Sentenza 24 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/2004, n. 3632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3632 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO LO, MI NZ, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che li difende unitamente all'avvocato GIACOMO FUSTINONI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LL AN UN, AN RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato STEFANO SANTARELLI, che li difende unitamente all'avvocato G CARLO RAVASIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 623/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 13/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/03 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
udito l'Avvocato PETRETTI, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato RAVASIO, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 16 maggio 1995, TO UN LL e la moglie NN ZA convennero davanti al tribunale di Bergamo AM OL e EN AL chiedendo che fosse dichiarata la nullità o fossero annullate per errore o dolo, due procure speciali a vendere rilasciate al OL relativamente agli immobili di cui ai mappali 3205, 3204 e 3203 del comune di Gerosa, e, conseguentemente, fosse dichiarata la nullità della vendita stipulata in forza di dette procure con la AL, e quella da costei successivamente effettuata, condannando i convenuti al risarcimento dei danni.
A fondamento della domanda gli attori esposero che, intorno al mese di ottobre 1993, il OL si era detto interessato all'acquisto di alcuni terreni e fabbricati siti in località Mussita del Comune di Gerosa e dei quali essi erano proprietari insieme ad altri coeredi per essere succeduti allo zio LO LL;
aggiunsero che il predetto OL era interessato anche ad acquistare l'ulteriore quota di proprietà di suo fratello SC LL, sicché entrambi avevano stipulato in data 4 ottobre contratto preliminare nel quale, al prezzo di lire 13 milioni, di cui tre versati contestualmente e dieci da versare alla stipula del rogito o al rilascio della procura a vendere, si sarebbero dovuti indicare i mappali promessi in vendita. Tra questi, tuttavia, erano stati inseriti i numeri 1110/b - 1109/b - 489/b che costituivano il beni ereditati non già dallo zio LO, ma dal padre MA, terreni di cui essi attori erano proprietari esclusivi.
Riferirono inoltre gli attori che il 24 ottobre il OL pretese stipulare un nuovo preliminare in sostituzione del precedente, avente il medesimo oggetto del primo, nel quale non compariva più SC LL perché questi aveva rilasciato in precedenza ad esso attore procura a vendere per i mappali oggetto dell'eredità del comune zio LO, e che detto preliminare ebbe poi esecuzione attraverso il rilascio di una procura irrevocabile a vendere da parte di essi attori con riferimento a tutti i mappali indicati nello stesso.
Tanto premesso esposero gli attori che i mappali provenienti dall'eredità di MA LL erano stati inseriti nel preliminare dal OL (che aveva provveduto alla materiale redazione) per errore materiale o dolo e, comunque, sorprendendo l'attenzione dei promittenti venditori, come emergeva dal fatto che i mappali erano stati inseriti non con i numeri catastali che essi avevano attualmente, ma con quelli che essi avevano in precedenza e con i quali erano indicati nell'atto divisorio del 1963, costituente l'atto di provenienza in favore di LL MA. Altro elemento che gli attori addussero a conforto della loro tesi, era quello che U prezzo esposto nel preliminare, di gran lunga inferiore al valore dei beni indicati, corrispondeva, invece, a quello indicato in analogo preliminare stipulato dal OL con altro coerede in relazione all'acquisto di una quota equivalente dei beni relitti da LL LO;
infine, ulteriore elemento sintomatico era da rinvenire nel fatto che TO UN LL, con altra scrittura privata, aveva poi ceduto al OL parte di uno di quei mappali appartenenti all'eredità patera e che erano stati già inseriti dal OL nei preliminari e nelle successive procure a vendere.
I convenuti contestarono le deduzioni avverse, assumendo che la controparte era ben consapevole di disporre anche dei mappali ereditati dal padre, tanto che nei preliminari dell'atto si era qualificato sia erede di LO che di MA LL;
assumevano che la riproduzione del preliminare era stata voluta dai LL per escludere taluni dei mappali inizialmente considerati e che TO UN LL era consapevole della nuova numerazione assunta dai mappali di provenienza paterna.
All'esito dell'istruttoria, il tribunale, con sentenza 16 maggio 1998, ritenendo provata la prospettazione degli attori, dichiarò la nullità del preliminare e delle procure a vendere nella parte in cui attenevano alla vendita dei mappali appartenenti all'eredità paterna del LL TO UN, dichiarò l'inefficacia delle successive vendite dei beni suddetti alla AL e da questa a certo IA LU, trattandosi nella specie di acquisti a non domino, e - nella considerazione che i beni non erano usciti dal patrimonio degli attori, i quali avrebbero potuto recuperarne la disponibilità prima dello spirare del termine per la prescrizione estintiva del diritto - rigettò la domanda di risarcimento dei danni avanzata, condannando i convenuti alla rifusione delle spese.
