Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2007, n. 46724
CASS
Sentenza 5 novembre 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di applicazione di misure cautelari in caso di evasione, anche a seguito delle innovazioni introdotte dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4, e dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, non è possibile, in presenza di un mero pericolo di fuga, applicare all'evaso la misura della custodia cautelare in carcere all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, poichè, in assenza di un'esplicita previsione derogatoria alla norma di cui all'art. 274 cod. proc. pen., l'art. 3 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, continua a derogare espressamente alla sola disposizione di cui all'art. 280 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui, a seguito della convalida dell'arresto per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, è stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per l'insussistenza di esigenze cautelari e per la carenza del requisito della irrogabilità di una pena superiore al limite di due anni di reclusione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2007, n. 46724
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46724
    Data del deposito : 5 novembre 2007

    Testo completo