Sentenza 17 giugno 2002
Massime • 1
La nota di trascrizione non costituisce, di per sè, valida fonte di prova in ordine al contenuto del titolo cui si riferisce , ma solo uno degli elementi sui quali il giudice può fondare il suo convincimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/06/2002, n. 8695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8695 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CARRIERO ELEONORA, domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato RICCARDO MARZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AMM. FINANZE, in persona del Ministro p.t., AMM. DELLE RISORSE AGRICOLE, in persona del ministro p.t., STAJANO LAURA, STAJANO TERESA, STAJANO LUISA, STAJANO ADRIANA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 22245/99 proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona dei Ministri pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
CARRIERO ELEONORA, STAJANO LAURA, STAJANO TERESA, STAJANO LUISA;
- intimate -
avverso la sentenza n. 18/99 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 27/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
preliminarmente si dispone la riunione dei due ricorsi separatamente proposti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato MARZO Riccardo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Eleonora RI, con atto di citazione notificato il 26 settembre 1970, adducendo di essere proprietaria della torre Alto Lido, sita in agro di Sannicola, sulla litoranea S. MA al Bagno- Gallipoli, per averla acquistata, con atto per notar Finizzi del 30 marzo 1968, da suo padre, LU ZO, il quale, in data 14 aprile 1953, l'aveva concessa in comodato al Ministero dell'Agricoltura e Foreste, a mezzo del Corpo Forestale, con l'obbligo, per il comodatario, di eseguire opere in muratura al fine di rendere abitabile la torre e che, invece, le opere realizzate erano state modeste e di pessima fattura, tanto da danneggiare la struttura architettonica dell'edificio, convenne innanzi al Tribunale di Lecce il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, per sentirlo condannare all'esecuzione di tutte le opere necessarie alla ricostruzione architettonica della torre od, in difetto, al pagamento della somma occorrente al restauro.
Con distinto atto di citazione notificato il 12 novembre 1970 la RI, esponendo che tal GI AJ aveva apposto sulla facciata della suddetta torre una lastra in marmo recante la scritta "Proprietà GI AJ fu LU", lo convenne innanzi allo stesso tribunale, per sentir dichiarare che la torre era di sua esclusiva proprietà, con condanna del convenuto a rimuovere la lapide oltre che a risarcirle i danni.
Il Ministero dell'Aqricoltura e Foreste resiste alla domanda proposta nei suoi confronti, contestando che fosse mai stato concluso col RI LU ZO un contratto per il restauro della torre ed opponendo che la torre era stata tolta in uso perché servisse da postazione di guardia durante operazioni di rimboschimento. A sua volta, lo AJ oppose di essere egli proprietario esclusivo della torre, perché compresa nella tenuta denominata SE S. Mauro, a lui pervenuta dalla successione ereditaria del genitore LU. Pertanto, in via riconvenzionale, chiese che la torre fosse dichiarata di sua esclusiva proprietà.
Deceduto lo AJ GI, la causa fu riassunta nei confronti dei suoi eredi, dei quali si costituì solo UR TA. Nella causa instaurata nei confronti dello Staiano fu integrato il contraddittorio con la chiamata in causa, iussu iudicis, del Ministero delle Finanze, che, costituendosi, eccepì la natura demaniale della torre, in quanto bene di interesse storico-artistico. Riunite le due cause, nel corso del procedimento la stessa Amministrazione delle Finanze chiese che fosse dichiarata l'appartenenza del bene al demanio dello Stato.
L'adito tribunale rigettò le domande proposte dalla RI e la domanda riconvenzionale dello AJ, omettendo di provvedere in dispositivo sulla domanda proposta dal ministero delle Finanze. Tale decisione fu impugnata, con appello principale, dalla RI e, con appelli incidentali, dalla AJ UR e dal Ministero delle Finanze, ma la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza resa in data 27 gennaio 1999, ha rigettato tutti i gravami. In ordine alla domanda proposta dalla RI nei confronti dello AJ, il giudice d'appello, qualificata la domanda come actio negatoria, ha ritenuto che l'attrice non avesse provato di essere proprietaria della torre, ne' in forza di titolo derivativo nè in forza di usucapione, ordinaria od abbreviata.
