CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2023, n. 9447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9447 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo tf 6.1^%tkit"...»-C -VottA fr.L Mvov4 . Penale Sent. Sez. 4 Num. 9447 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 30/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di LI RM ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato il giudizio di colpevolezza espresso dal locale Tribunale in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n.7, cod. pen. 2. Il ricorso consta di quattro motivi con cui si deducono: 2.1. Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), 180 cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 28/10/2020 (convertito nella legge n. 176 del 18/12/2020), per non essere stata trasmessa nel termine di legge - entro il decimo giorno precedente l'udienza - la requisitoria scritta del pubblico ministero con la quale correttamente instaurare il contraddittorio del rito emergenziale. Questa sarebbe stata rassegnata soltanto in data 26/05/2022 e, quindi, trasmessa telematicamente alla difesa dell'imputato il 28/05/2022, a termine perentorio stabilito dalla legge per le conclusioni difensive (quinto giorno antecedente l'udienza) ormai spirato. La Corte di appello non ha provveduto sul punto confermando la sentenza di condanna. 2.2. Contraddittorietà della motivazione, anche per travisamento delle dichiarazioni testimoniali rese da AU LE, laddove la sentenza impugnata riconosce integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., per essere stata l'autovettura, oggetto del furto, da un lato, parcheggiata lungo la pubblica via e non all'interno della concessionaria e, dall'altro, in un luogo privato al quale, per mancanza di recinzioni o di continua e diretta sorveglianza, si possa liberamente accedere. 2.3. Inosservanza dell'art. 625 comma 1, n. 7, cod. pen. Il fatto che l'auto fosse esposta per la vendita senza appropriate cautele che ne impedissero la illecita sottrazione é incompatibile con le nozioni della esposizione per "necessità" ovvero per "consuetudine". 2.4. Correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado, nella parte in cui omette di escludere la contestata recidiva, sebbene in parte motiva risulti obiettivamente riconoscibile che tanto abbia inteso il primo Giudice. 3. In data 19/11/2022 sono pervenute, a sostegno del ricorso, conclusioni scritte dell'avv. ZO FI, difensore dell'imputato. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio per nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente. 2 2. Nel caso di specie, viene in rilievo il c.d. "contraddittorio cartolare", introdotto per i giudizi penali dinanzi alla Corte di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID- 19. Con la disposizione dell'art. 23 - nel testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 176 del 2020 - il legislatore si è preoccupato di assicurare un "contraddittorio cartolare", che si articola nell'atto scritto di appello, nella requisitoria "scritta" del procuratore generale, cui seguono, infine, le repliche conclusionali "scritte" dei difensori delle parti private, fermo restando il diritto potestativo, riconosciuto a qualsiasi parte (pubblica o privata), di richiedere la discussione orale. Il contraddittorio, anche nel processo in appello, è essenziale e necessario, trovando esso apposita tutela costituzionale nella previsione dell'art. 111, comma 2, Cost., posta a presidio del contraddittorio di tipo "argomentativo". Quanto alla deducibilità dell'eccezione, nella ipotesi in cui, come nella specie, alla difesa dell'imputato siano state trasmesse in via telematica le conclusioni del Procuratore generale tardivamente depositate, incombe l'onere, ex art. 182 cod. proc. pen., della tempestiva relativa eccezione, dovendo detta parte, a seguito della trasmissione comunque avvenuta, considerarsi presente all'atto a norma dell'art.182 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, 0., Rv. 283316). Nel caso in esame, dagli atti allegati al ricorso, risulta che, fissata l'udienza di appello per il giorno 1 giugno 2022, nessuna delle parti ha formulato istanza di trattazione orale;
il 26 maggio 2022, il difensore (tramite PEC) ha rappresentato di non avere ricevuto, a quella data, la requisitoria eccependo la nullità ex art. 178 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., tenuto conto del termine (di cinque giorni prima dell'udienza) previsto per le proprie conclusioni e della conseguente preclusione della possibilità di compiutamente controdedurre;
