Sentenza 24 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2002, n. 6002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6002 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0600 2 / 02 REPUBBLICA ITALIANA DICASSAZIONE LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G. N. 19332/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.17514 - Rel. Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 16/01/02 ConsigliereDott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: AL G. IS, CO IO, AS EL TO, RA IN, NC, IM, SC TA, elettivamente MANISCALCO domiciliati in ROMA VIA ARCHIMEDE 144, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAROLEO, rappresentati e difesi dall'avvocato NINO LO PRESTI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI 2002 E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale 160 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato -1- in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 2086/99 del Tribunale di PALERMO, depositata il 23/10/99 - R.G.N. 247/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Palermo in data 14 maggio 1996, G. ST ON e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe, deducevano che avevano prestato attività lavorativa alle dipendenze della s.p.a. Ferrovie dello Stato e che, pur essendo stati collocati a riposo mentre era in vigore il contratto collettivo 1990/1992, il trattamento di pensione e l'indennità di buonuscita, liquidati in favore di ciascuno di essi, erano stati calcolati, in violazione degli artt. 37 e 96 di tale normativa, sulla base dello stipendio in godimento alla data del collocamento in quiescenza, senza che fossero stati conteggiati i miglioramenti economici previsti dal suddetto contratto per l'intero triennio. Chiedevano quindi che la società convenuta fosse condannata alla riliquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, computando nella base di calcolo tutti gli aumenti salariali, previsti dal predetto contratto nell'arco del triennio di riferimento ancorché decorrenti da data successiva alla cessazione del rapporto. La società Ferrovie dello Stato resisteva alle pretese degli attori, che venivano accolte dal Pretore con sentenza del 28 ottobre 1995. Tale decisione era impugnata dalla soccombente, la quale sosteneva che i miglioramenti stipendiali previsti dal ccnl 1990/92 dovevano essere computati soltanto ai fini del trattamento pensionistico – e dichiarava di avere provveduto in tal senso - ma non - anche per la determinazione dell'indennità di buonuscita. La sentenza del Pretore era appellata, in via incidentale, anche dagli ex dipendenti, i quali si dolevano della compensazione delle spese processuali disposta dal primo giudice. Il Tribunale di Palermo, con pronuncia del 13 maggio/23 ottobre 1999, accoglieva l'appello dell'azienda, osservando che la disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 96 del contratto collettivo 1990/1992 si riferiva esclusivamente al trattamento pensionistico a carico del fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, e costituiva una disciplina più favorevole per la determinazione del trattamento di quiescenza, non 3 estensibile anche all'indennità di buonuscita, in mancanza di una volontà delle parti con riferimento a quest'ultimo istituto. Aggiungeva il Tribunale che soltanto il terzo comma del citato art. 96 disciplinava l'indennità di buonuscita, stabilendo che per essa continuavano ad applicarsi le disposizione della legge n. 829 del 1973, normativa la quale all'art. 14 imponeva di adottare l'ultimo stipendio mensile percepito dal dipendente all'atto del pensionamento quale base di calcolo ai fini dell'indennità di buonuscita. Di tale pronuncia i predetti pensionati chiedono la cassazione con ricorso articolato in due motivi, cui resiste con controricorso la società Ferrovie dello Stato. Motivi della decisione Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 cod. civ. in relazione agli artt. 96, 37 e 38 ccnl 1990/92 per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato e in relazione all'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829. Si deduce l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata, risultando il diritto di essi ricorrenti all'integrale applicazione dei miglioramenti economici previsti dalle tabelle degli stipendi contenute nell'art. 37 ed incidendo questi miglioramenti sulla misura dell'indennità di buonuscita, in base al tenore letterale delle richiamate clausole contrattuali. Si assume che la disposizione dettata al quarto comma dell'art. 96 del richiamato ccnl deve essere intesa nel senso di estendere i benefici economici riconosciuti dal contratto con le prefissate decorrenze, anche a quei lavoratori, come appunto essi ricorrenti, cessati dal servizio in data anteriore a tali decorrenze ma successivamente all'entrata in vigore del contratto, essendo stato il pagamento degli arretrati di stipendio dilazionato nel tempo solo per esigenze di cassa ed incidendo quegli emolumenti sull'ammontare dell'ultimo stipendio che, ai fini della liquidazione dell'indennità di 4 buonuscita, non può che