Invero, si legge nella sentenza, nell'atto del 1968, col quale l'attrice acquistò il fondo dal padre, ne' in tutti gli altri atti, attraverso i quali il fondo pervenne al RI LU ZO, per risalire all'atto del 1820, col quale la SE CE o LE, della quale il fondo faceva parte, pervenne a OM NN, si fa mai menzione della torre in questione, la quale, anzi, nella pianta topografica allegata sub A) all'atto del 1920, col quale MA NN, vende a LU RL le quote nn. 50 e 51, figura come immobile estraneo ed esterno al perimetro del fondo ed, in particolare, al perimetro della quota n. 50.
Nè la prova dell'acquisto della torre da parte dell'attrice poteva, ad avviso della corte di merito, trarsi dagli ulteriori elementi indicati dalla stessa attrice, in particolare dalla "graffatura" con la quale la torre risulta disegnata in attacco alla particella 62, di proprietà della RI, su alcuni documenti del catasto terreni del Comune di Sannicola, poiché alcun valore probatorio può riconoscersi ai dati catastali, specie se di natura grafica e di recente origine e soprattutto quando, come nel caso in esame siano smentiti dai titoli di provenienza.
Quanto, poi, all'acquisto per usucapione, andava esclusa l'usucapione ordinaria sia perché la prova per testi espletata non confortava l'assunto attoreo sia perché il termine ventennale stabilito dal vigente codice civile, innovativo rispetto alla previgente norma, iniziava a decorrere in tempo di operazioni belliche e, pertanto, restò sospeso sino al 15 ottobre 1946, senza che per il tempo successivo vi fosse altra prova del possesso all'infuori di quella relativa alla concessione del bene in comodato al Corpo Forestale dello Stato, avvenuta nel 1953, anno dal quale e fino alla data della domanda il ventennio non poteva essersi compiuto. Andava esclusa, altresì, l'usucapione abbreviata, facendo difetto l'elemento costitutivo del titolo idoneo al trasferimento. La corte distrettuale ha, inoltre, rigettata la domanda della RI volta al restauro della torre da parte del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, frattanto divenuto Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, osservando che il bene, costituito da un rudere inutilizzabile al tempo della consegna all'Amministrazione comodataria, era stato notevolmente migliorato dalla stessa. Quanto, infine, alla domanda di accertamento del proprio diritto di proprietà sulla torre avanzata dall'Amministrazione delle Finanze, la Corte d'Appello ne ha rilevata l'inammissibilità siccome domanda nuova, sulla quale l'attrice non aveva accettato il contraddittorio, perché, essendo stata proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni (udienza del 27 maggio 1982) in primo grado, la difesa della RI aveva reagito nella stessa udienza, opponendosi a "qualsiasi richiesta e conclusione" avanzata da detta Amministrazione.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la RI, affidandosi a quattro motivi. Degli intimati resistono con congiunto controricorso il Ministero delle Finanze ed il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, che, a loro volta, propongono ricorso incidentale, fondato su di un unico motivo.
V'è memoria difensiva per la ricorrente.
All'odierna udienza i due ricorsi sono stati riuniti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente principale censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 949 cod. civ. nonché per illogica ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che erroneamente la Corte d'Appello ha qualificato come negatoria l'azione esercitata, trattandosi, invece, di revindica, in quanto diretta a recuperare il possesso o del solo muro sul quale era stata apposta la lastra in marmo o dell'intera torre, possesso del quale lo AJ si era illecitamente appropriato apponendo la lapide.
Tale atto, ad avviso della ricorrente, non solo avrebbe rivelata la volontà dello AJ di affermare un proprio diritto, ma si sarebbe anche risolto in un atto di impossessamento. La censura non può essere condivisa, avendo, il giudice d'appello, correttamente qualificato come actio negatoria l'azione esercitata dalla ricorrente, sulla base del rilievo, non sindacabile in sede di legittimità, in quanto frutto di valutazione di merito del contenuto e della finalità dell'atto introduttivo del giudizio, che la domanda non aveva una finalità recuperatoria del possesso della torre, bensì solo quella di negare il diritto di proprietà rivendicato dallo AJ con l'apposizione della lapide sulla torre, diritto che si riteneva contrastare col diritto di proprietà piena ed esclusiva sulla torre affermato dalla RI.