Avverso detta sentenza proposero appello i soccombenti, deducendo che i mappali oggetto del giudizio erano indicati con il loro numero originario proprio nella procura speciale che SC LL aveva rilasciato al fratello, elemento che dimostrava l'erroneità dell'argomento cardine su cui era basata la sentenza impugnata. La corte d'appello di Broscia, con sentenza 31 maggio 2000, rigettò il gravame e condannò gli appellanti alla rifusione delle spese del grado.
La corte di merito, rilevato che le censure degli appellanti si incentravano esclusivamente sulle conseguenze tratte dal tribunale dalle circostanze di fatto acquisite e pacifiche, riesaminò tutti gli elementi addotti a fondamento della decisione impugnata alla luce delle obiezioni mosse dagli appellanti, riaffermando il pieno convincimento della esistenza di un raggiro da parte del OL in danno dei coniugi LL.
In particolare, tra l'altro, osservò la corte: che dalle deposizioni dei testi e dagli atti era emerso in modo inconfutabile che il OL aveva stipulato identici preliminari con tutti i coeredi del LL al fine di acquistare tutte le quote;
che dette quote erano equivalenti e per tutte era stato fissato l'identico prezzo di lire tredici milioni, riconosciuto congruo dal c.t.u.; che i fondi del LL acquistati dall'eredità paterna avevano, al contrario, un valore di circa 72 milioni;
che non vi era motivo perché il solo LL, pur consapevole del prezzo pattuito dal OL con gli altri coeredi, accettasse dal predetto un prezzo di gran lunga inferiore, includendovi i fondi di sua proprietà; che l'elemento addotto dal OL, secondo cui già nella procura a vendere rilasciata da LL SC a LL TO UN figuravano indicati i mappali con la numerazione non più vigente, era del tutto inconsistente perché si trattava di un atto inutile in quanto i mappali di provenienza paterna erano già tutti di proprietà esclusiva di CA TO UN, sicché anche tale procura rientrava negli atti predisposti dal OL al fine di porre in essere il raggiro;
che, infine, il OL, nell'atto di vendita alla AL, sottoscritto solo due mesi dopo, aveva ben indicato i mappali con i numeri vigenti, dimostrando di ben conoscerli;
che non avrebbe avuto ragione di essere la clausola che prevedeva il distacco, a fini di passaggio, di una striscia in favore del OL dal mappale 3205, ove il medesimo fosse dovuto diventare acquirente dell'intera particella;
che neppure avrebbe avuto giustificazione la clausola voluta dal LL che impegnava il OL a cancellare il diritto di servitù acquisito dai fondi dell'eredità dello zio LO a carico dei fondi del proprio genitore MA, poi passati integralmente a LL TO UN, se non nel presupposto che detti beni dovessero rimanere in proprietà del medesimo. Per la cassazione della descritta decisione hanno proposto ricorso OL AM e AL EN sulla base di due motivi, cui resistono i coniugi LL e ZA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano omesso esame di un documento e di un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti., adducendo che la corte territoriale avrebbe usato, tra gli argomenti a sostegno della decisione, quello della incongruità del prezzo pattuito in raffronto a quello pagato dal OL agli altri coeredi per beni equivalenti, ignorando - per aver omesso di considerare la prova documentale in atti - che i coniugi LL avevano ricevuto non già tredici milioni in corrispettivo del tutto, bensì il doppio, in quanto una somma di pari importo era stata versata loro in concomitanza con il rinnovo del preliminare, come si poteva evincere dal documento medesimo nel quale si dava atto del pagamento.
Il motivo è inammissibile perché propone una questione nuova. Benché l'argomento della non congruità del prezzo fosse stato sviluppato anche nella motivazione del tribunale, non v'è traccia della questione nella sentenza impugnata, che pur riporta in maniera analitica ed ampia l'unico motivo di gravame. Al contrario, la corte territoriale (pag. 14) sottolinea come gli appellanti avessero, ne in unico motivo proposto, insistito proprio sulla congruità del prezzo di tredici milioni riferito a tutti i terreni reclamati, a tal fine producendo in appello la denuncia di successione relativa ai terreni di LL MA che ne comprovava il valore di soli 7,5 milioni di lire, il che rendeva a loro avviso adeguato il prezzo di tredici milioni per l'intero. Deve quindi escludersi che i ricorrenti abbiano mai addotto in qualche modo che il corrispettivo pagato ammontasse a ventisei milioni, con conseguente inammissibilità della questione, proposta per la prima volta in questa sede.
Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la decisione impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Lamentano i ricorrenti una pretesa serie di incongruenze ed illogicità della motivazione, ed in particolare segnalano: a) che sarebbe illogica l'affermazione secondo cui, per il solo fatto che il preliminare era stato redatto materialmente dal OL, il LL si sarebbe trovato di fronte ad una "serie di indicazioni numeriche oggettivamente tali da trarre in inganno sul reale oggetto della promessa di vendita"; b) sarebbe apodittico aver definito "irrilevante" la circostanza che i numeri di partita catastale erano desunti dall'atto divisorio del 1963 consegnato al OL dallo stesso LL, e incongrua l'affermazione secondo cui detta consegna non provava la volontà del medesimo di vendere i terreni in questione, laddove la circostanza era stata addotta solo a dimostrazione che i vecchi numeri dei mappali erano comunque ben noti a LL;
c) sarebbe illogica l'argomentazione basata sulla utilizzazione dei nuovi numeri nell'atto di vendita stipulato dal OL solo due mesi dopo, non avendo la corte territoriale considerato che l'atto stesso era stato rogato dal notaio il quale aveva l'obbligo di verificare e tener conto della situazione catastale aggiornata;
d) la corte sarebbe incorsa in evidente contraddittorietà allorché, dopo aver evidenziato (pagine 19 e 20) che il LL conosceva perfettamente i vecchi numeri dei mappali perché indicati nella procura rilasciatagli dal fratello SC senza intervento del OL, e che quindi doveva essere conscio che gli stessi erano ricompresi nella promessa di vendita, si è rifiutata di attribuire valore a tale circostanza assumendo procura presentava nel suo contenuto tante e tali anomalie che non consentivano di attingere da essa alcun elemento di giudizio. Anche il secondo motivo è infondato.
La corte territoriale ha fornito a sostegno della decisione un impianto argomentativo assolutamente coerente e insuscettibile di essere scalfito da obiezioni frammentarie e meramente marginali. In particolare va osservato che vi è piena consequenzialità logica tra la premessa fatta dalla corte di merito circa la predisposizione del preliminare da parte del OL e la utilizzazione di numeri dei mappali non più in uso da decenni, e la conclusione secondo cui detti elementi ben possono far ritenere che il AT si fosse trovato davanti ad una serie di indicazioni oggettivamente tali da trarlo in inganno sulla reale portata della promessa di vendita. L'argomento è infatti supportato dalla considerazione che i nuovi numeri dei mappali erano stati imposti sin dal 1964, tanto che gli eredi di LL MA avevano usato la nuova numerazione già nella denuncia di successione e negli atti di vendita e donazione delle altre quote a favore di LL TO UN. Non può inoltre ritenersi immotivato il giudizio di "irrilevanza" attribuito dalla corte di merito alla circostanza che i numeri delle partite catastali fossero stati tratti dall'atto di divisione consegnato al OL dallo stesso LL, perché la circostanza ben può essere ritenuta trascurabile, anche se riguardata con riferimento alla conoscenza delle suddette numerazioni da parte del LL, giacché correttamente la corte d'appello ha rilevato che la consegna poteva essere stata effettuata ai soli fini della predisposizione del preliminare di vendita dei beni già appartenenti a LL LO, posto che per questi ultimi era indispensabile fare riferimento all'atto di divisione che dava conto della provenienza dei beni stessi in favore del dante causa. La conoscenza dell'atto di divisione da parte del LL non implica anche che quest'ultimo dovesse conoscere mnemonicamente i numeri dei mappali di tutte te particelle in esso menzionate e dovesse quindi necessariamente accorgersi che i terreni paterni erano stati inseriti nella promessa di vendita, tanto più se si considera che il LL non aveva motivo di sospettare la inclusione di mappali estranei a quelli concordati.
Nessuna illogicità è altresì da riscontrare negli altri passaggi della motivazione censurati, atteso che l'argomento della utilizzazione della nuova numerazione dei mappali nell'atto di vendita effettuato dal OL costituisce comunque un argomento di mero complemento, mentre per quanto concerne la conoscenza dei vecchi numeri dei mappali perché indicati nella procura rilasciata da LL SC a LL TO UN, il vizio logico denunciato è assolutamente escluso dalla ampie considerazioni svolte dalla corte di merito circa la impossibilità di trarre argomenti di giudizio da quell'atto del tutto inutile perché relativo a beni che LL SC aveva già ceduto in esclusiva proprietà al fratello.
Non può peraltro sottacere la corte che i ricorrenti non muovono alcuna censura alle numerose altre argomentazioni sviluppate dalla corte territoriale che sarebbero di per sè idonee a sorreggere adeguatamente la decisione impugnata.
Si deve quindi concludere per il rigetto del ricorso con conseguente condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 3.500,00 per onorali ed euro 182,00 per spese, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2004