Sentenza 5 giugno 2014
Massime • 1
Non sussiste nullità della perizia nel caso di assenza del verbale delle operazioni peritali e della mancata allegazione della documentazione citata nell'elaborato peritale, dovendosi escludere l'esistenza di un obbligo per il perito di documentazione dell'attività svolta, in difetto di qualsiasi disposizione esplicita in tal senso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2014, n. 30232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30232 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 05/06/2014
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1606
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 12265/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AR N. IL 29/08/1978;
avverso la sentenza n. 1725/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del 17/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BELTRANI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
rilevate le regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa in data 22 febbraio 2013 dal GUP del Tribunale della stessa città, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato ON EL colpevole di concorso in due tentate rapine aggravate e porto aggravato in luogo pubblico di un taglierino, con la recidiva specifica, unificati dal vincolo della continuazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, oltre alle statuizioni accessorie. Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - violazione degli artt. 134 e 142 c.p.p. e vizio di motivazione, in relazione alla perizia depositata dal TU (lamentando l'illegittimità della perizia per violazioni formali e sostanziali, in difetto di un verbale delle operazioni peritali, ed avendo il perito citato nel proprio elaborato documentazione non allegata alla perizia);
2 - vizio di motivazione quanto ai contenuto della perizia medico - legale ed alle sue conclusioni in relazione alla documentazione esaminata ed agli accertamenti esperiti (contestando la condivisibilità delle conclusioni del perito quanto alla mancata esclusione della capacità di intendere e di volere dell'imputato). In data 26 maggio 2014 sono pervenute note difensive con le quali il difensore del ricorrente lamenta che in successivi separati processi quest'ultimo sarebbe stato ritenuto affetto da vizio parziale di mente.
All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va, pertanto, rigettato.
1. Occorre premettere che non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto.
Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. 2^, sentenze n. 3706 del 21. - 27 gennaio 2009, CED Cass. n. 242634, e n. 19696 del 20 - 25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. IV, sentenza n. 6243 del 7 marzo - 24 maggio 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di motivi-ione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano.
E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. 4^, sentenza n. 4173 del 22 febbraio -13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993).
Va, in proposito, ribadito il seguente principio di diritto: "nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta).
Ne consegue che, nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito.
E, nel caso in esame, la questione di diritto evocata in ricorso - come si vedrà - è stata decisa correttamente dal primo giudice. Il ricorso è, pertanto, in parte qua inammissibile.
2. È stato inoltre già chiarito (Sez. 2^, sentenza n. 1417 dell'11 ottobre 2012, dep. 11 gennaio 2013, CED Cass. n. 254302) che nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito.
È, pertanto, inammissibile la produzione dei documenti allegati alle note difensive depositate il 26 maggio 2014, la cui disamina comporterebbe un'attività di apprezzamento incompatibile con i poteri del giudice di legittimità.
3. Ciò premesso, i motivi di ricorso - entrambi infondati - possono essere esaminati congiuntamente.
3.1. Per superare le reiterate imprecisioni terminologiche nelle quali è incorso il difensore, va precisato che le doglianze riguardano la legittimità formale ed il contenuto della perizia eseguita dal perito nominato dal GUP per valutare la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento della commissione dei fatti.
Inoltre, come chiarito dalla Corte di appello, il perito è stato regolarmente esaminato in contraddittorio.
3.2. Per quanto più specificamente riguarda la prima doglianza, deve rilevarsi che non esiste a carico del perito un obbligo di documentazione dell'attività svolta sanzionato in caso di omissione a pena di nullità; a ciò indice il duplice rilievo che:
- manca qualsiasi disposizione esplicita in tal senso;
- l'art. 230 c.p.p., impone soltanto al giudice di fare menzione, nel verbale, delle richieste, delle osservazioni e delle riserve presentate dal consulente tecnico, ma esige dal perito unicamente che egli dia atto nella sua relazione di analoghe richieste a lui rivolte.
D'altro canto, la mancanza di un dovere di documentazione dell'attività svolta dal perito è resa evidente dalla considerazione che costui deve fornire le risposte ai quesiti nel corso dell'udienza, alla quale partecipano tutte le parti interessate con i loro consulenti tecnici e che, anche quando è stata autorizzata, per la difficoltà di illustrare soltanto oralmente il parere, la presentazione di relazione scritta, questa può essere letta solo dopo l'esame in contraddittorio del perito, con la conseguenza che eventuali irregolarità o inesattezze in essa contenute possono essere immediatamente contestate (cfr., in tal senso, Sez. 1^, sentenza n. 35187 del 10 luglio 2002, CED Cass. n. 222517; Sez. 3^, sentenza n. 12421 del 20 febbraio 2007, CED Cass. n. 236814) ha precisato che la perizia non è nulla nel caso in cui, nel corso delle operazioni, il perito non abbia provveduto a verbalizzare i colloqui avuti con le parti offese o con altre persone, posto che nessun obbligo in tal senso è previsto dalla legge e che la garanzia di correttezza delle operazioni è fornita dalla possibilità per il consulente tecnico della parte di assistere alle stesse). Eventuali irregolarità od inesattezze della perizia vanno, pertanto, contestate nel corso dell'esame e potranno incidere sulla valutazione del contenuto della perizia (di ciò il giudice dovrà occuparsi in motivazione), ma non rendono la perizia radicalmente nulla.
3.3. Nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità, in concreto riproponendo più o meno pedissequamente doglianze analoghe a quelle già proposte come motivo di appello, e già non accolte, ha compiutamente indicato (f. 4 s.) e regioni peste a fondamento delle condivisione della valutazione del perito sull'imputabilità dell'imputato.
A tali rilievi il ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se non generiche ed improponibili doglianze, senza documentare eventuali travisamenti nei modi di rito.
3.4. Quanto al contenuto delle note difensive depositate in data 26 maggio 2014, ribadita l'inammissibilità delle produzioni documentali (peraltro, dalla perizia della Dott. AMATO emerge che "non si può escludere che, in data anteriore e durante in fatto reato avvenuto in data 25.01.2012, l'imputato versasse in una condizione di infermità psichica tale da escludere parzialmente la sua capacità di intendere e di volere"; dalla perizia del prof. AGUGLIA emerge che "il sig. ON al momento del fatto per cui è processo ed in relazione allo stesso è da considerarsi capace di intendere e di volere"), deve inoltre rilevarsi:
- l'irrilevanza di distinte valutazioni di distinti giudici chiamati a giudicare l'imputato in ordine a distinti fatti-reato, commessi in epoche (in un caso vicine, ma comunque) non esattamente coincidenti con quelle di commissione degli odierni fatti - reato;
- l'irrilevanza delle richiamate decisioni ai fini delle doglianze oggetto di ricorso, al più riguardanti unicamente la presunta totale incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto, non anche la più limitata sussistenza di un vizio parziale di mente (non costituente oggetto ne' dell'odierno ricorso ne' dell'appello, come agevolmente verificabile ex actis).
4. Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 5 giugno 2014. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2014