Sentenza 1 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/07/2002, n. 9512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9512 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
) $0.95 12/02 O 4 7 L L 3 . O N B , E 1 E 9 E 9 N C 1 O - A I 1 Z P 1 REPUBBLICA - A I 1 R D 2 T S .
0.2 I E L G IN NOME DEL POPOLO ITALIANO C E 9 I R 3 D E A U D 6 CORTE SUPREMA DICA S AZ E 4 C E ggetto T E N * E N * S SEZIONE SECONDA CIVILE E * APPALTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 23089/99 25575Cron. Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. Consigliere Ud. 22/03/02 Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: FR IN, domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ANTONIO TIMOTEO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AS ID, elettivamente domiciliat✪ in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difes☑ dall'avvocato GIULIANO MILIA, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 32/99 del Giudice di pace di 2002 PIANELLA, depositata il 06/08/99; 482 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 22/03/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per inammissibilità del ricorso. u A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO VI FR ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 16 luglio-6 agosto 1999 con la quale il Giudice di pace di Pianella lo ha condannato al pagamento di L. 1.100.000, oltre spese di lite, in favore di MI SE per lavori commissionati ad esso ricorrente . Resiste con controricorso l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE motivo lamenta il ricorrente, in Nell'unico riferimento al'art. 360 n. 5 cpc, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia , per avere il giudicante ritenuto l'unitarietà del contratto "inter partes" desumendolo dalle prove testimoniali acquisite senza alcun richiamo specifico alle stesse e senza che tali prove rappresentassero la realtà fattuale così come configurata dal giudice del merito, per aver immotivatamente escluso la sussistenza della eccepita prescrizione estintiva, per aver determinato ex lavori dovuto alla officio" il "quantum" dei controparte , dopo aver rilevato la mancanza di ogni tariffario esistente, senza valutare se fosse onere del committente produrli in giudizio. 3 Il ricorso è inammissibile. Improspettabile, invero, in questa sede , alla stregua dei principi enunciati da Cass. S.U. n. 716/99, è la profili, vizi censura deducente, sotto vari motivazionali della gravata sentenza. Avendo, infatti, il giudice di pace, sia pur succintamente, motivato le ragioni che 10 hanno indotto a ritenere provato l'assunto l'eccezioneattoreo, rigettando di prescrizione sollevata dall'attuale ricorrente e determinando il compenso dei lavori eseguiti ai sensi dell'art. 1657 cc, in mancanza di tariffe ufficiali, non è certamente ravvisabile, nel caso di specie, quella insussistenza o quella radicale ed insanabilemera apparenza contraddittorietà della motivazione legittimanti la configurabilità di censure ex art. 360 n. 5 cpc avversO pronunzie secondo equità da quel giudice emesse. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
4 La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente us A al pagamento, in favore di MI SE, delle spese 161,22 del presente giudizio, che liquida in euro per onorari. oltre ad euro 560,00 Roma 22 maryo 2002. Мыти Mesitien est. IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATORI CANCELL L1 LUG. 2002 IL CANCELLIERE C Roma O L L O 4 B 7 E 3 . ) E N E N , C 1 O I A 9 Z 9 P A 1 I - R 1 T D 1 S I - E 1 G 2 E C I . R L D A 9 U D I 3 E G E T N E 6 E 4 N S . . E T T T S I R ( A 50