Sentenza 28 agosto 2003
Massime • 1
L'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre deve ritenersi soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, i fatti stessi siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllare l'influenza e la pertinenza della prova offerta e per mettere in grado la parte contro la quale essa è diretta di formulare un'adeguata prova contraria, dal momento che l'indagine sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non soltanto alla stregua della letterale formulazione dei capitoli medesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni dei contendenti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi, ai sensi dell'art. 253 cod. proc. civ., affidata alla diligenza del giudice istruttore e dei difensori.
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Indicazione specifica dei fatti e dei testi (Cass. 19/01/2018 n° 1294) Il recente intervento della Corte di Cassazione (dec. 1294/18), nel contesto di un tema assai delicato come l'ammissibilità della prova per testi, contribuisce a fare chiarezza nel c.d. “stato dell'arte in subiecta materia” fornendo precise indicazioni per gli operatori del diritto, utili ai fini degli esiti della lite. Orbene, l'art. 244 c.p.c. (norma di riferimento) stabilisce che la prova per testimoni deve essere dedotta mediante la indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuno di essi deve essere interrogato. Volume consigliato Sulla indicazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12642 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IZ SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 441/99 del Tribunale di BARI, depositata il 19/03/99 - R.G.N. 382/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella controversia tra SA ZZ, vedova di IC NO, e l'IN - avente ad oggetto, per quanto ancora rileva, il diritto della ricorrente alla rendita ai superstiti, oltre che all'assegno funerario -, il Tribunale di Bari, con sentenza depositata il 19.3.1999, nel confermare la appellata sentenza del Pretore di Bari, escludeva che la malattia che aveva determinato la morte del NO (malattia indicata quale neoplasia polmonare sinistra e broncopneumopatia cronica) fosse stata conseguenza dell'attività lavorativa svolta da quest'ultimo.
Rilevava che la ricorrente non aveva addotto elementi di prova sull'attività di fabbro concretamente espletata dal NO, e sulla durata e l'intensità della prospettata esposizione a rischio. In particolare, in primo grado non aveva assolto l'onere che le incombeva di articolare una puntuale e dettagliata prova al riguardo, limitandosi a richieste istruttorie del tutto generiche, formulate nel ricorso e non più reiterate, neanche in sede di conclusioni. La prova, inconseguentemente, non poteva essere ammessa neanche in appello. Ciò comportava il rigetto della domanda, poiché la consulenza tecnica aveva evidenziato la multifattorialità della patologia occorsa al NO, per cui è proprio dal predetto mezzo istruttorio che sarebbero potuti risultare elementi decisivi a sostegno della domanda, anche perché la documentazione sanitaria in atti non forniva prova alcuna di una broncopatia ostruttiva da fumi di saldatura.
La ZZ ha proposto ricorso per cassazione. L'IN ha resistito con controricorso.
Questa Corte, con ordinanza istruttoria del 31 maggio 2002, rilevata la mancata trasmissione del fascicolo d'ufficio da parte del giudice a quo, disponeva perché si provvedesse al riguardo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116, 244, 245, 345, 414, 420, 421 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c, unitamente a difetti di motivazione circa un punto decisivo.
Osserva che in realtà la parte aveva articolato la prova testimoniale sulle tematiche indicate dal Tribunale già con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (nel quale si era fatto riferimento allo svolgimento delle mansioni del NO di fabbro saldatore presso la ditta PP SS di Bari fin dal 1962 e a una malattia professionale contratta da soggetto prolungatamente esposto a gas e polveri metalliche) e che insieme al ricorso erano state depositate certificazioni mediche facenti riferimento a una prolungata esposizione a polveri di cromo, nichel e alluminio, ovvero a gas nitrosi e polveri metalliche.
