Sentenza 2 marzo 2004
Massime • 1
Il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte, non ricorre nel caso in cui l'imputato abbia in precedenza riportato due condanne, a pena sospesa per reato depenalizzato da una legge successiva, giacché tra gli effetti penali della condanna destinati a cessare in caso di "abolitio criminis", va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2004, n. 21730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21730 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 02/03/2004
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 336
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 008740/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PO FI N. IL 15/07/1946;
avverso SENTENZA del 14/11/2002 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Giuseppe Febbraro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 14.11.2002 veniva confermata la condanna di OL FI alla pena di sei mesi di reclusione e lire 400.000 di multa per furto aggravato di energia elettrica.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il OL contestando:
1) l'affermazione di responsabilità in quanto non basata su acquisizioni istruttorie atte a fondare tale convincimento;
2) la qualificazione della fattispecie come furto mentre - a suo avviso - si verserebbe piuttosto nell'ipotesi della truffa, con conseguente, improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela;
3) la mancata concessione della sospensione condizionale della pena nonostante il venir meno delle condanne che erano state ritenute ostative per effetto della depenalizzazione del reato per cui erano state pronunciate.
Il primo e d secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati, atteso che, come risulta dalla sentenza impugnata, la affermazione di responsabilità si basa su elementi di fatto obiettivamente accertati dal verificatore dell'Enel e congruamente apprezzati dai giudici di merito e che è ormai pacifico l'inquadramento della fattispecie in esame quale furto aggravato.
Il ricorso è fondato invece sotto il terzo profilo. Questa Corte ha infatti già ripetutamente enunciato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui "In relazione al divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più' di due volte, non possono incidere sfavorevolmente per l'imputato condanne precedenti per le quali sia stato accordato il predetto beneficio qualora, per successiva disposizione di legge, il reato cui si riferiscono sia stato depenalizzato;
ciò in quanto tra gli effetti penali della condanna destinati a cessare in caso di "abolitio criminis", va ricompresso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio" (Cass. sez. 6^ 24.11.93 n. 222, Aprea m.u. 197237;
cfr. m.u. 217942).
Pertanto non avrebbe dovuto tenersi conto, nella valutazione circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena, delle precedenti condanne riportate dal OL atteso che le medesime sono relative a reati in materia di assegni bancari, depenalizzati a seguito del decreto legislativo n. 507/99. Tuttavia, rileva il Collegio che nelle more della presente decisione si è verificata la prescrizione del reato atteso che, per effetto della concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, il reato risulta punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e pertanto il termine di prescrizione è quello di cui all'art. 157 n. 4 codice penale e cioè cinque anni, prolungabile fino a sette anni e mezzo per effetto delle interruzioni, termine che - essendo stato il reato accertato il 12.10.1995 -risulta dunque scaduto il 12.4.2003. In mancanza di cause più favorevoli di proscioglimento, deve dunque dichiararsi estinto per prescrizione il reato ascritto all'imputato e conseguentemente annullata senza rinvio la sentenza impugnata.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo il reato ascritto estinto per prescrizione.
Così deciso il Roma, il 2 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2004