Sentenza 4 giugno 2009
Massime • 1
L'ipotesi di confisca obbligatoria prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, come modificato dall'art. 4, D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008, si applica anche alle condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore della novella.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/06/2009, n. 32932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32932 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 04/06/2009
Dott. MARZANO SC - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1114
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 2194/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI NC N. IL 12/03/1983;
avverso ORDINANZA del 16/10/2008 del TRIB. LIBERTÀ di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere MASSAFRA Umberto;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. DI CASOLA Carlo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. PAPALIA U., del Foro di Roma, in sostituzione dell'avv. VULCANO Luigi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 16.10.2008 il Tribunale di Trieste, in veste di giudice del riesame, confermava il decreto, emesso dal GIP presso Tribunale di Trieste in data 16.9.2008, di sequestro dell'autovettura BMW tg. CS523TY di proprietà di MI SC, per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., lett. c), rilevando tra l'altro, che la riforma apportata dal D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008, aveva previsto un'ipotesi di confisca obbligatoria per la quale non vale il principio di irretroattività, trovando la sua disciplina nella legge in vigore al momento della sua applicazione, ex art. 200 c.p.. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione SI SC, deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Contesta la carenza il mancato rispetto della legislazione e delle indicazioni della Corte Costituzionale, richiamando una sentenza del 1987 che aveva negato che le misure di sicurezza potessero operare retroattivamente e richiama, al riguardo, la "migliore dottrina", orientata in analogo senso. Richiama, altresì, la presa di posizione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo che aveva statuito il principio dell'irretroattività delle pene oltre che delle leggi, intendendo in tale senso qualsiasi sanzione che abbia sostanziale carattere penale. Rileva, infine, la mancata considerazione dell'art.236 c.p., comma 2 che, ad avviso del ricorrente, esclude dalla normativa di cui all'art. 200 c.p. i casi di confisca, "operando le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'art. 200 c.p. solamente negli altri esempi di misure di sicurezza". È stata depositata una memoria difensiva e di replica, nell'interesse del ricorrente. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Premesso che la confisca dell'automezzo appartenente a colui che sia indagato del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) è divenuta obbligatoria per effetto della novella di cui al D.L. n. 92 del 2008 conv. in L. n. 125 del 2008 (cfr. Cass. pen., Sez. 4^,
11.2.2009, n. 13831), l'interpretazione letterale dell'art. 236 c.p. non consente equivoci di sorta laddove prevede che "Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali (tra cui la confisca, ndr) le disposizioni dell'art. 199 c.p., art. 200 c.p., prima parte, art. 201 c.p., prima parte, art. 205 cpv. c.p., n. 3, prima parte"; e l'art. 200 c.p., prima parte prescrive, appunto, che le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. Non si tratta di una deroga al principio di cui all'art. 2 c.p., in quanto il principio di irretroattività della legge penale, sancito dalla predetta norma e dall'art. 25 Cost., comma 2, è operante nei riguardi delle sole norme incriminatrici ma non rispetto alle misure di sicurezza, sicché la confisca può essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui essa non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. 1^, 1.3.2006 n. 9269, Rv. 233586). Per il resto, si osserva che i richiami a meri orientamenti pregressi della Corte Costituzionale o direttive europee, non possono certo valere a inficiare l'efficacia cogente delle norme statuali vigenti sopra richiamate.
Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2009