Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2001, n. 10669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10669 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POL669 / 0 1 PUBBLICA ITALIANA 7 3 . N LA CORTE SU RE MA CASSAZIONE Oggetto Risarcimento dei SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 9311/99 Dott. Manfredo GROSSI Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere - 23287 Cron. Dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep. Dott. Giuliano LUCENTINI - Rel. Consigliere - Ud. 26/04/01 Dott. Francesco TRIFONE ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI ASTI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAISIELLO 40, presso lo studio dell'avvocato SILVIA CONOGLIO, difeso dall'avvocato GIANFRANCO VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PA MM;
intimato - avverso la sentenza n. 195/99 del Giudice di pace di 2001 ASTI, emessa il 26/01/99 e depositata il 22/02/99 (R.G. 811 1053/98); и д udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 25.5.1998 MY NO conve- niva in giudizio il Comune di Asti per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivatigli dal si- nistro stradale, avvenuto nella stessa città il giorno 15.2.1998, nel quale, mentre percorreva con la sua au- tovettura la piazza Catena in direzione del corso Al- fieri, il veicolo veniva raggiunto da una pietra della sede stradale scagliata dal passaggio di altra autovet- tura, dato che sul luogo il manto stradale presentava un taglio profondo con numerosi sassi sparsi su tutta l'area. L'adito Giudice di pace di Asti, con sentenza depo- sitata il 22.9.1999 resa in giudizio di equità, dava atto che la richiesta somma di lire 816.000 era stata corrisposta dalla ditta che eseguiva i lavori e, negata la prova orale richiesta dall'attore, riteneva, sulla scorta dell'accertamento effettuato dalla polizia muni- cipale, che la responsabilità dell'evento dannoso era 2 da attribuire, ex art. 2051 cod.civ., all'ente pubblico proprietario della strada, che condannava al pagamento degli interessi legali (a decorrere dal 15.2.1998 al saldo, sulla somma ricevuta) nonché delle spese proces- suali. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- il Comune di Asti, che affida la impugnazione a So quattro mezzi di doglianza. Non ha svolto difese l'intimato MY NO. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo della impugnazione il ricorren- te Comune di Asti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., deduce che il giudice di pace avrebbe completa- mente omesso di motivare circa il fatto costitutivo della pretesa della descritta dinamica del sinistro. Con il secondo mezzo di impugnazione si deduce la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 2697 cod.civ., in quanto il giudice di merito avrebbe deciso in assenza di prova circa il verificarsi del fatto, circa la sussistenza del nesso causale e circa l'ammontare del danno. Con il terzo mezzo di doglianza il ricorrente de- nuncia la violazione della norma di cui all'art. 1309 cod. civ. e la conseguente omessa motivazione su un pun- to decisivo della controversia, per non avere il giudi- 3 и н з ce di pace spiegato in base a quali argomenti poteva venire in rilievo l'intervenuto risarcimento ad opera di un terzo, dato che il riconoscimento del debito da parte di un debitore solidale non può avere effetto nei confronti degli altri. Con il quarto motivo del ricorso, infine, il Comune Asti assume che vi sarebbe stata violazione della di norma di cui all'art. 2051 cod. civ., la quale non era applicabile al caso di specie, che doveva, invece, es- sere regolato dalla diversa disciplina dettata dalla norma di cui all'art. 2043 stesso codice. Il ricorso deve essere rigettato. Trattandosi, nella specie, di decisione resa dal giudice di pace secondo equità, tale essendo necessa- riamente quella pronunciata su una domanda contenuta entro il limite di due milioni di lire, rileva questa Corte, secondo principio ormai del tutto indiscusso, che la sentenza può essere sindacata, in sede di legit- timità, soltanto per violazione della legge costituzio- nale o delle norme comunitarie di rango superiore, non essendo detto giudice tenuto neppure a rispettare i principi regolatori della materia né i principi genera- li dell'ordinamento, nonché per violazione delle norme processuali e di quelle sostanziali, cui le norme pro- cessuali facciano rinvio. Inoltre, quanto alla ricorri- и 4 и д bilità in cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il vizio di motivazione può venire in rilievo solo quando esso si risolva in una ipotesi di mera ap- parenza ovvero di radicale ed insanabile contradditto- rietà. Di conseguenza, nella concreta fattispecie, avendo il giudice di pace fondato il suo convincimento circa la dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa del NO sulle risultanze dell'accertamento com- piuto dalla polizia municipale e sull'intervenuto rico- noscimento del diritto al risarcimento ad opera di sog- getto implicitamente ritenuto responsabile in solido per i danni, non si versa in tema di motivazione man- cante, apparente о contraddittoria e, per il resto, quanto al denunciato vizio di erronea e falsa applica- zione di legge, non si tratta di censure coinvolgenti norme processuali (o norme cui queste facciano rinvio) né norme costituzionali o di rango ad esse equiparate, tali non essendo le norme sostanziali di cui agli artt. 1309, 2051 e 2043 cod.civ. Al rigetto del ricorso non deve seguire alcuna sta- tuizione sulle spese del giudizio di legittimità, in cui l'intimato non ha svolto difese. P.T.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. 5 и и р Roma, 26..4.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. жили 20 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì -3-AGO. 2001- IL CANCELLIERE C1 E R P Giovanni Giambattista O L L O 4 B ) 7 E E 3 . C N A , C P 1 9 I 9 A D 1 R - T 1 E S 1 I C - I G 1 E 2 D R . U L A D S 0 3 E E T E N N 6 E I 1 T S E . S T I ( T R A 16