura, con cui eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 656 cod. proc. pen. e 94 T.U. stup., essendo l’affidamento in prova in casi particolari applicabile in deroga al regime dei reati ostativi.
2.2 Con il secondo motivo si duole che il giudice dell’esecuzione non abbia controllato la legalità dell’ordine di carcerazione, verificando la concedibilità della misura alternativa, a fronte di istanza tempestiva e documentata dell’interessato, rivolta all’accesso al beneficio.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione per erroneo richiamo alla declaratoria di inammissibilità del Tribunale di sorveglianza, intervenuta per motivi meramente formali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Infondato è il primo motivo di censura. La sospensione dell’esecuzione costituisce un istituto di favore per i condannati nei cui confronti devono essere eseguite pene detentive brevi, perché ne impedisce l’immediato ingresso in carcere, dando loro modo di richiedere e, se ne sussistono le condizioni, ottenere una misura alternativa alla detenzione (così Corte cost. n. 90 del 2017). Il Giudice delle leggi ha rimarcato «la dimensione normativa ancillare» della sospensione dell’ordine di esecuzione rispetto alle finalità delle misure alternative, sussistendo un «tendenziale collegamento» della sospensione rispetto ai casi di accesso alle predette misure (Corte cost. n. 41 del 2018): il meccanismo sospensivo mira a risparmiare il carcere al condannato che possa, ab initio, godere di una misura specificamente congegnata per favorirne la risocializzazione. In coerenza con questa funzione, ove il quantum di pena da scontare, anche se residuo di maggior pena, consenta al condannato di accedere alle misure alternative, è dovere del pubblico ministero disporre la sospensione dell’ordine di esecuzione, in modo da permettere all’interessato la presentazione della relativa istanza senza soffrire, nelle more della decisione, la privazione della libertà personale. Resta nondimeno possibile che peculiari situazioni suggeriscano al legislatore di imporre un periodo di carcerazione in attesa che l’organo competente decida sull’istanza di affidamento in prova, in ragione della particolare pericolosità di cui sono indice determinati reati, secondo la ratio cui si ispira l’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., che include il furto in abitazione tra i delitti per i quali non può essere disposta la sospensione dell’ordine di esecuzione. In tale evenienza, in ossequio alla previsione normativa, la giurisprudenza costante afferma che «la sospensione dell'esecuzione della pena a norma dell'art. 656 cod. proc. pen. non può essere disposta nei confronti del tossicodipendente o dell’alcooldipendente istante per l'affidamento terapeutico, allorché essa riguardi condanna inflitta per reato ostativo alla sospensione stessa, salvo che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, 2 l'interessato si trovi agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'art. 89 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e l'interruzione del programma in corso possa pregiudicarne il recupero» (Sez. 1, n. 47084 del 17/07/2018, [...], Rv. 274329 – 01; conformi già, tra le altre, Sez. 1, n. 25130 del 17/06/2010, [...], Rv. 247731 – 01; Sez. 1, n. 42562 del 06/11/2008, [...], Rv. 241719 – 01; Sez. 1, n. 24581 del 12/05/2006, [...], Rv. 234687 - 01). Nel caso in esame, a prescindere dall’esito sfavorevole del procedimento di sorveglianza, risulta dal provvedimento impugnato che il condannato è stato raggiunto, mentre era in stato di libertà, dall’ordine di esecuzione emesso per i delitti di furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale, il primo dei quali ostativo alla sospensione. Correttamente, pertanto, il Tribunale di Milano ha rigettato l’incidente di esecuzione, non ricorrendo le condizioni per disporre la sospensione invocata. 3. Gli altri due motivi di ricorso sono aspecifici, non attingendo la ragione giustificativa della decisione. La dedotta proposizione di istanza, tempestiva e documentata, di affidamento in prova ai sensi dell’art. 94 T.U. stup. non ostava, per le argomentazioni esposte, all’operatività del divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NI RA SE IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza nell’interesse di XXXXXXXXXX di revoca dell’ordine di carcerazione emesso dal pubblico ministero il 13 novembre 2025 in riferimento alla pena di anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 667,00 di multa, irrogata per i delitti di furto in abitazione aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Dato atto che il 28 novembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione all’affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per omessa allegazione della certificazione sulla tossicodipendenza, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che l’instante era stato condotto in carcere dalla libertà in esecuzione di condanna per un reato ostativo alla sospensione di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
2. Avverso l’ordinanza il difensore dell'interessato ricorre per cassazione, articolando Penale Sent. Sez. 1 Num. 20616 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: SE NI RA Data Udienza: 29/04/2026 tre motivi di censura, con cui eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 656 cod. proc. pen. e 94 T.U. stup., essendo l’affidamento in prova in casi particolari applicabile in deroga al regime dei reati ostativi.
