Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/02/2001, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
01 689 0 1 E 6 N 8 O 9 I A 1 I Z / 5 4 A R . / R 6 N A T 2 16/99; ud. 15/10/00; oggetto: it cessazione mat. Contendere;
. T S I B U G . E M R D R A T L . A E B D D A REPUBBLICA ITALIANA I T Gion 3607 E S A T 1 I N 3 N E R S 1 E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E . T N A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati Michele Cantillo presidente Giovanni Paolini consigliere Enrico Altieri 66 Giulio Graziadei rel. Salvatore Di Palma * CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 1500 H. 12 FEB. 2001 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da EP UT, elettivamente domiciliato in Roma, vía Ravenna n. 11, presso il notaio Antonietta Russo, difeso dall'avv. Luigi Russo per procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
M CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E VARIE DCV CAMPIONE CIVILE 1 N. 63602 4 8 6 1 Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; resistente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo n. 94/2 del 1° luglio-9 settembre 1998; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. De Stefano, per l'Amministrazione; il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Maurizio Velardi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. La Corte, considerato: -che l'Ufficio-iva di Chieti, con avviso notificato il 14 ottobre 1996, ha contestato a EP UT il mancato pagamento dell'imposta su fatture per lire 18.205.000, emesse nel 1991 in relazione alla fornitura e posa in opera di materiali elettrici;
-che il contribuente ha impugnato detto avviso, sostenendo che il rapporto era esente da tassazione ai sensi dell'art. 9 del d.l. 5 novembre 1973 n. 658 (convertito in legge 27 dicembre 1973 n. 868); -che l'impugnazione è stata respinta dalla Commissione tributaria di primo grado di Chieti, con pronuncia poi confermata dalla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo; M 2 -che il UT, con ricorso notificato il 13/15 gennaio 1999, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale;
-che l'Amministrazione finanziaria ha replicato con controricorso;
-che l'Avvocatura generale dello Stato, con atto del 17 giugno 2000, ha comunicato il sopravvenuto annullamento dell'avviso impugnato da parte dell'Ufficio, in via di autotutela, con provvedimento reso il 6 giugno 2000; -che il UT non ha partecipato all'odierna udienza;
-che il venir meno del provvedimento impositivo impugnato, secondo quanto allegato dall'Amministrazione resistente e non contestato dal UT, elide l'oggetto del dibattito, con cessazione della materia del contendere, e comporta l'inammissibilità del ricorso per sopraggiunta carenza d'interesse (v. Cass. s.u. 18 maggio 2000 n. 368); -che gli sviluppi della vicenda processuale rendono equa l'integrale compensazione delle spese;
p.q.m.
-dichiara inammissibile il ricorso, per cessazione della materia del contendere, e compensa le spese del giudizio. tal Roma, 13 ottobre 2000 A I presidefate tiil presidente R A T 5 6 . U 8 E 9 N B N il consigliere rel. est. 1 I - / O 4 R I B / Z T 6 . e 2 A L har frawadad . L R R T A . M S P . . I B D A G I A E L T R E R 1 D E 3 I A T 1 S D A N . E N E S M IL CANCELLERE C1 T I N A E IN BA 3 S E DEPOSITATO ING. QYFEB. 200YA Oggi IL CANCELLIERE C1 Innoce BA