Sentenza 4 settembre 2014
Massime • 1
In tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, nella cui nozione non rientra la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, che ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio.
Commentario • 1
- 1. L'estinzione dei reati edilizi per rilascio di permesso in sanatoria e i limiti nelle zone sismiche (Giudice Arnaldo Merola)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 04/09/2014, n. 44015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44015 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 04/09/2014
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 145
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 32411/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO MO N. IL 22/01/1969;
avverso la sentenza n. 7409/2010 TRIB.SEZ.DIST. di CECINA, del 08/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. Aniello Roberto, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8 giugno 2012, il Tribunale di Livorno condannava FO NE alla pena di Euro 500 di ammenda per la contravvenzione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95, per avere, nella qualità di proprietario di esecutore materiale, realizzato in zona sismica un locale tecnico in muratura portante di pertinenza del fabbricato sito alla località Noccino, senza aver depositato il progetto prima dell'inizio dei lavori.
2. Con l'atto di gravame redatto dal difensore dell'imputato, avv. Giacomo Giribaldi, si deduce erroneità in fatto e in diritto in punto di errata ricostruzione del fatto, sottolineando che la tettoia ed il locale tecnico sono stati realizzati in difformità rispetto alla originaria concessione edilizia n. 459 del 2004, rispetto alla quale era stato assolto l'obbligo di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93; successivamente, per l'opera in contestazione, è
intervenuta concessione in sanatoria n. 249 del 2009. 3. Con ordinanza del 27 giugno 2014 la Corte d'appello di Firenze ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal FO, perché proposta contro una sentenza di condanna alla pena dell'ammenda, trasmettendo gli atti a questa Corte per quanto di competenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione - che deve essere riqualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, essendo stata proposta contro una sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593 c.p.p., comma 3, perché recante condanna alla sola pena dell'ammenda
- è inammissibile.
2. Non può nutrirsi alcun dubbio sul fatto che la sanatoria disciplinata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36 concerne soltanto i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, nella cui nozione non rientra la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, che ha una oggettività diversa da quella attinente l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio (Sez. 3, n. 2114 del 26/11/2002 - 17/01/2003, Frascani, Rv. 223145); pertanto nessun rilievo può assumere la concessione in sanatoria richiamata dal ricorrente.
2.1 Il giudice di primo grado, con valutazione in punto di fatto insindacabile in questa sede, ha accertato che la costruzione del c.d. locale tecnico, tra l'altro edificato non in aderenza alla costruzione principale, è avvenuta senza che il progetto fosse depositato presso l'ufficio del genio civile e che invece avrebbe dovuto essere assistita dal certificato ex L.R. n. 1 del 2005, art. 118, previamente depositato presso tale ufficio.
Le deduzioni difensive, volte a contestare tale assunto, in considerazione del carattere accessorio della costruzione rispetto al fabbricato più ampio, attengono a profili di fatto non deducibili in sede di legittimità.
3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione quale ricorso per cassazione la dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 1000,00 Euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2014