Aggiunge che in appello la prova testimoniale era stata formulata, oltre che con la specificazione dei nominativi dei testimoni, con la precisazione non solo del prevalente svolgimento fin dal 1962 (e dal 1968 alle dipendenze della ditta Ines-SS di Bari) dell'attività di fabbro addetto alla saldatura, ma anche della esposizione del lavoratore a sostanze quali gas nitrosi e polveri metalliche di cromo, alluminio e nichel. Vi è stata quindi violazione delle norme sull'ammissione delle prove e omessa considerazione di elementi di fatto decisivi, in relazione anche alle risultanze delle certificazioni mediche, oltre che violazione delle norme sull'ammissione della prova testimoniale d'ufficio. Lamenta anche l'omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica, di cui nell'atto di appello sono state evidenziate le carenze circa l'accertamento delle reali condizioni lavorative dell'assicurato, oltre quanto riferito dalla moglie in sede di "anamnesi", e la considerazione di tutte le possibili cause di insorgenza della malattia.
Il ricorso è fondato.
La pronuncia di rigetto della domanda è fondata, come si è già riferito, sulla asserita mancata allegazione di elementi di prova relativamente al concreto svolgimento dell'attività di fabbro da parte del marito dell'attuale ricorrente e alla durata ed intensità dell'esposizione a rischio, osservandosi in particolare che la parte non aveva articolato una puntuale e dettagliata prova testimoniale in tal senso. Tali affermazioni sono in contrasto con l'effettivo tenore delle allegazioni probatorie della ricorrente, puntualmente riferite nel ricorso in esame. In realtà già con il ricorso introduttivo era stata richiesta la prova testimoniale sullo svolgimento da parte dell'assicurato di mansioni di fabbro saldatore per un precisato notevole periodo di tempo: è evidente che all'occorrenza i chiarimenti circa le caratterizzazioni precise dell'attività avrebbero potuto essere conseguiti mediante richieste di precisazioni rivolte ai testimoni, tanto più che la certificazione medica prodotta conteneva precisazioni circa le sostanze tossiche cui sarebbe stato esposto il lavoratore. Infatti è stato precisato da questa Corte che l'esigenza della specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre deve intendersi soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, i fatti stessi siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllare l'influenza e la pertinenza della prova offerta e per mettere in grado la parte, contro la quale la prova è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, dal momento che l'indagine sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non soltanto alla stregua della letterale formulazione dei capitoli medesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni dei contendenti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi, ai sensi dell'art. 253 c.p.c, affidata alla diligenza del giudice istruttore e dei difensori (Cass. 30 maggio 1983 n. 3716, 29 settembre 1995 n. 10272). D'altra parte, nel rito del lavoro, stante il divieto delle udienze di mero rinvio, ogni udienza, compresa la prima è destinata, oltre che all'assunzione delle prove, alla discussione e quindi all'immediata pronunzia della sentenza mediante lettura del dispositivo, mentre non è prevista un'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali, salvo modifiche autorizzate dal giudice per gravi motivi, restano per l'attore quelle di cui al ricorso e per il convenuto quelle di cui alla memoria di costituzione;
ne consegue che, se in tali atti siano stati articolati mezzi di prova, l'omessa riformulazione nel corso del giudizio dell'istanza di ammissione degli stessi, non potendo valere quale presunzione di rinunzia da parte dell'interessato, impedisce al giudice di considerare non assolto da questi l'onere probatorio su di lui incombente (Cass. 18 marzo 1996 n. 2258 e, analogamente, Cass. 24 maggio 1991 n. 5908 con espresso riferimento al caso di mancata riproduzione delle richieste istruttorie nelle conclusioni finali).
In appello, poi, maggiori precisazioni erano state introdotte nel contenuto degli stessi capitoli di prova, ne' poteva ritenersi intervenuta una decadenza della parte della prova, già formulata nel suo nucleo essenziale in primo grado (quanto all'indicazione dei testimoni, cfr. Cass., Sez. un., 13 gennaio 1997 n. 262). Il ricorso deve dunque essere accolto. Consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altro giudice per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Lecce, che provvedere anche in merito alle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2003