in data 28 maggio 2022, veniva trasmessa al difensore la requisitoria del Procuratore generale. Premesso che il contraddittorio cartolare - fondato sullo sfasamento dei termini per il deposito delle rispettive richieste delle parti - presuppone di per sé la perentorietà dei termini, proprio perché il rispetto delle diverse cadenze temporali è il requisito essenziale per garantire a ciascuna parte processuale, nonché all'organo giudicante, l'esercizio delle rispettive facoltà e poteri (Sez. 6, n. 18483 del 29.3.2022, Della Mina), il Collegio rileva che l'eccezione di nullità sollevata dal ricorrente con il primo motivo di ricorso è fondata e tempestiva. Restano assorbiti gli ulteriori motivi. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Così deciso il 30 novembre 2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo tf 6.1^%tkit"...»-C -VottA fr.L Mvov4 . Penale Sent. Sez. 4 Num. 9447 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 30/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di LI RM ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato il giudizio di colpevolezza espresso dal locale Tribunale in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n.7, cod. pen. 2. Il ricorso consta di quattro motivi con cui si deducono: 2.1. Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), 180 cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 28/10/2020 (convertito nella legge n. 176 del 18/12/2020), per non essere stata trasmessa nel termine di legge - entro il decimo giorno precedente l'udienza - la requisitoria scritta del pubblico ministero con la quale correttamente instaurare il contraddittorio del rito emergenziale. Questa sarebbe stata rassegnata soltanto in data 26/05/2022 e, quindi, trasmessa telematicamente alla difesa dell'imputato il 28/05/2022, a termine perentorio stabilito dalla legge per le conclusioni difensive (quinto giorno antecedente l'udienza) ormai spirato. La Corte di appello non ha provveduto sul punto confermando la sentenza di condanna. 2.2. Contraddittorietà della motivazione, anche per travisamento delle dichiarazioni testimoniali rese da AU LE, laddove la sentenza impugnata riconosce integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., per essere stata l'autovettura, oggetto del furto, da un lato, parcheggiata lungo la pubblica via e non all'interno della concessionaria e, dall'altro, in un luogo privato al quale, per mancanza di recinzioni o di continua e diretta sorveglianza, si possa liberamente accedere. 2.3. Inosservanza dell'art. 625 comma 1, n. 7, cod. pen. Il fatto che l'auto fosse esposta per la vendita senza appropriate cautele che ne impedissero la illecita sottrazione é incompatibile con le nozioni della esposizione per "necessità" ovvero per "consuetudine". 2.4. Correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado, nella parte in cui omette di escludere la contestata recidiva, sebbene in parte motiva risulti obiettivamente riconoscibile che tanto abbia inteso il primo Giudice. 3. In data 19/11/2022 sono pervenute, a sostegno del ricorso, conclusioni scritte dell'avv. ZO FI, difensore dell'imputato. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio per nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente. 2 2. Nel caso di specie, viene in rilievo il c.d. "contraddittorio cartolare", introdotto per i giudizi penali dinanzi alla Corte di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID- 19. Con la disposizione dell'art. 23 - nel testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 176 del 2020 - il legislatore si è preoccupato di assicurare un "contraddittorio cartolare", che si articola nell'atto scritto di appello, nella requisitoria "scritta" del procuratore generale, cui seguono, infine, le repliche conclusionali "scritte" dei difensori delle parti private, fermo restando il diritto potestativo, riconosciuto a qualsiasi parte (pubblica o privata), di richiedere la discussione orale. Il contraddittorio, anche nel processo in appello, è essenziale e necessario, trovando esso apposita tutela costituzionale nella previsione dell'art. 111, comma 2, Cost., posta a presidio del contraddittorio di tipo "argomentativo". Quanto alla deducibilità dell'eccezione, nella ipotesi in cui, come nella specie, alla difesa dell'imputato siano state trasmesse in via telematica le conclusioni del Procuratore generale tardivamente depositate, incombe l'onere, ex art. 182 cod. proc. pen., della tempestiva relativa eccezione, dovendo detta parte, a seguito della trasmissione comunque avvenuta, considerarsi presente all'atto a norma dell'art.182 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, 0., Rv. 283316). Nel caso in esame, dagli atti allegati al ricorso, risulta che, fissata l'udienza di appello per il giorno 1 giugno 2022, nessuna delle parti ha formulato istanza di trattazione orale;
il 26 maggio 2022, il difensore (tramite PEC) ha rappresentato di non avere ricevuto, a quella data, la requisitoria eccependo la nullità ex art. 178 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., tenuto conto del termine (di cinque giorni prima dell'udienza) previsto per le proprie conclusioni e della conseguente preclusione della possibilità di compiutamente controdedurre;
in data 28 maggio 2022, veniva trasmessa al difensore la requisitoria del Procuratore generale. Premesso che il contraddittorio cartolare - fondato sullo sfasamento dei termini per il deposito delle rispettive richieste delle parti - presuppone di per sé la perentorietà dei termini, proprio perché il rispetto delle diverse cadenze temporali è il requisito essenziale per garantire a ciascuna parte processuale, nonché all'organo giudicante, l'esercizio delle rispettive facoltà e poteri (Sez. 6, n. 18483 del 29.3.2022, Della Mina), il Collegio rileva che l'eccezione di nullità sollevata dal ricorrente con il primo motivo di ricorso è fondata e tempestiva. Restano assorbiti gli ulteriori motivi. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Così deciso il 30 novembre 2022 Il Consigliere estensore