Col secondo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e sgg. T.U. 8 ottobre 1931, n. 1572, degli artt. 31 e sgg. R.D. 12 ottobre 1933, n. 1539 e degli artt. 2659 e 2826 cod. civ. nonché illogica, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che il giudice d'appello, nel valutare la prova del suo diritto di proprietà sulla torre, non solo ha ignorato tutti i documenti prodotti, in particolare quelli catastali, ma ha anche trascurato le norme indicate in epigrafe, disciplinanti la formazione delle particelle catastali.
Sostiene la ricorrente che dai dati catastali riguardanti la p.lla 62 e dalla lettera datata 27 gennaio 1975, inviata dall'Intendenza di Finanza di Lecce al G.I. risulta provato che: a) la torre faceva parte della p.lla 628, proveniente dalla p.lla 272 intestata alla ditta RLo LU fu ON;
b) tale particella, così come formata all'impianto dell'aprile 1932, fu trasferita al Prof. RI con atto Cataldo del 1938; c) la stessa Amministrazione Finanziaria riconosceva che la torre risultava "aggraffata" alla p.lla 62 e non faceva parte ne' del demanio ne' del patrimonio dello Stato.
Ciò premesso e sottolineato che la formazione della p.lla 62 era avvenuta in conformità del vertice trigonometrico e della graffa, la ricorrente rileva la superficialità e l'inconsistenza giuridica dell'affermazione della corte di merito, secondo cui negli atti di trasferimento della p.lla 62 non si farebbe riferimento alla torre, poiché, ammesso che nessuna delle parti avesse conoscenza della reale consistenza della p.lla, il trasferimento della stessa comportava pur sempre anche il trasferimento della torre. Invece, la Corte d'Appello ha trascurato di considerare che nel caso in esame la prova catastale non riguardava l'intestazione del bene, bensì la sua consistenza e che, pertanto, anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 2659 e 2826 cod. civ., essa aveva piena efficacia probatoria.
Osserva ancora la ricorrente che nell'atto del 1920, col quale MA NN vendeva a LU RL, si fa espresso riferimento all'allegata piantina catastale, nella quale la torre è disegnata in rosso in corrispondenza del vertice trigonometrico ed in corrispondenza del limite della p.lla 62. Si tratta, a suo avviso, di dato opponibile ai terzi, in quanto costituente, non solo un dato catastale, ma anche un dato risultante dai registri della Conservatoria dei RR.II.
Da ultimo, si rimarca l'efficacia della richiesta di uso della torre rivolta dal Corpo Forestale al Prof. RI, come implicito riconoscimento della qualità di proprietario del destinatario della richiesta, e del contenuto del decreto del Ministero P.I. datato 15 marzo 1971, che espressamente riconosceva il diritto di proprietà della RI.
La censura è, in parte, infondata ed, in parte, inammissibile, poiché, mentre non risponde al vero che il giudice d'appello abbia omesso di valutare le risultanze della prova documentale offerta dalla RI, risultano chiaramente improponibili, oltre che contrastanti con la denuncia di omesso esame dei documenti, i rilievi critici che la ricorrente svolge in ordine alla valutazione di merito che di tali risultanze la sentenza impugnata compie con motivazione diffusa e caratterizzata da stringente logicità nonché da puntuale aderenza ai principi giuridici che presiedono alla valutazione della prova in tema di accertamento del diritto di proprietà immobiliare, con particolare riferimento al valore della prova catastale. Invero, la corte di merito, facendo corretta applicazione del condiviso principio che ai dati catastali riconosce valore meramente indiziario e sussidiario rispetto alle risultanze del titolo, ha privilegiato l'esame, oltre che dell'atto d'acquisto della ricorrente, di tutti gli altri atti pubblici di compravendita, attraverso i quali il fondo pervenne alla RI, a partire dall'atto Zacheo-NN del 1820, col quale fu trasferita la proprietà della SE CE o LE, che comprendeva il fondo che da ultimo pervenne alla RI.
