Sentenza 13 marzo 2000
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena è atto dispositivo personalissimo dell'imputato, che deve essere manifestato con forme vincolate e predefinite; pertanto, la volontà dell'interessato deve essere necessariamente espressa personalmente o, in mancanza, tramite procuratore speciale. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento impugnata dall'imputato, rilevando che l'atto di nomina del difensore, pur contenendo la dicitura "conferisce procura speciale", non recava alcuna espressione che legittimasse il professionista alla definizione del procedimento con pena concordata, mentre, ai sensi dell'art 122 cod.proc.pen., la procura deve contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e deve, dunque, far riferimento al potere di richiedere la applicazione di pena ai sensi dell'art 444 cod.proc.pen.).
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In virtù del generale principio di conservazione degli atti, per la validità della procura speciale non sono richieste rigorose formule sacramentali, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte: non vi è dubbio, tuttavia, che la norma di cui all'art. 122 cod. proc. pen. prescriva, a pena di inammissibilità, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE (data ud. 28/10/2025) 15/12/2025, n. 40228 Composta da Dott. VERGA Giovanna - Presidente Dott. SBRANA Francesca - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2000, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Guido Ietti Presidente del 13.3.2000
Dott. Pasquale Perrone Consigliere SENTENZA
Dott. Giuseppe Sica " N. 1369
Dott. Aniello Nappi " REGISTRO GENERALE
Dott. Maurizio Fumo " N. 36009/99
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da DI TR UR nato a [...] [...]
Avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 9.4.1999, che, ai sensi dell'art. 444 cpp, ha applicato all'imputato la pena concordata di mesi otto di reclusione per i delitti di cui agli artt.81-479-493 cp e 81-476-493 cp, con attenuanti generiche e ritenuta la continuazione
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita la relazione fatta del Consigliere Dott. Maurizio Fumo Letto la requisitoria scritta Pubblico Ministero che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con condanno del ricorrente elle spese ed al versamento di somma a favore della cassa ammende.
In fatto ed in diritto
Il difensore dell'imputato, avv. Attanasio, ricorre contro la sentenza di cui in epigrafe, deducendo la sua nullità per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 444 cpp e ss ed all'art. 122 cpp. Rileva che il difensore del Di PI all'udienza innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, avv. Propenso, non era affatto fornito di procura speciale per il patteggiamento e che dunque egli non avrebbe potuto avanzare richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 cpp. L'atto di nomina del Propenso, pur contenendo la dicitura "conferisce procura speciale", non è idoneo a legittimare il professionista alla definizione del procedimento con la richiesta di pena concordata, dal momento che, ai sensi dell'art. 122 cpp, la procura deve contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e deve dunque far riferimento al potere di richiedere la applicazione di pena ex art 444 cpp. Ora è pur vero che la procura de qua non deve necessariamente essere espressa con alcuna formula sacramentale, ma essa deve comunque contenere la chiara ed inequivoca volontà di conferire al difensore l'incarico di richiedere il patteggiamento. Nel caso di specie, la contumacia del Di PI e la mancanza della procura speciale rendono del tutto nulla la sentenza. Osserva la Corte che si legge nella sentenza impugnata: "a questo punto, l'imputato Di PI, per mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Vincenzo Propenso, fa richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cpp, nella misura di... ". La stessa sentenza dà atto della contumacia dell'imputato.
Manca dunque qualsiasi riferimento al fatto che il difensore fosse fornito di procura speciale. Nè in sentenza, d'altra parte, si fa riferimento ad esso e neanche è dato rinvenirla negli atti. Orbene, è noto che la richiesta di "patteggiamento" è atto dispositivo personalissimo e, come tale, assoggettato a forme vincolate di manifestazione (art. 446 co, IV cpp). A tanto consegue che la volontà dell'imputato deve necessariamente essere espressa personalmente o, in mancanza, tramite procuratore speciale (cfr. RV 208225, RV 201522)./
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza va annullata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziate per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla la impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata per il giudizio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2000