Sentenza 5 novembre 2007
Massime • 1
In tema di applicazione di misure cautelari in caso di evasione, anche a seguito delle innovazioni introdotte dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4, e dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, non è possibile, in presenza di un mero pericolo di fuga, applicare all'evaso la misura della custodia cautelare in carcere all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, poichè, in assenza di un'esplicita previsione derogatoria alla norma di cui all'art. 274 cod. proc. pen., l'art. 3 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, continua a derogare espressamente alla sola disposizione di cui all'art. 280 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui, a seguito della convalida dell'arresto per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, è stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per l'insussistenza di esigenze cautelari e per la carenza del requisito della irrogabilità di una pena superiore al limite di due anni di reclusione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2007, n. 46724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46724 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 05/11/2007
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 1895
Dott. ROTUNDO IN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 19037/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno;
avverso l'ordinanza emessa in data 7/5/2007 dal Tribunale di Salerno;
nei confronti di:
LL IN, nato a [...] il [...];
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. ROTUNDO IN;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza in data 7/5/2007 il Tribunale di Salerno, adito ex art. 310 c.p.p., ha rigettato l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento con il quale in data 11/4/2007 il Giudice Monocratico del Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, dopo avere convalidato l'arresto di LL IN in relazione al reato di evasione dagli arresti domiciliari, aveva rigettato la richiesta di applicazione nei confronti del predetto della misura cautelare della custodia in carcere, disponendone la immediata liberazione, per insussistenza di esigenze cautelari e per difetto del requisito della irrogabilità nel caso di specie di una pena superiore a due anni di reclusione.
In particolare, il Tribunale ha aderito all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, in base al quale, anche successivamente alla entrata in vigore del D.L. n. 152 del 1991, art.3, e della L. n. 332 del 1995, in caso di evasione l'ordinanza applicativa della misura custodiale non può fondarsi elusivamente sul pericolo di reiterazione di reati dello stesso tipo, ostandovi i limiti di pena previsti dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla citata L. n. 332 del 1995. A tali conclusioni il Tribunale è pervenuto dopo avere preso atto delle innovazioni legislative introdotte dal D.L. n. 341 del 2000 convertito dalla L. n. 4 del 2001, (ed, decreto antiscarcerazioni) e dalla L. n. 128 del 2001 (c.d. pacchetto sicurezza), rilevando che dette innovazioni non disciplinavano affatto il potere del giudice della convalida di applicare misure custodiali all'evaso e che, anche a volere tenere conto della esigenza di immediata assicurazione in carcere dell'evaso che ispira gli interventi del legislatore, permaneva una inerzia di coordinamento normativo e, in assenza di esplicite deroghe all'art. 274 c.p.p., per l'evaso, anche dopo la nuova formulazione dell'art. 391 c.p.p., comma 5, che non menziona la dell'art. 274, lett. b), poiché il D.L. n. 152, art 3, continua a derogare espressamente al solo art. 280 c.p.p., "in presenza di mero pericolo di fuga, non sarà possibile applicare misura cautelare all'evaso, all'esito della convalida dell'arresto". Nel caso di specie non potevano ritenersi sussistenti concreti pericoli di reiterazione di reati della stessa specie, sicché il provvedimento impugnato andava confermato, anche in considerazione del fatto che, con sentenza pronunciata nella stessa data dell'11/4/2007, il Tribunale monocratico di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, aveva applicato allo LL ai sensi dell'art. 444 c.p.p., previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi quattro di reclusione.
2. Avverso la suindicata ordinanza del 7/5/2007 ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'aderire all'indirizzo giurisprudenziale, in base al quale le disposizioni contenute nel D.L. n. 152 del 1991, avrebbero derogato al solo art.280 c.p.p., e non anche alle statuizioni di cui dell'art. 274 c.p.p.,
lett. b) e c), modificate successivamente al 1991. A suo avviso proprio le modifiche apportate all'art. 391 c.p.p., comma 5, nel 2001 avrebbero dovuto suggerire altra lettura dell'impianto codicistico, in base alla quale la disposizione di cui dell'art. 280 c.p.p., comma 3, doveva interpretarsi nel senso che, nei confronti dell'evaso, non ostava alla applicazione della custodia cautelare in carcere il limite di pena previsto tanto dalla disposizione di cui all'art. 280, comma 2, quanto dalla disposizione di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), u.p..
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata. Segnatamente il Tribunale, dopo avere affermato la natura del tutto teorica della questione posto che per il reato di evasione "il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), sostanzialmente coincide con il pericolo di fuga di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b)", avrebbe, in contrasto con tali premesse, ritenuto sussistente nel caso di specie il pericolo di fuga e, tuttavia escluso quello di cadute recidivanti.
3. Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha già chiarito che in tema di applicazione di misure cautelari, se il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 3, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, ha dettato una norma derogatoria all'art.280 c.p.p. e, quindi, la custodia in carcere può essere applicata indipendentemente dai limiti di pena da quest'ultima disposizione fissati, nessuna deroga ricorre in tema di limiti edittali previsti dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), (come modificata dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 3); limiti in ragione dei quali, rispettivamente, può essere disposta la misura cautelare sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore superiore a due anni e, quanto alla ipotesi di pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, la misura cautelare può essere disposta solo se trattisi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni (sez. 6, n. 1888 del 18/4/2000, rv. 218340). Correttamente il Tribunale di Salerno ha rilevato che le innovazioni legislative introdotte dal D.L. n. 341 del 2000 convertito dalla L. n. 4 del 2001 (c.d. decreto antiscarcerazioni) e dalla L. n. 128 del 2001 (c.d. pacchetto sicurezza) non disciplinano affatto il potere del giudice della convalida di applicare misure custodiali all'evaso, e che, conseguentemente, permane l'inerzia di coordinamento normativo, e, in assenza di esplicite deroghe all'art. 274 c.p.p., per l'evaso anche dopo la nuova formulazione dell'art. 391 c.p.p., comma 5, che non menziona dell'art. 274, lett. b), poiché il D.L. n.
152, art. 3, continua a derogare espressamente al solo art. 280 c.p.p., in presenza di mero pericolo di fuga non è possibile applicare all'evaso la misura custodiale, all'esito della convalida del suo arresto (sez. 6, n. 3402 dell'8/11/1996, rv. 208660). Non sussiste neanche la dedotta manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata. È pur vero che il Tribunale, dopo avere premesso che per il reato di evasione "il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), sostanzialmente coincide con il pericolo di fuga di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b)", ha concluso per la sussistenza nel caso di specie del pericolo di fuga con esclusione di quello di cadute recidivanti. Tuttavia la prima affermazione risulta effettuata in termini generali ed astratti, mentre le conclusioni sono motivate facendo esplicito riferimento allo specifico caso concreto sottoposto all'esame del Collegio. In particolare, il Tribunale non ha mancato di puntualizzare che la condotta del prevenuto non presentava caratteristiche di "spiccata e anche solo particolare pericolosità", posto che LL IN si era allontanato dagli arresti domiciliari, per recarsi presso la abitazione di un congiunto, ove era stato rintracciato su indicazione di quest'ultimo. A parte il fatto che l'imputato non presentava precedenti penali o giudiziari specifici, aveva mantenuto all'atto dell'intervento dei Carabinieri un comportamento ineccepibile, riconoscendo il proprio errore, e aveva poi patteggiato la pena in mesi quattro di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2007