Sentenza 27 settembre 2006
Massime • 1
A seguito della entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la Corte di cassazione, quando dispone l'annullamento per motivi diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato la sentenza di assoluzione, deve disporre il rinvio al giudice di secondo grado per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e la notificazione al P.M., finalizzata all'eventuale proposizione del ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2006, n. 33547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33547 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 27/09/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1568
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 045722/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN AR, N. IL 16/09/1954;
avverso SENTENZA del 10/06/2005 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. FILIERI Giampaolo, in sostituzione dell'avv. Alessandro MAINARDI.
OSSERVA
Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Brescia ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di RI IO, quale amministratore unico della Valma s.r.l., in ordine al reato di bancarotta semplice documentale e, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto l'imputato altresì responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta di cui alla L. Fall. art. 216, comma 1, n. 1 e 2, relativamente alla distrazione di beni strumentali per L. 601.848.533, ceduti senza corrispettivo alla Immobiliare S. Filippo, amministrata dalla di lui moglie, con successiva compensazione del relativo credito con preesistenti e non comprovati crediti dello stesso RI verso la fallita, compensazione falsamente attestata nella contabilità sociale.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato denunciando vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta.
Il ricorso, illustrato con memoria, è fondato.
La decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta, completa e convincente motivazione che, sovrapponendo, si a tutto campo a quella del primo giudice dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati.
Questi requisiti motivazionali sono del tutto assenti nel provvedimento impugnato che, in ordine alla allegata operazione di compensazione, si limita all'apodittico asserto che la invocata sussistenza di ragioni creditorie, del prevenuto verso la fallita è "sfornita di prova", senza che sia stato tenuto in alcun conto l'articolato diverso avviso espresso sul punto dai giudici di primo grado.
Il rilevato deficit motivazionale si riflette, come è evidente, su entrambe le fattispecie di bancarotta fraudolenta contestate: anche su quella patrimoniale, perché, se fosse reale la operazione di compensazione de qua, in ragione di una causa giuridica effettiva che sorregge la pretesa creditoria dell'imputato nei riguardi della Valma s.r.l., si verserebbe nel caso concreto nell'ipotesi dell'amministratore che si ripaghi di un credito maturato verso la società fallita, ipotesi che registra in giurisprudenza un contrasto di opinioni, discutendosi se essa configuri bancarotta patrimoniale ovvero preferenziale.
Ne deriva che, in presenza dei presupposti di cui alla disciplina transitoria dettata dalla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 4, la sentenza va annullata con rinvio al giudice di appello perché provveda agli adempimenti previsti in detta norma, ed in particolare alla declaratoria di inammissibilità dell'appello del P.M. ed alla notifica del relativo provvedimento per dare modo alla parte impugnante di eventualmente proporre il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di primo grado in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra lezione della Corte di appello di Brescia perché, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, provveda agli adempimenti di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 4. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2006