Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2001, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
IN NOME021 58 /0 1 EPUBBLICA ITALIANA E N O 6 I 8 Z 9 1 A / R 4 A / 2 T N 6 S . I DICASSAZIONE 2 I TE SUPREM N L . G Oggetto P - R E I . P B R C Disciplinare D S SEZIONE TERZA CIVILE I L L E D A D Netais E I B T S Za dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A A N I N T E E R S 1 S E R 3 E A 1 T Presidente Dots. Manfredo GROSSI - R.G.N. 13213/99 A N Dott. Ugo FAVARA Consigliere - Cron. 4454 Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere Ud. 09/01/01 Dott. Michele LO PIANO Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio. dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 MONDA GAETANO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI 14 FEB. 2001 CASSAZIONE, difeso dall'avvocato CRESCENZI RAFFAELE, IL CANCELLIERE giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
PM TRIBUNALE NAPOLI;
intimato avverso la sentenza del Tribunale di NAPOLI, I SEZIONE CIVILE emessa il 7/5/99, depositata il 18/05/99; RG.5132/1997, udita la relazione della causa svolta nella camera di 2001 consiglio il 09/01/01 dal Consigliere Dott. Paolo 14 -1- VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. VINCENZO MACCARONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso con le pronunce di legge. -2- Svolgimento del processo Il notaio Gaetano Monda, con ricorso al tribunale di 1. - Napoli, depositato il 18.10.1997, in base all'art. 149 della L. 16 febbraio 1913, n. 89 proponeva appello avverso il provvedimento 17.9.1997, con cui dal consiglio notarile e Nola dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata gli era stata applicata la sanzione della censura. Pronunciando in contraddittorio del consiglio notarile intervenuto nel processo, il tribunale di Napoli, con sentenza del 18.5.1999, dichiarava inammissibile l'appello dopo aver considerato che l'atto avrebbe dovuto essere ✓ notificato al medesimo consiglio nel termine stabilito con il decreto che fissava l'adunanza del collegio in camera di consiglio.
2. B La sentenza è stata notificata al notaio Monda il 9.6.1999 ed egli ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli il 7.7.1999, depositato il successivo 8.7.1999. Il ricorrente ha chiesto che la sentenza sia cassata perché viziata da violazione di norme sul procedimento, siccome in essa è stato affermato che il consiglio notarile → è parte necessaria del giudizio che si svolge davanti al - F tribunale nei casi previsti dagli artt. 149 e 150 della L. 16 febbraio 1913, n. 89. 3 3. La Corte, a seguito della trattazione del ricorso nella camera di consiglio del 7.4.2000, ha ordinato che il contraddittorio fosse integrato in confronto del consiglio notarile ed ha assegnato per provvedervi il termine di trenta giorni dalla comunicazione. Dell'ordinanza è stata data comunicazione, mediante notifica del biglietto di cancelleria, il 19.4.2000: la notificazione, poiché il ricorrente non aveva eletto domicilio in Roma, è stata eseguita presso la cancelleria della Corte (art. 366, secondo comma, cod. proc. civ.). E' scaduto il termine stabilito dall'art. 371-bis cod. proc. civ., senza che sia stato eseguito il deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio. - Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile.
1. w w La Corte condivide le ragioni per cui è stata ordinata 2. - l'integrazione del contraddittorio, quali esposte nella sua precedente ordinanza. Esse sono le seguenti. La decisione del ricorso non può avvenire se non in contraddittorio del consiglio notarile. E questo perché quel consiglio, già in considerazione dell'intervento spiegato in giudizio in primo grado e della decisione assunta dal tribunale, ha assunto la qualità di parte necessaria del processo, nella fase di impugnazione, 4 ང ་ indipendentemente dalla soluzione da dare alla questione che consiste nello stabilire se l'appello dovesse essergli notificato.
2.1. Mancata l'integrazione del contraddittorio, il (art. 331,ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo comma, cod. proc. civ.). 3. - Non deve essere resa pronuncia sulle spese di questo grado del giudizio perché non vi è stata svolta attività difensiva da parte diversa dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese. Così deciso il giorno 9 gennaio 2001, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il Presidente. Il relatore ed estensore parrild - Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE 01 4 FEB. 2001Oggi, Concetta Ammendola IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola E N O 6 I 2 E 8 Z . R 9 A 1 N A / R - 4 T N / I S B 6 I L 2 . P G . L I E L R . C R A P . S . A I D B D D A L E T E D T A 1 I I 3 N S 1 R E N E S . E S E T N I A A M 5