essere inteso come stipendio virtualmente maturato all'ultima delle scadenze contrattuali previste dopo la cessazione del servizio. Il motivo è infondato. Come di recente rilevato con sentenza n. 15433 del 2001, numerose controversie analoghe sono già state sottoposte al vaglio della Corte e decise in senso sfavorevole alla tesi dei lavoratori. La Corte ha ritenuto corretto, nell'interpretazione operata dal giudice del merito del contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato 1990/1992, in tema di attribuzione degli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio prima dell'entrata “a regime" ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, privilegiare la soluzione negativa, valorizzando, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale, quello secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non può contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere e, quindi, specificamente, i principi dell'ordinamento (in senso lato) previdenziale, secondo cui non possono essere computati nelle indennità di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto (Cass. 20 ottobre 1998 n. 10400; 25 maggio 2001 n. 7173; vedi anche, in relazione all'interpretazione del contratto collettivo dei dipendenti dell'Ente poste italiane, Cass. 15 gennaio 2001 n. 472). Altre decisioni della Corte sono pervenute alle stesse conclusioni considerando, però, non i dati negoziali ma la regolamentazione legislativa dell'istituto, sul rilievo che l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, prima erogata dall'Opafs e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera, ai sensi della legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale sono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché 5 l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
con la conseguenza della non computabili nell'indennità degli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto sui quali non furono versati i contributi (Cass. 18 aprile 2000 n. 5042; vedi anche, sostanzialmente nella stessa prospettiva, Cass. 4 ottobre 2000 n. 13222). La Corte ritiene di prestare adesione al secondo dei richiamati indirizzi e che, pertanto, la sentenza impugnata debba essere soltanto corretta nella motivazione, nella parte in cui fonda la decisione sull'esame e sull'interpretazione del contratto collettivo, risultando il dispositivo conforme al diritto (art. 384, comma secondo, c.p.c.). La questione, infatti, deve essere risolta alla stregua delle disposizioni normative che regolano l'istituto dell'indennità di buonuscita al personale ferroviario, disposizioni che non conferiscono all'autonomia negoziale, individuale o collettiva, il potere di introdurre deroghe o modificazioni al regime legale. La disciplina dell'indennità di buonuscita a carico dell'OPAFS, come dettata dagli art. 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, è rimasta inalterata a seguito della vicenda cd. di "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei dipendenti delle ferrovie statali, ai sensi dell'art. 21, comma quarto, della legge 17 maggio 1985 n. 210, (istituzione dell'ente ferrovie dello Stato), ancorché in via provvisoria, e cioè "fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti". Gli effetti conseguenti alla trasformazione della natura del rapporto di lavoro, da pubblica a privata, sono stati esclusivamente di ordine processuale, determinando la giurisdizione ordinaria sulle controversie (di natura previdenziale) con l'Opafs aventi ad oggetto l'indennità di buonuscita, prima assegnate alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 6 della legge n. 75 del 1980, abrogativo dell'art. 44, comma terzo, della legge n. 829 del 1973. che attribuiva le controversie alla giurisdizione della Corte dei conti (cfr, ex plurimis, Cass., sez. un.. 12 aprile 2000 n. 130). 6 L'ulteriore vicenda della soppressione dell'Opafs, disposta dall'art. 1, comma 43, L. n. 537 del 1993, e dell'assunzione dell'obbligo di corrispondere l'indennità da parte dello stesso datore di lavoro ha determinato la successione a titolo particolare delle Ferrovie dello Stato all'Opafs, mediante il trasferimento del personale e del patrimonio dell'ente soppresso nonché di tutti i rapporti attivi e passivi dei quali era titolare (vedi Cass., sez. un., 20 aprile 1998 n. 4018); mentre, sul piano della disciplina dell'istituto, è stato previsto che "le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato SpA compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti". Infine, l'art. 13 d.l. 1° aprile 1995 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 204, ha precisato che, ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 43, 1. n..537/1993, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) è regolato dalla legge 14 dicembre 1973 n. 829. La descritta vicenda, peraltro, se ha comportato la trasformazione della natura dell'indennità, da previdenziale e retributiva, in base al principio secondo il quale, posta l'unitarietà della funzione retributiva di tutti i trattamenti di fine rapporto (cfr. Corte cost. n. 243 del 1993), strutturalmente hanno natura previdenziale soltanto quelli che sono posti a carico di appositi enti, nell'ambito di un rapporto giuridico diverso da quello di lavoro, rapporto che viene a rappresentare in questo caso soltanto un presupposto di quello previdenziale (cfr. Cass., sez. un., 11 novembre 1992 n. 12149; 25 novembre 1993 n. 11647; 25 maggio 1993 n. 5843; 22 dicembre 1994 n. 11051; 17 novembre 1999 n. 728), non ha minimamente inciso sull'essenza esclusivamente legale dell'istituto, in linea, del resto, con la natura che è propria anche del comune trattamento di fine rapporto, applicabile ai soli dipendenti assunti a decorrere dal 1° giugno 1994. 