Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9153 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 9 15 3 / 01 SEZIONE LAVORO Lavoro gistrati:, Composta dagli Dott. Vincenzo TREZZ Presidente R.G.N. 419/99 Consigliere Cron.21072 Dott. Alberto SPANO' Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 21/03/01 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: BI IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 24, presso lo studio dell'avvocato GARDIN MANTEGAZZA rappresentata e difesa dagli avvocati LAUDADIO LUIGI, FELICE, SCOTTO FERDINANDO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
USL/37; - intimata avversO la sentenza n. 6303/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 17/12/97 R.G.N. 44368/93; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1293 udienza del 21/03/01 dal Consigliere Dott. Guido -1- VIDIRI;
udito l'Avvocato CASELLATO per delega LAUDADIO SCOTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO NARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Pretore di Napoli, depositato in data 16 aprile 1993 LA BI, medico convenzionato per la medicina fiscale, esponeva di avere effettuato visite fiscali per conto dell'USL n. 37. Per tali prestazioni aveva ricevuto nel periodo dal settembre 1983 al luglio 1986 dei compensi inadeguati rispetto alle tariffe istituite tardivamente solo con d.m. 15 luglio 1986 ed applicate dalla USL con decorrenza dall'agosto 1986. Chiedeva, quindi, la condanna della USL al pagamento delle differenze retributive, oltre Guislo Vichu svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali. Dopo la costituzione del contraddittorio, il Pretore di Napoli, con sentenza del 22 ottobre 1993, accoglieva la domanda. A seguito di gravame dell'USL n. 37, il Tribunale di Napoli, con sentenza del 17 dicembre 1997, accoglieva l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda proposta da BI LA, che condannava a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dal pagamento indebito fino alla effettiva restituzione. Avverso tale sentenza LA BI propone ricorso 1 per cassazione, affidato ad un solo motivo. L'USL n. 37 non si è costituita in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo stato proposto oltre il termine annuale di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. Ed invero, come si evince dagli atti di causa, la sentenza del Tribunale di Napoli contro la quale viene proposto ricorso per cassazione è stata pubblicata il 17 dicembre 1997 ed il ricorso per cassazione è stato notificato all'USL 37 di Napoli solo il 21 dicembre 1998, e cioè oltre il termine di cui al citato Guisto Vid e articolo 327 c.p.c. Va al riguardo ricordato come, a norma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, la sospensione dei termini durante il periodo feriale, disposta dall'art. della legge stessa, non è applicabile nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria dinanzi a qualsiasi giudice, e quindi anche in relazione all'appello ed al ricorso per cassazione (cfr. al riguardo tra le altre Cass. 11 novembre 1998 n. : 11389 cui adde Cass. 8 luglio 1997 n. 6075 per la precisazione che l'inapplicabilità della sospensione dei termini processuali riguarda sia il termine annuale che quello breve previsto dall'art. 325, comma 2 2, c.p.c.). L'inammissibilità del ricorso non consente l'esame del contenuto dello stesso, con il quale la BI censura la sentenza impugnata deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.l. 463 del 12 settembre 1983, convertito in legge n. 638 del 1983 in relazione al d.m. 15 luglio 1986 violazione - dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., error in iudicando ed in procedendo, ed ancora manifesta illogicità ed valutazione di un punto decisivo dellaomessa controversia. Nessuna statuizione può essere emessa sulle spese del presente giudizio, attesa la mancata costituzione della USL n. 37 di Napoli.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma il 21 marzo 2001. Guiolo Violen9. Vinceus Thess. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE 3 0 3 1 5 A I . S . T S D IL CANCELLIERE , R A N T O A Depositato in Canceller ' , L 3 L L A 7 L - O BLUG. O 8 B - C I 1 (6/4/2001) E D 1 oggi R I M P N U A A E O T H CANCELLIERE 3 S S C G O T G A P A E D L M I O I , T A A O O L D R R L T E S E B T D E N R E P S E