Sentenza 27 aprile 2006
Massime • 1
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della "colpa grave" dell'interessato, pur dovendosi considerare il diritto del destinatario della misura ad adottare la strategia difensiva ritenuta più utile nel processo (che comprenda eventualmente il silenzio o il mendacio), occorre valutare la condotta di non collaborazione o di ostruzionismo ovvero di mendacio adottata dall'indagato, senza necessità e suo beneficio, risultata sinergica all'emissione del provvedimento di cautela, al procrastinarsi della sua liberazione ed all'accertamento della sua innocenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/04/2006, n. 24374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24374 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 27/04/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 658
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 008719/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO CESARE, N. IL 26/11/1966;
nei confronti di:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 05/07/2004 della CORTE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLOMBO Gherardo;
lette le conclusioni del P.G. Dott. D'ANGELO G. per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il difensore di SA RA ricorre contro l'ordinanza del 5 luglio 2004 della Corte d'appello di Catania con la quale è stata rigettata domanda di riparazione per ingiusta detenzione della durata di quasi quattro mesi e mezzo.
L'ordinanza impugnata, dopo aver esposto i fatti (il ricorrente e tal DA stazionavano di fronte a due numeri civici, a bordo dei propri ciclomotori, muovendosi intorno e poi riposizionandosi;
il ricorrente entrò in uno di essi, vi sostò qualche minuto, si rimise sul ciclomotore;
sia l'uno che l'altro vennero fermati e a seguito di ulteriori controlli vennero rinvenuti involucri di hashish nel passo ruota di un'auto li vicina;
nei civici indicati altro hashish - per complessivi 800 g - e in un civico vicino materiale per il confezionamento della sostanza); dopo aver precisato che il RA, interrogato, negò di conoscere il DA, osserva che l'assoluzione del ricorrente è motivata in base alla circostanza che gli elementi indiziari erano connotati da gravità sufficiente all'applicazione di misure cautelari, ma insufficienti per giungere ad una pronuncia di colpevolezza;
nota che, contrariamente a quanto affermato, il ricorrente conosceva il DA, per esser stato con lui controllato nel 94 (la circostanza risulta dal provvedimento di convalida e applicazione della misura cautelare); conclude affermando che il ricorrente ha, rendendo dichiarazioni in insanabile contrasto con gli atti, colpevolmente autorizzato il GIP e il Tribunale del riesame a ritenerlo responsabile del reato ascrittogli, non potendosi spiegare altrimenti il suo "palese e ripetuto mendacio".
Uno è il motivo di ricorso dedotto, l'ordinanza sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui ravvisa, a carico del RA, evidenti profili di colpa grave, individuati dell'aver questi stazionato vicino all'abitazione ove è stata poi rinvenuta la sostanza stupefacente. Il GUP aveva assolto il ricorrente affermando che il semplice ingresso in uno dei numeri civici per soltanto qualche minuto, senza che si notassero prima o dopo fatti di rilievo, non era sufficiente a ritenere la colpevolezza. Inoltre, l'affermazione del RA di non conoscere DA, anch'egli fermato della stessa operazione, rientra nel diritto di difesa e libertà, così come affermato dalla giurisprudenza. Ciò considerato, la motivazione dell'ordinanza è illogica e se ne chiede l'annullamento.
Si costituisce il Ministero dell'economia e delle finanze con memoria depositata il 7.4.06, e chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile oppure respinto previa dichiarazione della propria rituale costituzione in giudizio e con vittoria di spese, richiamando la rilevanza di quanto osservato a proposito delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente al momento dell'arresto e delle circostanze con cui questi si allontanò con il ciclomotore dal luogo ove gli spacciatori solevano riunirsi. Il ricorso è infondato. Una serie di decisioni di questa Corte riguarda l'idoneità del mendacio ad integrare la colpa grave di cui all'art. 314 c.p.p. Secondo Cass., IV, n. 1365 del 27/11/1992 Rv. 193218 a colui che rivendica l'indennizzo è richiesta una condotta "secondo buona fede, di non creare artificialmente, con dolo o colpa, situazioni che appesantiscano la condizione del debitore, di collaborare per conseguire il soddisfacimento della propria pretesa con il minor aggravio possibile per la controparte". In conseguenza, senza che con ciò si disconosca o svaluti il diritto del destinatario della misura ad adottare la strategia difensiva ritenuta più utile nel processo (che comprenda eventualmente il silenzio o il mendacio), deve essere valutata la condotta di non collaborazione o di ostruzionismo ovvero di mendacio adottata dall'indagato, "senza necessità e suo beneficio, risultata sinergica all'emissione del provvedimento di cautela, al procrastinarsi della liberazione del catturato e all'accertamento della sua innocenza, postulato del diritto alla riparazione". Cass., IV, n. 1705 del 10/03/2000 Rv. 216479 ritiene che perché la condotta difensiva - in ordine alla cui valutatone va rispettata la strategia difensiva - possa ostare al riconoscimento del diritto all'indennizzo, "è indispensabile non solo che si tratti di una condotta scorretta (come per esempio il fornire un alibi falso o mendace), ma che ricorra anche il rapporto sinergico dì causa ed effetto tra condotta e detenzione, con conseguente obbligo di motivazione del giudice di merito al riguardo". Cass., III, n. 13714 del 17/02/2005 Rv231624 sostiene che "il silenzio, la reticenza o il mendacio, pur essendo mezzi che l'imputato o indagato ha il diritto di utilizzare per difendersi dall'accusa, possono essere valutati dal giudice come un comportamento doloso o gravemente colposo dell'indagato, il quale in tal modo ha concorso a dare causa all'ingiusta detenzione".
La Corte d'appello richiama la circostanza che l'affermazione del RA di non conoscere AN risulta dal provvedimento di convalida e applicazione della misura cautelare, del quale è quindi stata presupposto. Il comportamento processuale è stato tenuto dopo che RA aveva avuto contatti non indifferenti con i luoghi nei quali si trovava lo stupefacente. Al rigetto segue la condanna alle spese processuali. Le spese tra le parti vanno compensate, ricorrendone i presupposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara compensate le spese tra le parti. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2006