E, poiché in nessuno di tali atti v'è traccia del trasferimento contestuale della torre, anzi nell'atto del 1820 la torre era indicata come uno dei confini del comprensorio trasferito e nella pianta topografica allegata sub "A" all'atto NN-RLo del 1920 (trattasi proprio dell'atto richiamato nel motivo in esame la torre è posizionata all'esterno del perimetro del fondo compravenduto, correttamente la corte di merito ha escluso che fosse stata raggiunta la prova dell'assunto attoreo, poiché da taluni degli atti prodotti risultava addirittura la prova contraria. Sicché alcun valore avrebbe potuto riconoscere ai dati catastali, di qualsiasi natura essi fossero. Nè a tali dati si sarebbe potuto attribuire valore probatorio in forza delle norme di cui agli artt. 2659 e 2826 cod. civ., richiamati dalla ricorrente, essendone evidente la irrilevanza ai fini della soluzione della controversia. È noto, peraltro, il condiviso insegnamento giurisprudenziale, secondo cui la nota di trascrizione non costituisce, di per sè, valida fonte di prova in ordine al contenuto del titolo cui si riferisce, ma solo uno degli elementi sui quali il giudice può fondare il proprio convincimento (cfr. Cass., 21 novembre 1976, n. 5407; Cass., 24 luglio 2001, n. 10064). Le considerazioni svolte valgano, altresì, a superare gli argomenti che la ricorrente trae dalla nota dell'Intendenza di Finanza di Lecce, dalla richiesta di comodato del Corpo Forestale e dal decreto del Ministero della P.I., poiché, trattandosi di atti fondati, tutti, sui dati catastali, erroneamente ritenuti probanti, dalla sentenza impugnata sono esattamente giudicati privi di rilevanza probatoria.
Col terzo motivo la ricorrente principale lamenta violazione degli artt. 1140, 1142, 1143, 1158, 1159, 1167 cod. civ. nonché illogica, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia, adducendo che:
a) in ordine all'acquisto per usucapione ordinaria, erroneamente la corte distrettuale ha ignorato le risultanze dell'atto Vetronile, nel quale i compratori dichiaravano di essere già in possesso delle zone acquistate;
se ciò avesse considerato, tenuto conto del disposto dell'art. 1143 cod. civ., non avrebbe potuto non ritenere compiuto il termine di venti anni;
b) incomprensibile e non spiegabile altrimenti che con l'erronea considerazione della consistenza della p.lla 62 deve ritenersi l'esclusione dell'usucapione decennale per inesistenza del titolo di trasferimento;
c) una volta qualificata come negatoria l'azione esercitata da essa ricorrente e negata l'ammissibilità della domanda proposta dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato, risultava contraddittorio negare il possesso utile dell'usucapione in capo ad essa ricorrente;
d) le deposizioni testimoniali acquisite provano il possesso esercitato dal Prof. RI, dante causa della ricorrente, e dalla stessa ricorrente.
Osserva il Collegio che le censure in cui il motivo si articola sono prive di fondamento o inammissibili.
L'equivoco in cui cade la ricorrente nel sottoporre a critica la statuizione di rigetto della domanda di usucapione ordinaria sta nel ritenere che il possesso di cui danno atto i compratori nell'atto Vetronile del 1920 si riferisca anche alla torre, ma le considerazioni svolte sub 2^) dimostrano che correttamente il giudice d'appello ha escluso che negli atti di trasferimento prodotti in giudizio, compreso l'atto Vetronile, si parli mai del trasferimento della torre;
che, anzi, proprio dalla pianta topografica allegata sub "A" all'atto Vetronile risulta che la torre era "estranea ed esterna" al perimetro del fondo oggetto di quell'atto di vendita. Ne deriva che il possesso trasmesso ai compratori in virtù di quell'atto non è invocabile ai fini dell'usucapione ordinaria. Quanto si è osservato prescinde dal rilievo, pur doveroso e decisivo ai fini dell'ammissibilità della censura in esame, che la ricorrente evita di sottoporre a critica anche l'altra ratio decidendi della statuizione in esame, costituita dalla considerazione, evidentemente fondata sulla norma posta dall'art. 252 disp. att. cod. civ., che nel caso in esame il termine utile ad usucapire non poteva decorrere che dal 28 ottobre 1941. In ordine, poi, al denunciato vizio di contraddizione della motivazione, è evidente che, una volta accertato che l'unico atto provato di esercizio del possesso è quello della consegna della torre in comodato al Corpo Forestale, avvenuta nel 1953, coerentemente è stato escluso l'acquisto della proprietà del bene in virtù di usucapione ordinaria.
Non merita censure neppure la statuizione di rigetto della domanda di usucapione abbreviata, poiché correttamente la corte di merito ha esclusa l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà della torre.
La censura che al riguardo muove la ricorrente dà per dimostrato che p.lla 62 comprenda anche la torre e tale assunto fonda sul dato catastale. Ma si è già avuto modo di dimostrare sub 2^) l'irrilevanza probatoria dei dati catastali.
