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Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2026, n. 15135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15135 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ON EF nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere SA AR SI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio AN, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. EF Pazienza, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di EF ON per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, a lui ascritti nella veste di amministratore della “Vega Immobiliare” srl, società dichiarata fallita in data 18 dicembre 2017. Penale Sent. Sez. 5 Num. 15135 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: OS LI AR Data Udienza: 31/03/2026 2 2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Il primo denuncia vizio di motivazione sul permanere, in capo all’imputato, della carica di amministratore dopo il 2012. La difesa ha prodotto il documento con cui l’imputato presentò le proprie dimissioni in data 2 agosto 2012. Il Tribunale le ha ritenute fittizie. La Corte di appello ha recepito la valutazione del primo giudice senza confrontarsi con il motivo di appello che evidenziava l’assenza, tra gli atti acquisiti all’interno del fascicolo processuale, di documentazione comprovante che l’imputato avesse continuato a rivestire il ruolo di amministratore anche in epoca successiva alle sue dimissioni. I giudici di merito fanno riferimento alla relazione del curatore che, però, si limita a riferire di presunte attività gestorie poste in essere dall’imputato senza documentare quanto affermato. Le dimissioni producono effetto dal momento in cui sono comunicate agli organi sociali e l’inerzia dei soci nel nominare il nuovo amministratore non può andare a discapito di quello precedente. Peraltro la sentenza impugnata sembrerebbe ancorare la responsabilità dell’imputato non alla carica di amministratore di diritto, ma alla veste di amministratore di fatto, in assenza però di prova sul compimento di atti gestori. 2.2. Il secondo motivo contesta la configurabilità di una bancarotta fraudolenta patrimoniale in assenza di danno patrimoniale cagionato alla fallita. La curatela, agendo in sede civile, ha ottenuto il rilascio dell’immobile di proprietà della società fallita, occupato prima dall’imputato e poi dalla sua ex moglie. L’occupazione era legittima perché concessa a titolo di “comodato a termine”. I giudici civili, nel disporre il rilascio, hanno negato alla curatela sia il risarcimento del danno sia una indennità, in assenza di prova del danno patito e di elementi comprovanti il diritto del fallimento a ottenere un ristoro per l’occupazione. In mancanza di danno, la bancarotta distrattiva non è configurabile giacché l’immobile è tornato nella disponibilità della società. 2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata riqualificazione delle condotte nel delitto di bancarotta semplice. Si sostiene che, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, difetterebbe la prova dell’elemento soggettivo rappresentato dal dolo specifico e che, quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, non sarebbe dimostrata la 3 consapevolezza, in capo a ON, di recare un pregiudizio ai creditori, tantopiù che nessun danno si è verificato. La sentenza impugnata non indaga adeguatamente tali elementi. 2.4. Il quarto motivo si duole della erronea esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma terzo, legge fall. I giudici di merito, secondo la difesa, non hanno svolto alcun accertamento in merito al danno patrimoniale cagionato dai reati;
danno che peraltro è già stato escluso in sede civile. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Il primo motivo è inammissibile. La censura costituisce mera riproposizione di doglianze già prospettate ai giudici di merito e da questi vagliate e confutate con corretta e adeguata motivazione. Sia il Tribunale sia la Corte di appello spiegano, senza cadute logiche, che l’imputato ha solo formalmente presentato le proprie dimissioni in data 2 agosto 2012, continuando in realtà a svolgere il ruolo di amministratore sino al fallimento. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ai fini di prova nel processo penale, il curatore non deve allegare i documenti su cui si fondano le circostanze accertate (nella specie la protrazione di attività gestoria dopo il 2012): le sue verifiche consacrate nella relazione e riferite in dibattimento sono sufficienti a fini probatori, se non smentite da emergenze di segno contrario. 3. Il secondo motivo, inerente alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, è fondato. Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto. Ne consegue, da un lato, che è erronea l’impostazione del ricorso quando richiede la necessità di un danno. Dall’altro lato, però, è necessario che la condotta posta in essere dall’amministratore risulti idonea, in concreto, a esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori (cfr. per tutte Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 – 01). 4 In particolare la giurisprudenza di legittimità richiede che l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico valorizzi la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 – 01). Nella specie la Corte di appello, investita della questione da uno specifico motivo di gravame, non ha spiegato in che termini l’occupazione, da parte dell’imputato, dell’immobile di proprietà della società abbia posto concretamente in pericolo il diritto dei creditori di soddisfarsi sul patrimonio della fallita. 4. È fondato anche il terzo motivo, che si appunta sulla configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Si è ritenuta sussistente l’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, c.d. specifica. Tale fattispecie richiede, sotto il profilo soggettivo, che l’amministratore abbia agito con l’intento di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Sul tema, la Corte di appello fornisce una risposta evanescente, limitandosi ad affermare che lo scopo, perseguito dall’imputato, di pregiudicare le ragioni creditorie “risulta comprovato dalla condotta dissipativa a lui ascritta”. 5. Il quarto motivo è assorbito. 6. Consegue l’annullamento con rinvio alla Corte di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente SA AR SI EL EN 5
