Sentenza 19 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2001, n. 9830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9830 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
ITALIANA E BBLICA N IO Z A A R LL T E IS 9830/ 0 1 D G 9 E R T. R A D 'A L E L T E N D E I S S "E N CORTE SUPR ASSAZIONE E S Oggetto / OPPOSIZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ORDINANZA/ NGIUNZIONE MANCATO DEPOSITO IN CANCELLERIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3969/98 Dott. Pasquale REALE - Presidente - Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron.22433 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rep. PLENTEDA Rel. Consigliere Dott. Donato SALME' Consigliere Ud. 09/04/2001 Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA VIA LUSA VINCENZO, elettivamente DELLA MERCEDE 521 l'avvocato MENGHINI M. 1 presso rappresentato e difeso dall'avvocato MOLINELLI RENZO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI UDINE;
intimati - avversO il provvedimento del Pretore di UDINE, 2001 depositato il 21/07/97; 1005 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 09/04/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito ilper ricorrente l'Avvocato Molinelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VI MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo SA VI propose opposizione alla ordinanza 10.6.1997, notificata il 12.6.1997, del Prefetto di Udine che, in relazione al processo verbale di conte- stazione del Comando di polizia municipale di Udine, del 27.11.1996 - per violazione dell'art. 145 II° comma - gli aveva irrogato la sanzione di L. cod. stradale 231.000. Il ricorso fu inviato a mezzo posta e il Pretore اكتنا हु di Udine, con decreto 21.7.1997, ne dicharò la irrice- vibilità, per non essere stato depositato in cancelle- ria, con consegna a mani del cancelliere. Il provvedimento è stato gravato da ricorso per cassazione da parte del SA con due motivi;
non hanno presentato difese il Prefetto di Udine nè il Ministero dell'Interno, cui il gravame è stato notificato. Motivi della decisione Il ricorso è ammissibile ai sensi dell'part. 111 2 Cost. avendo ad oggetto un provvedimento che, quantun- que emesso in forma diversa dalla sentenza, ha natura decisoria, avendo statuito sul diritto alla contesta- zione giudiziale del provvedimento amministrativo, che ha inflitto una sanzione pecuniaria, ed ha il carattere della decisiorietà, perchè definitivo. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la vio- lazione dell'art. 156 III° comma c.p.c. assumendo che il deposito del ricorso nel termine di legge può avve- nire anche a mezzo posta, ove risulti incontrovertibil- mente dagli atti la data dell'inoltro e possa ritener- si raggiunto lo scopo attraverso la verifica della tem- pestività della opposizione. Il ricorso era stato in- viato 1'11.7.1997 e ricevuto il 14 successivo, solo perché i due giorni successivi alla spedizione erano 5 stati festivi. Con il secondo motivo denunzia il vizio di motiva- insufficiente, lamentando che la decisione non zione avesse indicato le modalità e i termini con cui il ri- corso in opposizione avrebbe dovuto essere presentato. Il ricorso non merita di essere accolto. In base alle norme processuali generali la spedi- zione dell'atto di opposizione alla cancelleria del- l'ufficio giudiziario competente, senza che siano adem- piute le formalità concorrenti previste dalla legge e 3 senza che dell'atto stresso sia attestato il deposito da parte del cancelliere, non realizza la fattispecie legale che consente di ritenere proposto il ricorso ed impedisca, in tal modo, la decadenza (Cass. SS.UU. 17.6.1988 n. 4130). L'art. 22 della legge 689/1981 stabilisce che la opposizione si propone dinanzi al pretore e, in difetto di diversa disposizione o di ragioni di incompatibilità con la natura del procedimento, tale proposizione non si sottrae alla regola generale del deposito dell'atto in cancelleria, che a norma dell'art. 57 c.p.c. deve iwy cancelliere essere attestato a tutti gli effetti dal 1572/1996; (Cass. 2450/1999; 6968/1997; 7245/1996; 6155/1995; 3137/1992; 8855/1987; 4384/1987; 637/1987). Tale principio va ulteriormente ribadito, non gio- vando, al fine di evitare la pronuncia di inammissibi- lità della opposizione, non proposta nel termine ritua- le previsto dall'art. 23 L. 689/1981, la volontà in qualsiasi modo manifestata di proporre opposizione, in quanto perentorietà del termine e decadenza derivante dalla sua in osservanza esigono che il comportamento imposto alla parte sia precisamente individuato in astratto e sia compiutamente tenuto in concreto, secon- do le modalità prescritte dalla legge. Trattasi infatti di uno strumento processuale impo- 4 sto dalla legge per impedire effetti sfavorevoli alla parte solo se compiutamente realizzato, insuscettibile, quindi, di interventi sostitutivi o integrativi, perché volto a garantire, oltre ad esigenze di certezza di or- dine generale, da un lato la facoltà del soggetto atti- Vo di osservare l'onere a suo carico e dall'altro la posizione del soggetto passivo di fronte all'altrui esercizio di detta facoltà (Cass. 2450/1999). Per tale verso non può condividersi quanto ritenuto da altra decisione di questa Corte (Cass. 6968/1997), secondo cui la nullità dell'atto è sanabile per rag- giungimento dello scopo, non essendo concepibile alcun tipo di sanatoria, a fronte di atti diversi dal model- lo legale concepito dalla legge, perchè il procedimento possa ritenersi validamente instaurato. Nulla va disposto con riguardo alle spese proces- suali, in mancanza di difese di controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. A E L N L O E Roma 9.4.2001 I " D Z 7 1 A 9 3 R . T Il Consigliere estensore Il Presidente . T S N I R G A 7 Donato Plenteda Pasquale Reale E 8 разли 9 R 9 F A 5 O . D 3 S E 6 A T 0 E N 0 S E 2 S E Prina Sezione IL CANCELLI Depositat in Cancelleria Lujsa Passinetti Luise Dans 19 LUG. 2001 Meta 4 IL CANCELLIERES M ar amin