Sentenza 31 gennaio 2012
Massime • 1
Integra il reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che attesti falsamente, in nome della società rappresentata, l'inesistenza di irregolarità fiscali definitivamente accertate; infatti, il precetto primario di cui all'art. 483 cod. pen. deve intendersi integrato dal disposto degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, atteso che le dichiarazioni sostitutive ivi previste sono considerate come fatte a pubblico ufficiale (art. 76, comma terzo del succitato d.P.R. n. 445 del 2000).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2012, n. 18731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18731 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 31/01/2012
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 266
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 20657/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RS AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 13/01/2011 della Corte d'appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. OLDI Paolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gaeta Pietro, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Apa Nicola, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 13 gennaio 2011 la Corte d'Appello di Caltanissetta, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto AN RS responsabile del delitto di cui all'art. 483 c.p.; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge.
1.1. In fatto era accaduto che il RS, agendo in rappresentanza della società MI.COS s.r.l., al fine di partecipare ad una gara d'appalto per lavori pubblici, avesse presentato una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale era attestato che sulla predetta società non gravavano irregolarità fiscali definitivamente accertate. L'attestazione è stata giudicata inveritiera in quanto l'Agenzia delle Entrate aveva comunicato, con nota del 15 febbraio 2007, che erano state accertate irregolarità per gli anni 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002 e 2003; con successiva nota del 14 aprile 2008 la stessa Agenzia aveva precisato che, a quella data, vi erano due pendenze per Euro 94,41 ciascuna relativamente all'anno 2000, nonché una pendenza per Euro 15.858,00 per l'anno 2002; mentre erano in attesa di notifica altre iscrizioni a ruolo riguardanti l'anno 2004.
1.2. Ha rilevato la Corte d'Appello che la seconda attestazione, precisando gli importi ancora dovuti a quella data, non escludeva il definitivo accertamento delle irregolarità fiscali indicate nella precedente nota del 15 febbraio 2007. Irrilevante era, poi, l'avvenuta presentazione dell'istanza di condono ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, in quanto l'esclusione della punibilità
prevista dall'art. 9 della stessa legge doveva intendersi riferita ai soli reati anteriormente commessi e non a quelli di epoca posteriore, indirizzati al perseguimenti di fini estranei al rapporto tributario in quanto inerenti alla partecipazione a una gara d'appalto.
2. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione il RS, affidandolo a un solo motivo. Con esso insiste nel l'afferma re la veridicità dell'attestazione contenuta nella dichiarazione autocertificante, per essere stata sanata ogni irregolarità attraverso la definizione automatica delle pendenze fiscali relative agli anni 2000 e 2002; contrasta l'argomentazione volta a escludere l'applicabilità dell'esimente di cui alla L. n. 289 del 2002, art.9, comma 10 lett. c); nega che costituiscano irregolarità
definitivamente accertate quelle relative all'anno d'imposta 2004, per le quali non erano state ancora notificate le cartelle esattoriali.
2.1. Vi è agli atti una memoria nell'interesse dell'imputato, recante motivi nuovi. Con essa il difensore insiste sulle ragioni suesposte, rinnovando la linea argomentativa basata sull'intervenuta regolarizzazione mediante definizione agevolata;
contesta, in aggiunta, l'elemento psicologico del reato, stante la buona fede del RS.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
1.1. In punto di fatto è ineccepibile la ricostruzione della tempistica attuata dalla Corte d'Appello, col rilevare che alla data del rilascio dell'autocertificazione (antecedente e prossima al 24 ottobre 2006) la società MI.COS s.r.l. non aveva ancora regolarizzato la propria posizione verso l'Amministrazione finanziaria;
a riprova di ciò il giudice di merito ha correttamente valorizzato l'informativa trasmessa il 14 aprile 2008 dall'ufficio di Palermo dell'Agenzia delle Entrate alla procura della repubblica di Caltanissetta, dalla quale risultava che ancora a quella data, pur essendo saldate le pendenze, precedentemente segnalate, relative agli anni 1995, 1996, 1998, 1999 e 2003, era ancora aperta la posizione riguardante gli anni 2000 e 2002, anch'essi ricompresi nella precedente informativa, per i quali erano iscritti a ruolo dei debiti d'imposta definitivamente accertati.
È certamente da trascurare - come non ha mancato di fare la Corte di merito - l'accenno ivi contenuto ai ruoli concernenti l'anno d'imposta 2004, siccome non ancora notificati;
ma non merita censura il rilievo conferito nella sentenza impugnata alle indicazioni riguardanti gli anni 2000 e 2002, atteso che la pendenza di iscrizioni a ruolo dimostrava, nel modo più chiaro, come in rapporto a tali annate la facoltà di avvalersi del benefici connessi al condono fiscale non fosse stata efficacemente esercitata;
e, se un residuo debito d'imposta tuttora gravava sulla MI.COS s.r.l. alla data del 14 aprile 2008, indiscutibile è la sua esistenza al tempo dell'ottobre 2006, come del resto attestato dalla precedente comunicazione del 15 febbraio 2007.
1.2. Ciò stabilito, occorre altresì evidenziare che, in punto di diritto, la falsa attestazione di inesistenza di irregolarità fiscali definitivamente accertate, resa dal RS in nome della società da lui rappresentata, integra la previsione delittuosa di cui all'art. 483 c.p., il cui precetto primario deve intendersi integrato dal disposto del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, atteso che le dichiarazioni sostitutive ivi previste sono considerate come fatte a pubblico ufficiale (D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76, comma 3). Nè può utilmente invocarsi la buona fede dell'imputato, come motivo di esclusione del dolo, sotto il profilo della creduta estinzione di ogni pendenza fiscale riferibile agli anni 2000 e 2002. Non è, invero, riscontrabile la pretesa incertezza della normativa inerente agli adempimenti richiesti per la fruibilità dei benefici connessi al condono, così come chiaramente esplicati nella L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9. 1.3. Non ha pregio, infine, l'assunto a tenore del quale dovrebbe ritenersi applicabile al fatto per cui è processo l'esclusione di punibilità di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 10, lett. c). Come correttamente osservato dal giudice di merito, la disposizione invocata si riferisce esclusivamente ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore che abbiano una diretta connessione con la pendenza tributaria, siccome commessi per eseguire od occultare precedenti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto;
mentre nel caso di specie la condotta illecita era finalizzata al conseguimento di vantaggi di tutt'altra natura (l'ammissione a una gara per appalto pubblico).
D'altra parte sarebbe contrario ai più elementari principi giuridici intendere il senso della norma come indirizzato a rendere lecita la commissione di reati posteriori alla sua entrata in vigore, così da creare un'area di immunità penale, proiettata nel futuro senza limiti di tempo, a favore di una delimitata categoria di soggetti (per di più qualificata dalla pregressa violazione di disposizioni tributarie, sia pur oggetto di sanatoria).
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2012