Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2015, n. 14156
CASS
Sentenza 5 marzo 2015

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È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per morte del reo, intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio di secondo grado, essendo esaurito il rapporto processuale e risultando preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., considerato anche che dal testo del provvedimento impugnato non risulta l'evidenza di alcuna delle situazioni previste da tale ultima disposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2015, n. 14156
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14156
    Data del deposito : 5 marzo 2015

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