Sentenza 5 marzo 2015
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per morte del reo, intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio di secondo grado, essendo esaurito il rapporto processuale e risultando preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., considerato anche che dal testo del provvedimento impugnato non risulta l'evidenza di alcuna delle situazioni previste da tale ultima disposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2015, n. 14156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14156 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 05/03/2015
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZOSO Liana Maria - rel. Consigliere - N. 544
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 34918/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA NI N. IL 18/01/1948;
IA TO N. IL 08/04/1981;
NZ EL N. IL 13/10/1961;
avverso la sentenza n. 4140/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 06/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. DI MATTEO Giulio che si è richiamato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 6 maggio 2014, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AN AN per intervenuta morte del reo e confermava con riguardo a AN TO e PI GE la sentenza del tribunale di Como, sezione distaccata di Menaggio, del 20 gennaio 2010 con cui AN AN, AN TO e PI GE, nelle rispettive qualità di presidente, di vice presidente del consiglio di amministrazione e di consigliere della AN costruzioni S.r.l., erano stati condannati, il primo alla pena di tre mesi di reclusione e gli altri due alla pena di un mese di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, per il reato di cui all'art. 113 c.p., art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3, in relazione all'art. 583 c.p., comma 1, n. 1, perché, quali datori di lavoro di IS IM, in cooperazione tra loro avevano cagionato allo stesso lesioni personali consistite in fattura diafisaria metacarpale destro da cui derivava una malattia guarita in 62 giorni. In particolare, per colpa consistita in inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, avevano consentito che il lavoratore IS IM usasse l'attrezzatura denominata "ponte su cavalletti" avente il piano di calpestio realizzato con tavole di spessore non adeguato al carico da sopportare e, comunque, inferiore a 4 cm, come previsto dal D.P.R. n. 164 del 1956, art. 23 e dal POS. In conseguenza di ciò il lavoratore, nell'atto di sollevare un travetto prefabbricato del tipo ad U rovesciata, precipitava al suolo da un'altezza di circa Ima causa della rottura di un pannello di legno utilizzato come piano del calpestio. Il fatto era stato commesso in Porlezza il 22 ottobre 2007.
Rilevava la corte d'appello, facendo richiamo anche alla sentenza di primo grado, che era emerso che le tavole utilizzate in cantiere erano di spessore inferiore a 4 cm e che l'infortunato aveva riportato la lesione mentre lavorava nel cantiere stesso. Il teste HA El OU aveva riferito che, giunto sul luogo dove lavorava il IS, lo aveva visto con la mano infortunata ma non aveva trovato tavole rotte. Tuttavia la sua deposizione non era credibile in quanto egli si era mostrato reticente ed aveva negato per lo più ogni circostanza ammettendo solo di essere entrato nel locale dove il IS stava lavorando. Inoltre il fatto che egli non avesse visto tavole rotte non escludeva affatto l'intervenuta immutazione dei luoghi nel frattempo. Neppure poteva ravvisarsi incompatibilità tra le lesioni e la dinamica del fatto sulla base del tipo di lesioni refertate poiché non era dato conoscere il peso preciso della trave ad U che, cadendo, aveva urtato la mano dell'infortunato. Quanto alla deposizione del teste FT, il quale aveva riferito di essere stato contattato dall'infortunato che gli aveva promesso Euro 1000 pensando di ottenere un vantaggio di Euro 10.000 dal processo penale qualora avesse confermato la dinamica dei fatti, la corte d'appello si richiamava alla motivazione sul punto resa dal tribunale che aveva ritenuto non credibili le dichiarazioni del teste sia perché l'infortunato non si era costituito parte civile sia perché il FT non aveva denunciato il fatto all'autorità giudiziaria.
