Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1027
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 della legge 212/2000

    La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato contenesse tutti gli elementi essenziali propri della pretesa tributaria, facendo espresso riferimento alle cartelle di pagamento, indicandone numero e data della notifica, permettendo così al contribuente di conoscere i presupposti e approntare una difesa adeguata.

  • Rigettato
    Omessa o illegittima notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che, avendo l'Agenzia delle Entrate prodotto prova della notifica di un'intimazione di pagamento precedente (12.10.2021) a mani del ricorrente, e non essendo stata formulata specifica contestazione su tale produzione, le eccezioni relative alla notifica delle cartelle presupposte e alla prescrizione o decadenza non sono più ammissibili in quanto tardive. La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento precedente comporta la cristallizzazione dell'obbligazione.

  • Rigettato
    Decadenza per violazione art. 25 del D.P.R. 602/73

    La Corte ha ritenuto che, avendo l'Agenzia delle Entrate prodotto prova della notifica di un'intimazione di pagamento precedente (12.10.2021) a mani del ricorrente, e non essendo stata formulata specifica contestazione su tale produzione, le eccezioni relative alla notifica delle cartelle presupposte e alla prescrizione o decadenza non sono più ammissibili in quanto tardive. La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento precedente comporta la cristallizzazione dell'obbligazione.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto

    La Corte ha ritenuto che, avendo l'Agenzia delle Entrate prodotto prova della notifica di un'intimazione di pagamento precedente (12.10.2021) a mani del ricorrente, e non essendo stata formulata specifica contestazione su tale produzione, le eccezioni relative alla notifica delle cartelle presupposte e alla prescrizione o decadenza non sono più ammissibili in quanto tardive. Inoltre, si rileva che dalla notifica dell'intimazione di pagamento del 12.10.2021 a quella dell'atto qui impugnato (15.2.23) non è maturata alcuna prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1027
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 1027
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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