Sentenza 15 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2002, n. 5392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5392 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBB 5 39 2 /0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro • Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 10351/00 Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere Cron.16288 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Rep. Dott. Michele DE LUCA Consigliere Ud. 31/01/02 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: RETE GAMMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO CICOLARI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IG, elettivamente domiciliato in ROMA MANISCALCO VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato che lo rappresenta e difende, giusta VACIRCA SERGIO, 2002 delega in atti;
517 -1
- controricorrente -
- nonchè
contro
ET NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO LAMACCHIA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 3309/99 del Tribunale di R.G. N. 983/97;TORINO, depositata il 20/05/99 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato VESCI;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con separati ricorsi, poi riuniti, alcuni dipendenti della Rete Gamma s.p.a., impugnavano il licenziamento disposto ai loro danni dalla società datrice di lavoro deducendo l'inesistenza della giusta causa ed alcune violazioni del contratto collettivo di lavoro. Il licenziamento era stato disposto essendo stati i dipendenti colti mentre giocavano a carte durante l'orario di lavoro in un locale della ditta. Il pretore, disattese alcune preliminari difese di lavoratori decideva che, sebbene il fatto fosse rimasto provato, tuttavia esso non era tale da giustificare la sanzione espulsiva, per cui disponeva la reintegra dei lavoratori nel posto di lavoro. Il tribunale di Torino, con sentenza del 10 maggio 1999, rigettava l'appello proposto dalla società Rete Gamma e compensava le spese del giudizio. Avverso la sentenza la rete Gamma s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo ed ha depositato memoria. Resistono con controricorso CA NA e ET LU. Motivi della decisione Con il motivo di annullamento la società ricorrente deduce che il tribunale ha errato nell'analisi del fatto ritenendo la sua irrilevanza ai fini del licenziamento ed è caduto in contraddizione quando, da un lato, ha negato la preordinazione del fatto e, dall'altro, ha rilevato l'utilizzazione delle carte da gioco, la cui presenza sul luogo di lavoro, secondo la ricorrente, dimostra proprio la preordinazione, non essendo X esse un attrezzo di lavoro. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili considerati. Per quanto concerne l'analisi del fatto, la censura investe il merito della causa, essendo l'apprezzamento delle risultanze processuali e la loro valutazione ai fini che qui interessano compito esclusivo del giudice di mc o, une si sottrae al controllo di legittimità di questa Corte in mancanza di vizi logici e contraddittorietà della sentenza, deficienze, queste, che non vengono neanche denunciate, per cui il profilo in esame è inammissibile. Per quanto riguarda il secondo profilo, va rilevato che il tribunale, più che insistere sulla presenza o assenza della preordinazione, anche perché non esiste materiale probatorio nel senso che le carte appartenessero ai due lavoratori licenziati, ( la società ricorrente non afferma nel ricorso il contrario) ha analizzato il comportamento dei lavoratori, ritenendolo certamente contrario ai doveri di fedeltà e di diligenza e, quindi, sanzionabile, ma tuttavia non tale da giustificare la sanzione espulsiva, che il contratto collettivo di categoria non prevede per il caso di abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo oppure per le equivalenti ipotesi di ritardo, sospensione oppure anticipo della cessazione del lavoro senza giustificato motivo, ipotesi tutte in cui sono previste sanzioni conservative, essendo il licenziamento riservato ai casi gravi di insubordinazione ed in altri simili. Conseguentemente il tribunale, con apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede ( v. Cass., 7188 del 2001 ), non ha ravvisato nella fattispecie una lesione così grave della fiducia da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Poiché contro questa motivazione della sentenza il ricorso non contiene specifiche censure, neanche sotto il profilo della violazione dei canoni ermeneutici preposti alla interpretazione del contratto, lo stesso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
2 La Corte rigetta il ricorso cassazione. Roma, 31 gennaio 2002 II Cons. est. Ви ль e compensa le spese del giudizio di Il Presidente Spylichen luuks IL CANCELLIERÉ Depositato in Cancellerta oggi 15 APR 2001 магаC ars Janelle IL CANCELLIERE 3