2. Avverso la sentenza della corte d'appello proponevano ricorso per cassazione l'Avv. Di Matteo Giulio nella sua qualità di difensore di AN AN, deceduto, AN TO e PI GE, deducendo vizio di motivazione nonché violazione di legge perché la corte territoriale aveva omesso di motivare il rigetto dei motivi d'appello richiamandosi alla sentenza di primo grado. In particolare, la testimonianza di HA El OU avrebbe dovuto essere ritenuta credibile e non essere liquidata sulla base di una preconcetta sfiducia nei confronti del testimone per il fatto che era ancora dipendente della società AN. Ciò in quanto la testimonianza del teste avrebbe dovuto essere ritenuta credibile sulla base delle argomentazioni tecniche del teste arch. Bortolotti Paolo, il quale aveva chiarito come le assi utilizzate per il cavalletto non avrebbero mai potuto rompersi sotto il peso dell'infortunato e del travetto ad U poiché erano stati usati pannelli la cui caratteristica era proprio la estrema resistenza al peso ed alle oscillazioni. Inoltre i giudici di merito avevano errato nell'esprimere un giudizio di compatibilità tra la caduta e la lesione fisica riportata e sarebbe stata necessaria, quanto meno, la rinnovazione dell'istruttoria. Il dedotto vizio di motivazione, poi, era rinvenibile con riguardo alla testimonianza resa da FT IT in quanto la corte territoriale aveva affermato che la deposizione del teste era di comodo poiché resa da un lavoratore della ditta AN. Il teste aveva affermato di essere stato contattato dal IS per rendere falsa testimonianza nell'ambito del procedimento di cui si tratta ed era illogico quanto ritenuto dalla corte d'appello, ovvero che egli non era credibile per il fatto che l'imputato non si era neppure costituito parte civile nel processo penale, considerato che egli aveva avuto comunque dei benefici economici, quali le prestazioni previdenziali per gli infortuni ed un probabile risarcimento danni dall'assicurazione della ditta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Preliminarmente rileva la corte che il ricorso proposto nell'interesse di AN AN, deceduto e per il quale la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato non doversi procedere per morte del reo, è inammissibile. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente prima della sentenza della corte d'appello, ha determinato l'esaurimento del rapporto processuale e rimane, perciò, preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p., comma 2, considerato anche che non risulta dal testo del provvedimento impugnato l'evidenza di alcuna delle situazioni previste da tale ultima disposizione (cfr. Sez. 1^, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241 ).
4. Il ricorso proposto nell'interesse di AN TO e PI GE è fondato.
Invero va considerato che i dati di fatto non contestati consistono nella lesione subita dal IS e nello spessore, inferiore ai prescritti 4 cm, delle tavole utilizzate per il ponteggio. Ora, la corte d'appello ha considerato non credibile la deposizione del teste HA El OU, laddove questi ha riferito di non aver visto tavole rotte sul luogo ove l'infortunato aveva dichiarato di essere caduto, in quanto era ancora dipendente della ditta AN e, come tale, si doveva ritenere restio a deporre a sfavore dei datori di lavoro. Ma la corte territoriale non ha chiarito se,
indipendentemente dal fatto che lo spessore delle tavole fosse inferiore ai prescritti 4 cm e che, per ciò solo, fosse ravvisabile la violazione di norme antinfortunistiche, le caratteristiche di esse, per come riferite dal teste arch. Bortolotti Paolo, rendessero inverosimile che la rottura si fosse verificata a causa del peso dell'infortunato e di quello del travetto ad U che egli aveva in mano. Tale circostanza avrebbe dovuto essere valutata onde apprezzare la credibilità di quanto affermato dal teste HA El OU sicché la motivazione sul punto appare carente, tenuto conto che nessuno ha assistito alla dinamica del sinistro e, dunque, sarebbe stato necessario valutare la deposizione alla luce dell'accertamento sulla reale tenuta delle tavole, onde acquisire ulteriori elementi volti ad accertare se l'infortunio fosse realmente avvenuto a causa della rottura della tavola e fosse, così, causalmente connesso al mancato rispetto delle norme antinfortunistiche da parte degli imputati per aver consentito che venissero usate tavole di spessore inferiore a 4 cm.. La corte d'appello, dunque, ha omesso di esaminare un elemento utile per la valutazione della credibilità del teste, ovvero l'idoneità in concreto della tavola a reggere il peso. Tale accertamento si imponeva vieppiù considerando che l'affermazione della non credibilità del teste FT IT appare carente sul piano motivazionale, tenuto conto che non si conoscono le ragioni per le quali il IS non si è costituito parte civile e non era ragionevolmente esigibile che il teste stesso denunciasse il fatto all'autorità giudiziaria dopo aver ricevuto la telefonata dall'infortunato.
Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla corte d'appello di Milano.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di AN AN. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AN TO e PI GE e rinvia, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2015