2.2 Con il secondo motivo si duole che il giudice dell’esecuzione non abbia controllato la legalità dell’ordine di carcerazione, verificando la concedibilità della misura alternativa, a fronte di istanza tempestiva e documentata dell’interessato, rivolta all’accesso al beneficio.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione per erroneo richiamo alla declaratoria di inammissibilità del Tribunale di sorveglianza, intervenuta per motivi meramente formali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Infondato è il primo motivo di censura. La sospensione dell’esecuzione costituisce un istituto di favore per i condannati nei cui confronti devono essere eseguite pene detentive brevi, perché ne impedisce l’immediato ingresso in carcere, dando loro modo di richiedere e, se ne sussistono le condizioni, ottenere una misura alternativa alla detenzione (così Corte cost. n. 90 del 2017). Il Giudice delle leggi ha rimarcato «la dimensione normativa ancillare» della sospensione dell’ordine di esecuzione rispetto alle finalità delle misure alternative, sussistendo un «tendenziale collegamento» della sospensione rispetto ai casi di accesso alle predette misure (Corte cost. n. 41 del 2018): il meccanismo sospensivo mira a risparmiare il carcere al condannato che possa, ab initio, godere di una misura specificamente congegnata per favorirne la risocializzazione. In coerenza con questa funzione, ove il quantum di pena da scontare, anche se residuo di maggior pena, consenta al condannato di accedere alle misure alternative, è dovere del pubblico ministero disporre la sospensione dell’ordine di esecuzione, in modo da permettere all’interessato la presentazione della relativa istanza senza soffrire, nelle more della decisione, la privazione della libertà personale. Resta nondimeno possibile che peculiari situazioni suggeriscano al legislatore di imporre un periodo di carcerazione in attesa che l’organo competente decida sull’istanza di affidamento in prova, in ragione della particolare pericolosità di cui sono indice determinati reati, secondo la ratio cui si ispira l’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., che include il furto in abitazione tra i delitti per i quali non può essere disposta la sospensione dell’ordine di esecuzione. In tale evenienza, in ossequio alla previsione normativa, la giurisprudenza costante afferma che «la sospensione dell'esecuzione della pena a norma dell'art. 656 cod. proc. pen. non può essere disposta nei confronti del tossicodipendente o dell’alcooldipendente istante per l'affidamento terapeutico, allorché essa riguardi condanna inflitta per reato ostativo alla sospensione stessa, salvo che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, 2 l'interessato si trovi agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'art. 89 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e l'interruzione del programma in corso possa pregiudicarne il recupero» (Sez. 1, n. 47084 del 17/07/2018, [...], Rv. 274329 – 01; conformi già, tra le altre, Sez. 1, n. 25130 del 17/06/2010, [...], Rv. 247731 – 01; Sez. 1, n. 42562 del 06/11/2008, [...], Rv. 241719 – 01; Sez. 1, n. 24581 del 12/05/2006, [...], Rv. 234687 - 01). Nel caso in esame, a prescindere dall’esito sfavorevole del procedimento di sorveglianza, risulta dal provvedimento impugnato che il condannato è stato raggiunto, mentre era in stato di libertà, dall’ordine di esecuzione emesso per i delitti di furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale, il primo dei quali ostativo alla sospensione. Correttamente, pertanto, il Tribunale di Milano ha rigettato l’incidente di esecuzione, non ricorrendo le condizioni per disporre la sospensione invocata. 3. Gli altri due motivi di ricorso sono aspecifici, non attingendo la ragione giustificativa della decisione. La dedotta proposizione di istanza, tempestiva e documentata, di affidamento in prova ai sensi dell’art. 94 T.U. stup. non ostava, per le argomentazioni esposte, all’operatività del divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NI RA SE IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3