udita la relazione svolta dal consigliere SA AR SI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio AN, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. EF Pazienza, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di EF ON per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, a lui ascritti nella veste di amministratore della “Vega Immobiliare” srl, società dichiarata fallita in data 18 dicembre 2017. Penale Sent. Sez. 5 Num. 15135 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: OS LI AR Data Udienza: 31/03/2026 2 2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Il primo denuncia vizio di motivazione sul permanere, in capo all’imputato, della carica di amministratore dopo il 2012. La difesa ha prodotto il documento con cui l’imputato presentò le proprie dimissioni in data 2 agosto 2012. Il Tribunale le ha ritenute fittizie. La Corte di appello ha recepito la valutazione del primo giudice senza confrontarsi con il motivo di appello che evidenziava l’assenza, tra gli atti acquisiti all’interno del fascicolo processuale, di documentazione comprovante che l’imputato avesse continuato a rivestire il ruolo di amministratore anche in epoca successiva alle sue dimissioni. I giudici di merito fanno riferimento alla relazione del curatore che, però, si limita a riferire di presunte attività gestorie poste in essere dall’imputato senza documentare quanto affermato. Le dimissioni producono effetto dal momento in cui sono comunicate agli organi sociali e l’inerzia dei soci nel nominare il nuovo amministratore non può andare a discapito di quello precedente. Peraltro la sentenza impugnata sembrerebbe ancorare la responsabilità dell’imputato non alla carica di amministratore di diritto, ma alla veste di amministratore di fatto, in assenza però di prova sul compimento di atti gestori. 2.2. Il secondo motivo contesta la configurabilità di una bancarotta fraudolenta patrimoniale in assenza di danno patrimoniale cagionato alla fallita. La curatela, agendo in sede civile, ha ottenuto il rilascio dell’immobile di proprietà della società fallita, occupato prima dall’imputato e poi dalla sua ex moglie. L’occupazione era legittima perché concessa a titolo di “comodato a termine”. I giudici civili, nel disporre il rilascio, hanno negato alla curatela sia il risarcimento del danno sia una indennità, in assenza di prova del danno patito e di elementi comprovanti il diritto del fallimento a ottenere un ristoro per l’occupazione. In mancanza di danno, la bancarotta distrattiva non è configurabile giacché l’immobile è tornato nella disponibilità della società. 2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata riqualificazione delle condotte nel delitto di bancarotta semplice. Si sostiene che, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, difetterebbe la prova dell’elemento soggettivo rappresentato dal dolo specifico e che, quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, non sarebbe dimostrata la 3 consapevolezza, in capo a ON, di recare un pregiudizio ai creditori, tantopiù che nessun danno si è verificato. La sentenza impugnata non indaga adeguatamente tali elementi. 2.4. Il quarto motivo si duole della erronea esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma terzo, legge fall. I giudici di merito, secondo la difesa, non hanno svolto alcun accertamento in merito al danno patrimoniale cagionato dai reati;
danno che peraltro è già stato escluso in sede civile. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Il primo motivo è inammissibile. La censura costituisce mera riproposizione di doglianze già prospettate ai giudici di merito e da questi vagliate e confutate con corretta e adeguata motivazione. Sia il Tribunale sia la Corte di appello spiegano, senza cadute logiche, che l’imputato ha solo formalmente presentato le proprie dimissioni in data 2 agosto 2012, continuando in realtà a svolgere il ruolo di amministratore sino al fallimento. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ai fini di prova nel processo penale, il curatore non deve allegare i documenti su cui si fondano le circostanze accertate (nella specie la protrazione di attività gestoria dopo il 2012): le sue verifiche consacrate nella relazione e riferite in dibattimento sono sufficienti a fini probatori, se non smentite da emergenze di segno contrario. 3. Il secondo motivo, inerente alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, è fondato. Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto. Ne consegue, da un lato, che è erronea l’impostazione del ricorso quando richiede la necessità di un danno. Dall’altro lato, però, è necessario che la condotta posta in essere dall’amministratore risulti idonea, in concreto, a esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori (cfr. per tutte Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 – 01). 4 In particolare la giurisprudenza di legittimità richiede che l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico valorizzi la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 – 01). Nella specie la Corte di appello, investita della questione da uno specifico motivo di gravame, non ha spiegato in che termini l’occupazione, da parte dell’imputato, dell’immobile di proprietà della società abbia posto concretamente in pericolo il diritto dei creditori di soddisfarsi sul patrimonio della fallita. 4. È fondato anche il terzo motivo, che si appunta sulla configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Si è ritenuta sussistente l’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, c.d. specifica. Tale fattispecie richiede, sotto il profilo soggettivo, che l’amministratore abbia agito con l’intento di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Sul tema, la Corte di appello fornisce una risposta evanescente, limitandosi ad affermare che lo scopo, perseguito dall’imputato, di pregiudicare le ragioni creditorie “risulta comprovato dalla condotta dissipativa a lui ascritta”. 5. Il quarto motivo è assorbito. 6. Consegue l’annullamento con rinvio alla Corte di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente SA AR SI EL EN 5