7 Nella fattispecie, deve quindi farsi applicazione dell'art. 14 1. 829/1973, nel suo riferimento all'ultimo stipendio mensile quale base di calcolo per l'indennità. È notorio come sia divenuto da tempo usuale nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, nel settore privato ed in quello pubblico, determinare complessivamente gli aumenti retributivi spettanti nel periodo di vigenza dell'accordo economico, con "scaglionamento" nel tempo degli aumenti stessi mediante il riferimento alle diverse date di attribuzione di una parte di essi fino a giungere al cd. regime definitivo (l'intero importo). Si è in presenza, peraltro, non di una "rateizzazione" in senso tecnico o di una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva- se così fosse, l'aumento "a regime" comporterebbe la corresponsione degli arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmare la differenza tra meri "anticipi" ed il saldo spettante ma di una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro. Ne discende che il dipendente che cessa dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale ha diritto alla retribuzione prevista dalla regolamentazione del suo rapporto di lavoro come spettante a tale data, non certo al pagamento delle somme corrispondenti agli scaglioni non ancora operativi. Ciò è sufficiente per ritenere la pretesa del ricorrente infondata ai sensi della disciplina contenuta nell'art. 14 1. 829/1973, senza ulteriori indagini dirette a verificare l'intenzione delle parti stipulanti il patto collettivo, atteso che nessuna autorizzazione legislativa è stata data all'autonomia privata di incidere sull'istituto. Del resto, anche ai sensi della disciplina comune, dettata dalla legge n. 297 dei 1992, che pure riconosce qualche spazio di intervento all'autonomia collettiva, sarebbe inammissibile una previsione pattizia diretta ad incrementare il trattamento di fine rapporto 8 mediante l'inclusione di compensi puramente convenzionali, stante l'inderogabile disposto dell'art. 4, commi 10 e 11, della citata legge. La Corte non ignora l'esistenza di consolidati orientamenti del giudice amministrativo e di quello pensionistico in senso favorevole alla tesi del ricorrente, orientamenti ai quali l'amministrazione si è adeguata sul fronte e dell'indennità di buonuscita spettante agli statali e su quello della liquidazione della pensione. Ma, il presupposto sistematico di tale orientamento, secondo cui i miglioramenti economici stabiliti con decorrenza scaglionata alle date previste dal contratto costituiscono mere rateizzazioni di un unitario beneficio acquisito dal personale fin dalla data iniziale della vigenza della fonte attributiva degli aumenti "scaglionati”, non può assolutamente essere condiviso per le ragioni già esposte e, in particolare, per la sicura inesistenza di un'obbligazione retributiva del datore di lavoro. Risolta la questione della determinazione della misura dell'indennità di buonuscita alla stregua delle disposizioni normative che regolano l'istituto per il personale ferroviario, resta evidentemente assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere tenuto conto nell'interpretazione delle sopra richiamate disposizioni contrattuali dei chiarimenti in proposito forniti dalla segreteria generale della CONFSAL e sostanzialmente confermativi del diritto dei ricorrenti alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita con il computo, nella relativa base di calcolo, degli incrementi di stipendio intervenuti per l'intero triennio di vigenza del contratto 1990/92. I ricorrenti, in applicazione del principio della soccombenza, vanno condannati alle spese e agli onorari del giudizio di cassazione, liquidati nella misura di cui in dispositivo, versandosi, per quanto detto in precedenza, fuori dell'area delle controversie di natura previdenziale (vedi Cass. 29 marzo 2001 n. 4664; 25 maggio 2001 n. 7173). 9
P. Q. M
La Corte rigetta il ricorso e condanna i giudizio di cassazione, liquidate in euro per onorari. Così deciso, in Roma, il 16 gennaio 2002. сигіс Il Presidente IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 24 APR. 2002. IL CANCELLIERE ricorrenti al pagamento delle spese del oltre ad euro 1.000,00=(mille) 11 Consigliere est. Антоноваторск I D , A S 0 O S L 1 A 3 L . T 3 O T , 5 B R A I 'A . S D E L N P L A S E T I 3 S D 7 N - I O G 8 S P - O N 1 M I E A 1 S D A I Y E D A , G E O O G T R T E T N T P IS E I S R G E I A E D T R L O E D 10