Sentenza 22 ottobre 2009
Massime • 1
La semplice mancanza del contrassegno Siae non ha, di per sé, valore probatorio né indiziario dell'illecita duplicazione o riproduzione dei supporti audiovisivi che ne sono sprovvisti. (Fattispecie relativa a reato commesso prima del 21 aprile 2009, data di entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, che ha "ripenalizzato" la mancanza del contrassegno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2009, n. 44892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44892 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 22/10/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 1796
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 16894/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EE SA, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 12 febbraio 209 dalla Corte d'appello di Napoli;
udita nella pubblica udienza del 22 ottobre 2009 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli confermò la sentenza 25.10.2006 del giudice del tribunale di Napoli, che aveva dichiarato MB AL colpevole del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. a), per avere detenuto CD e DVD privi del prescritto marchio SIAE e quindi oggetto di abusiva duplicazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
L'imputato propone ricorso per Cassazione deducendo violazione della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, in quanto, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea emessa l'8 novembre 2007 nel procedimento C-20/05, Schwibbert, la sola mancanza del contrassegno SIAE non può costituire elemento da cui dedurre che i supporti sono stati abusivamente riprodotti, potendo al più può valere come semplice indizio. Nella specie invece, come emerge anche dal capo di imputazione, l'abusiva duplicazione è stata desunta unicamente dalla mancanza del contrassegno SIAE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. All'imputato invero è stato contestato di aver detenuto per la vendita supporti "privi del prescritto marchio SIAE e quindi oggetto di abusiva duplicazione". Già con il capo di imputazione, dunque, il fatto che si trattasse di supporti duplicati abusivamente è stato fatto discendere unicamente dalla mancanza del contrassegno Siae.
E solo su questo elemento, del resto, si sono fondati i giudici del merito per ritenere provata l'abusiva duplicazione, in relazione alla quale non è stato indicato nessun altro elemento di prova. Gli altri elementi indicati dal giudice di primo grado (modalità di esposizione, numero di supporti) sono stati - esattamente - ritenuti elementi probatori esclusivamente in relazione ad un uso non personale e non anche ad una illecita riproduzione, mentre non risulta che sui supporti in sequestro sia stato fatto un qualche effettivo controllo, neppure a campione.
Ora, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "In tema di diritto d'autore, relativamente ai reati aventi ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, la sola mancanza del contrassegno Siae, che non sia stato comunicato dallo Stato Italiano alla Commissione Europea in adempimento della normativa comunitaria relativa alle "regole tecniche", nel senso affermato dalla Corte di giustizia CE, non può valere neppure come mero indizio della illecita duplicazione o riproduzione, essendo l'inopponibilità ai privati dell'obbligo di apposizione del predetto contrassegno sino ad avvenuta comunicazione tale da privare il contrassegno del valore, ordinariamente attribuibile, di garanzia della originalità dell'opera" (Sez. 3, 28.5.2008, n. 27109, Fall, m. 240267; conf. Sez. 7, 6.3.2008, n. 21579, Boujlaib, m. 239959; Sez. 3, 12.2.2008, n. 13816, Valentino). Non può invero attribuirsi (contrariamente a quanto a volte ritenuto) valore indiziario alla mancanza del contrassegno. Ed infatti, dall'obbligo per il giudice di disapplicazione deriva necessariamente che egli non può più considerare la mancanza di contrassegno Siae come indizio della abusiva duplicazione o riproduzione dei supporti, giacché altrimenti si continuerebbe a dare al contrassegno quel suo valore essenziale di garanzia della originalità e autenticità dell'opera, che invece non ha acquisito nei confronti dei soggetti privati per effetto della mancata comunicazione alla Commissione europea. Il giudice nazionale non può quindi continuare ad applicare indirettamente le norme sul contrassegno Siae per qualificare, ora per allora, come dovuta l'apposizione del contrassegno stesso e considerare quindi come sintomo di un illecito la sua mancanza.
Nel caso in esame, pertanto, manca in sostanza una adeguata e congrua motivazione sulla prova di una illecita duplicazione del materiale in sequestro.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata per vizio di motivazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte
d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2009