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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1027/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
UE AN RI MA, Relatore
CONTE MAO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3275/2023 depositato il 08/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017368963000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017368963000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017368963000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017368963000 BOLLO 2014
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170007937044000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170020296744000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170030426363000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180022788925000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da separato verbale di udienza
Resistente/Appellato: Come da separato verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Palermo , Ricorrente_1 , rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento, notificata il 15.2.2023, relativamente alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto tasse automobilistiche meglio indicate in epigrafe, per un importo complessivo di €.1.060,85.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 7 della legge 212/2000
2) l'omessa o illegittima notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata.
3) decadenza per violazione art. 25 del D.P.R. 602/73 4) la prescrizione del diritto essendo decorso il termine triennale previsto dalla legge
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, degli atti presupposti e ruoli , con la condanna alle spese processuali, tenendo conto che è stata chiesta ed ottenuta l'ammissione del patrocinio a carico dell'AR .
Si è costituita Agenzia Entrate Direziohane Provinciale di Palermo, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per definitività delle cartelle regolarmente notificate e non impugnate , ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, depositando documentazione a sostegno delle proprie deduzioni, con vittoria delle spese.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da separato verbale e il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, pertanto, viene respinto.
Il ricorrente eccepisce la mancata notifica delle cartelle di pagamento, atti presupposti all'intimazione impugnata e l'estinzione del diritto alla riscossione di quanto richiesto essendo inutilmente trascorso il termine prescrizionale triennale previsto dalla legge.
Tale asserzione non regge alla prova versata in atti da Agenzia delle Entrate, che produce l' intimazione di pagamento n. 29620219000182984000, notificata il 12.10.2021, a mani dello stesso ricorrente.
Si rileva che sulla produzione avversaria nessuna specifica contestazione è stata formulata , per cui la stessa può essere assunta quale prova nel presente giudizio per il principio di non contestazione.
Pertanto, il fatto che l' intimazione di pagamento su citata è stata ritualmente notificata al ricorrente e non opposta, fa sì che non sono più ammissibili a norma dell'art.19 e ss. D.Lgs 546/1992, in quanto tardive, le eccezioni relative alla regolarità della notifica delle cartelle in essa contenute o di intervenuta prescrizione o decadenza.
Da ultimo, infatti, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025, ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 del Dpr citato, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992), di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Del resto, con riferimento all'intimazione di pagamento in generale - quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – la Suprema corte ha ribadito che si tratta di atto assimilato all'avviso di cui all'articolo 50, comma 2 Dpr n. 602/1973 (Cassazione n. 22108/2024)
e che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'articolo 19 Dlgs n. 546/1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (Cassazione n. 40233/2021).
Dallo scrutinio della giurisprudenza in argomento, la Corte di cassazione ritiene ,dunque, e il Collegio condivide tale orientamento, che il meccanismo di cui all'articolo 19, comma 3, ultimo periodo Dlgs n.
546/1992 - secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo - comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata - facendo valere la nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa - il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cassazione 22108/2024 e 10736/2024).
Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alle cartelle che si assumono che nemmeno siano state ritualmente notificate.
Si rileva , infine, che dalla notifica dell' intimazione di pagamento su indicata 12.10.2021 a quella dell'atto qui impugnato ( 15.2.23) non è maturata alcuna prescrizione, non essendo decorso il termine prescrizionale triennale previsto dalla legge.
Da ultimo, con riferimento all'eccepito difetto di motivazione, la Corte rileva che l'intimazione di pagamento
è, in definitiva, un atto ricognitivo di quanto dovuto e non atto in cui si forma una autonoma volontà amministrativa, pertanto, per essere sufficientemente motivato deve espressamente enunciare la fonte normativa della richiesta, indicare le cartelle di pagamento cui fa riferimento , essendo ammessa la c.d.
“motivazione per relationem”, ovvero quella formulata tramite riferimento ad un diverso atto i cui estremi essenziali, in alternativa all'allegazione, devono essere espressamente indicati nell'atto medesimo.
Ebbene, precisata nei termini su esposti, l'obbligatorietà dell'elemento motivazionale , si ritiene che nella fattispecie per cui è causa l'atto impugnato contiene tutti gli elementi essenziali propri della pretesa tributaria avanzata, facendo espresso riferimento alle cartelle di pagamento indicandone numero e data della notifica, sicchè in alcun modo risulta essere lesa la possibilità del contribuente di conoscere i presupposti che stanno alla base della richiesta e di approntare una idonea ed adeguata difesa.
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso confermando l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre quelle a favore del difensore, essendo stato il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio, saranno liquidate con separato provvedimento .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €. 150,00, a favore di Agenzia delle Entrate.
