Sentenza 27 maggio 2005
Massime • 1
La liquidazione del compenso al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato appartiene alla competenza del giudice della fase o del grado in relazione al quale è stata prestata l'opera del professionista, in quanto quest'ultima è compiutamente apprezzabile solo dal giudice dinanzi al quale l'attività si è svolta (fattispecie nella quale la Corte, accogliendo il ricorso del P.G., ha annullato il decreto della corte di appello di liquidazione dei diritti ed onorari spettanti al difensore per l'attività professionale svolta nella fase delle indagini preliminari, con conseguente trasmissione al giudice per le indagini preliminari per quanto di competenza).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/05/2005, n. 41526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41526 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI OL - Presidente - del 27/05/2005
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1129
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 011412/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di PALERMO;
nei confronti di:
Avv. EL CALOGERO;
avverso DECRETO del 26/09/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario, di annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di liquidazione del 01/04/2003 della Corte di Appello di Palermo, con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Palermo per la liquidazione dei compensi dell'Avv. EL CA.
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa il 26/09/2003 dal Presidente della suddetta Corte di Appello, con la quale era stata rigettata l'opposizione del P.G. avverso il decreto dell'01/04/2003 della prima sezione penale di liquidazione dei diritti ed onorari spettanti all'avv. CA EL, per l'attività professionale svolta nella fase delle indagini preliminari quale difensore di VA CO OL, persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il P.G. ricorrente ha chiesto, con un primo motivo di gravame, l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2, assumendo che competente a decidere era il GUP, che aveva definito il primo grado di giudizio, e che erroneamente aveva trasmesso gli atti della liquidazione alla Corte di Appello.
Con un secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha assunto che la liquidazione dei compensi era avvenuta in violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, sia perché le tariffe applicate erano state quelle previste per il giudizio di appello, e non per la fase delle indagini preliminari, alla quale si riferiva l'attività difensiva svolta, sia per essere stato riconosciuto il diritto al rimborso della c.d. "tassa di parere".
Si premette che le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 25080 del 28 maggio 2003, risolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente, hanno ritenuto di dovere ribadire il principio della ricorribilità in cassazione delle ordinanze emesse in sede di reclamo avverso il decreto originario di liquidazione dei compensi del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Le sezioni unite hanno, in particolare ritenuto che "l'ordinanza emessa in sede di opposizione o reclamo avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori, anche di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, pur non avendo la forma della sentenza, di questa ha i caratteri costitutivi in quanto decide, in maniera definitiva, su questioni di diritto soggettivo e non è impugnabile se non, a mente del richiamato art. 111 della Costituzione, con il ricorso in sede di legittimità, esperibile -
secondo il dettato costituzionale - solo per violazione di legge, non anche per vizio di motivazione, a meno che questa sia mancante o meramente apparente, perché in tali casi si ha violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione di simili provvedimenti giurisdizionali".
Sussiste, inoltre, l'interesse del P.G. all'impugnazione, avendo il ricorrente non solo eccepito che la decisione sia stata adottata da un'autorità giudiziaria non competente a liquidare i diritti e gli onorari dell'avv. CA EL per la fase alla quale l'istanze si riferiva, ma anche dedotto alcune violazioni di legge nei criteri di liquidazione.
Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto. Pur non essendo la giurisprudenza di legittimità univoca sul punto, questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento secondo il quale "anche dopo l'abrogazione della L. 30 luglio 1990 n. 217, ad opera del D.P.R. n. 115 del 2002, la liquidazione del compenso al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato appartiene alla competenza del giudice della fase o del grado in relazione al quale è stata prestata l'opera del professionista, in quanto quest'ultima è compiutamente apprezzabile solo dal giudice dinanzi al quale l'attività si è svolta" (Cass. 16/01/2004 n. 3944). Gli argomenti a sostegno di tale tesi sono molteplici. Il primo è che la L. 30.7.1990 n. 217, art. 12, comma 2, espressamente prevedeva che fosse il "giudice di fase" a procedere alla liquidazione degli onorari del difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio, ed essendo il D.P.R. n. 115 del 2002 un testo di coordinamento e di armonizzazione della materia delle spese di giustizia, è escluso dalla stessa legge-delega che possa contenere modifiche di carattere assolutamente innovativo.
Il secondo è che il coordinamento tra il D.P.R. 30/05/2002, n. 115, art. 82 e 83, non consente dubbi interpretativi. La prima norma, che disciplina la liquidazione degli onorari e delle spese al difensore, attribuisce alla "autorità giudiziaria" la competenza a decidere sull'istanza di liquidazione, mentre quella successiva, riguardante gli onorari e le spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte, ne attribuisce la competenza alla "autorità giudiziaria che ha proceduto". La L. 24/02/2005, art. 3, ha, poi, espressamente inserito, all'art. 83, comma 1 c.p.p. dopo le parole "l'onorario e le spese spettanti", l'espressione "al difensore", così inequivocabilmente disponendo che anche i compensi al difensore siano liquidati dal giudice di fase.
Il terzo ed ultimo motivo, che è diretta conseguenza di quanto esposto, consiste nella valutazione che l'opera prestata dal professionista è compiutamente apprezzabile solo dal giudice dinanzi al quale l'attività si è svolta, soprattutto in relazione alla variabilità degli onorari, pur se delimitata nei valori medi nel patrocinio a spese dello Stato.
Non è, pertanto, condivisibile l'orientamento diverso espresso con altra decisione di questa Corte, e secondo la quale "in materia di patrocinio a spese dello Stato, competente a decidere sulla istanza di liquidazione dei compensi è il giudice che abbia la disponibilità materiale e giuridica degli atti del processo, fino a che non li trasmetta ad altro giudice" (Cass. 01/10/2004 n. 43463). Con tale decisione la Suprema Corte ha, peraltro, ritenuto la stessa interpretazione degli artt. 82 e 83 c.p.p. appena esposta in questa sentenza, sia per il chiaro significato letterale, che per la precedente previsione della L. n. 217 del 1990, ma ha altresì rilevato che "una volta avverata la devoluzione al grado superiore, gli atti non debbano regredire (con la conseguente anomala sospensione del procedimento di impugnazione) sol perché debba essere liquidato il dovuto ad un difensore o consulente". Tale argomentazione, pur ispirata ad apprezzabili finalità di speditezza processuale, è, però, in contrasto con la volontà legislativa del "principio di competenza" - come peraltro valutato nella stessa sentenza - e d'altronde non pare possa parlarsi di regresso del processo, sia per la marginalità dell'adempimento da compiere, sia perché ad esso si può provvedere (qualora il giudice dell'impugnazione ritenga il pericolo di ritardi per gravi motivi, come prescrizione o decorrere dei termini di custodia cautelare) anche con la trasmissione al giudice competente di copie degli atti. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'annullamento senza rinvio sia dell'ordinanza impugnata, ed emessa a seguito di opposizione, sia dell'iniziale decreto di liquidazione della Corte di merito, e la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Palermo, che procederà alla liquidazione degli onorari spettanti all'avv. CA EL, così essendo assorbito il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto 01/04/2003 della Corte di Appello di Palermo relativo a EL CA e ordina trasmettersi gli atti per l'ulteriore corso al GIP del Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2005