Inammissibile, da ultimo, è la censura relativa alla valutazione della prova per testi in ordine all'esercizio del possesso da parte del Prof. RI, dante causa della ricorrente, e della stessa ricorrente, poiché essa non è corredata dall'indicazione dei testi che avrebbero riferito le circostanze elencate in ricorso, talune delle quali, peraltro, si risolvono in apprezzamenti e valutazioni.
Col quarto motivo (erroneamente indicato come quinto) la ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 1803 e sgg. cod. civ. nonché illogica, contraddittoria ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, adducendo che erroneamente la Corte d'Appello ha rigettata la domanda di condanna del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali alla ristrutturazione della torre, avendo trascurato di considerare che, in qualità di mandatario, il convenuto era tenuto ad adempiere il modus apposto al contratto e ad esercitare la custodia sul bene. Inoltre, sostiene la ricorrente, senza alcuna prova ed in contrasto con la realtà, il giudice d'appello ha ritenuto che all'atto della consegna la torre fosse un "rudere inutilizzabile", circostanza, peraltro, smentita dalla prova per testi espletata e dalle fotografie depositate, che provano anche il danno architettonico prodotto dagli interventi operati dal Corpo Forestale. La censura è inammissibile, perché volta a sostituire alla valutazione delle risultanze processuali compiuta dalla corte di merito quella ritenuta più esatta dalla ricorrente, che, peraltro, al di là della mera enunciazione in rubrica dell'errore di diritto e del vizio di motivazione attribuiti alla sentenza impugnata, in concreto non espone, nel corso dell'illustrazione del motivo, i vizi denunciati, omettendo, inoltre, ancora una volta di indicare i testi che avrebbero riferito circostanze contrastanti con l'accertamento compiuto dal giudice d'appello.
Va, ora, esaminato il ricorso incidentale, proposto dal Ministero delle Finanze e dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.
Con l'unico motivo formulato si censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuta inammissibile la domanda volta all'accertamento della demanialità della torre, evidenziando che la RI aveva accettato il contraddittorio sul punto, avendo "spiegato una difesa contraria alle istanze dell'Amministrazione". Preliminarmente, con riferimento alla questione posta in sede di discussione orale dalla difesa della ricorrente principale (ma la questione è comunque rilevabile d'ufficio), si osserva che non può ritenersi che sulla domanda di accertamento della demanialità della torre, proposta dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato, siasi formato il giudicato interno.
Vero è che il primo giudice, pur avendo omesso, col dispositivo della sua sentenza, di statuire formalmente su tale domanda, nel corso della motivazione si era soffermato ad esaminare la questione della natura demaniale della torre per escluderla, ma è pur vero che l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, costituendosi in grado d'appello, propose appello incidentale sul punto, poiché, pur dando atto dell'omessa formale pronuncia nella domanda, addusse, nel merito, che "Il pacifico, notevole interesse storico artistico che la torre presenta, riconosciuta dalla competente autorità rende il bene medesimo insuscettibile di acquisto per usucapione, a far tempo dalla entrata in vigore del terzo libro del codice civile". Ritiene, pertanto, la Corte che l'appello incidentale si volgesse contro la statuizione di merito sulla domanda desumibile dalla motivazione della sentenza del tribunale e che, pertanto, vada esclusa l'eccepita acquiescenza, sul punto, dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato.
Ciò premesso, si osserva, però, che il ricorso incidentale è privo di fondamento, avendo, la corte distrettuale, correttamente ritenuta l'inammissibilità della domanda proposta dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato siccome domanda nuova, sulla quale la RI non aveva accettato il contraddittorio. La censura, peraltro generica, che i ricorrenti muovono in ordine alla questione dell'accettazione del contraddittorio si scontra col rilievo che la valutazione data al riguardo dal giudice d'appello e fondata sulla considerazione che alla domanda fu tempestivamente contrapposta, nella stessa udienza, l'opposizione a "qualsiasi richiesta e conclusione" avanzata dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato, è valutazione di merito, che essendo stata correttamente motivata, si sottrae alla possibilità di sindacato in sede di legittimità.
Conclusivamente, entrambi i ricorsi vanno rigettati e, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti costituite, stimasi giusto compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda Civile, il 16 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2002