Così deciso il 17.12.2025
Relatore
AN UE
Presidente
NO La ER
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
UE AN RI MA, Relatore
CONTE MAO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3275/2023 depositato il 08/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017368963000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017368963000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017368963000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229017368963000 BOLLO 2014
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170007937044000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170020296744000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170030426363000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180022788925000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da separato verbale di udienza
Resistente/Appellato: Come da separato verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Palermo , Ricorrente_1 , rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento, notificata il 15.2.2023, relativamente alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto tasse automobilistiche meglio indicate in epigrafe, per un importo complessivo di €.1.060,85.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 7 della legge 212/2000
2) l'omessa o illegittima notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata.
3) decadenza per violazione art. 25 del D.P.R. 602/73 4) la prescrizione del diritto essendo decorso il termine triennale previsto dalla legge
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, degli atti presupposti e ruoli , con la condanna alle spese processuali, tenendo conto che è stata chiesta ed ottenuta l'ammissione del patrocinio a carico dell'AR .
Si è costituita Agenzia Entrate Direziohane Provinciale di Palermo, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per definitività delle cartelle regolarmente notificate e non impugnate , ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, depositando documentazione a sostegno delle proprie deduzioni, con vittoria delle spese.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da separato verbale e il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, pertanto, viene respinto.
Il ricorrente eccepisce la mancata notifica delle cartelle di pagamento, atti presupposti all'intimazione impugnata e l'estinzione del diritto alla riscossione di quanto richiesto essendo inutilmente trascorso il termine prescrizionale triennale previsto dalla legge.
Tale asserzione non regge alla prova versata in atti da Agenzia delle Entrate, che produce l' intimazione di pagamento n. 29620219000182984000, notificata il 12.10.2021, a mani dello stesso ricorrente.
Si rileva che sulla produzione avversaria nessuna specifica contestazione è stata formulata , per cui la stessa può essere assunta quale prova nel presente giudizio per il principio di non contestazione.
Pertanto, il fatto che l' intimazione di pagamento su citata è stata ritualmente notificata al ricorrente e non opposta, fa sì che non sono più ammissibili a norma dell'art.19 e ss. D.Lgs 546/1992, in quanto tardive, le eccezioni relative alla regolarità della notifica delle cartelle in essa contenute o di intervenuta prescrizione o decadenza.
Da ultimo, infatti, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025, ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 del Dpr citato, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992), di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Del resto, con riferimento all'intimazione di pagamento in generale - quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – la Suprema corte ha ribadito che si tratta di atto assimilato all'avviso di cui all'articolo 50, comma 2 Dpr n. 602/1973 (Cassazione n. 22108/2024)
e che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'articolo 19 Dlgs n. 546/1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (Cassazione n. 40233/2021).
Dallo scrutinio della giurisprudenza in argomento, la Corte di cassazione ritiene ,dunque, e il Collegio condivide tale orientamento, che il meccanismo di cui all'articolo 19, comma 3, ultimo periodo Dlgs n.
546/1992 - secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo - comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata - facendo valere la nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa - il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cassazione 22108/2024 e 10736/2024).
Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alle cartelle che si assumono che nemmeno siano state ritualmente notificate.
Si rileva , infine, che dalla notifica dell' intimazione di pagamento su indicata 12.10.2021 a quella dell'atto qui impugnato ( 15.2.23) non è maturata alcuna prescrizione, non essendo decorso il termine prescrizionale triennale previsto dalla legge.
Da ultimo, con riferimento all'eccepito difetto di motivazione, la Corte rileva che l'intimazione di pagamento
è, in definitiva, un atto ricognitivo di quanto dovuto e non atto in cui si forma una autonoma volontà amministrativa, pertanto, per essere sufficientemente motivato deve espressamente enunciare la fonte normativa della richiesta, indicare le cartelle di pagamento cui fa riferimento , essendo ammessa la c.d.
“motivazione per relationem”, ovvero quella formulata tramite riferimento ad un diverso atto i cui estremi essenziali, in alternativa all'allegazione, devono essere espressamente indicati nell'atto medesimo.
Ebbene, precisata nei termini su esposti, l'obbligatorietà dell'elemento motivazionale , si ritiene che nella fattispecie per cui è causa l'atto impugnato contiene tutti gli elementi essenziali propri della pretesa tributaria avanzata, facendo espresso riferimento alle cartelle di pagamento indicandone numero e data della notifica, sicchè in alcun modo risulta essere lesa la possibilità del contribuente di conoscere i presupposti che stanno alla base della richiesta e di approntare una idonea ed adeguata difesa.
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso confermando l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre quelle a favore del difensore, essendo stato il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio, saranno liquidate con separato provvedimento .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €. 150,00, a favore di Agenzia delle Entrate.
Così deciso il 17.12.2025
Relatore
AN UE
Presidente
NO La ER