Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2004, n. 21730
CASS
Sentenza 2 marzo 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte, non ricorre nel caso in cui l'imputato abbia in precedenza riportato due condanne, a pena sospesa per reato depenalizzato da una legge successiva, giacché tra gli effetti penali della condanna destinati a cessare in caso di "abolitio criminis", va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2004, n. 21730
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21730
    Data del deposito : 2 marzo 2004

    Testo completo