Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2006, n. 33547
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Sentenza 27 settembre 2006

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A seguito della entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la Corte di cassazione, quando dispone l'annullamento per motivi diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato la sentenza di assoluzione, deve disporre il rinvio al giudice di secondo grado per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e la notificazione al P.M., finalizzata all'eventuale proposizione del ricorso per cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2006, n. 33547
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33547
    Data del deposito : 27 settembre 2006

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