Sentenza 4 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2002, n. 8052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8052 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
0 8 052 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUP EM. Oggetto REVOCATORIA SEZIO PRIMA CIVILE (ART. 64 LEGGE FALLIMENTARE) Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LOSAVIO - Presidente R.G.N. 21708/99 Dott. AN PROTO Rel. Consigliere Dott. Vincenzo Cron.22162 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere - Consigliere Rep.льзр Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud.18/02/2002 SALME' Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti diritti GTU. 20024 DE IC DU NI, elettivamente domiciliato in _ IL CANCELLIERE ROMA VIA GRAMSCI 9, presso l'avvocato MARIO MANERI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
CANCER ricorrente
contro
FALLIMENTO I.F.I.R. SpA, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso l'avvocato BRUNO GUARDASCIONE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del 2002 controricorso;
423 controricorrente avverso la sentenza n. 2596/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 28/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il resistente, l'Avvocato Guardascione, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 16 marzo 1991 il curatore Д del fallimento I.F.I.R.s.p.a. convenne in giudizio da- vanti al Tribunale di Milano il sig. AN De MI LA, esponendo che nel biennio anteriore alla di- chiarazione di fallimento della società, questa aveva eseguito vari pagamenti a favore del convenuto, per complessive lire 83.789.500. Sostenne, quindi, che essi erano qualificabili come atti a titolo gratuito, in quanto effettuati senza corrispettivo, ed erano, per- tanto, inefficaci ex art.64 1. fall. Concluse per la condanna del De MI LA, previa declaratoria di efficacia degli atti predetti, alla restituzione dell'importo versato, con gli interessi e rivalutazio- ne. 2 Il convenuto, costituitosi, eccepì che la somma de qua gli era pervenuta a titolo di compenso e di rimbor- SO delle spese sostenute, prevedendo il contratto di consulenza da lui stipulato nel 1987 con la I.F.I.R. la corresponsione di lire 20 milioni annuali quale compen- so ed il rimborso delle spese "a piè di lista". Quanto al residuo importo di lire 50 milioni, precisò che si trattava di un finanziamento concesso dalla I.F.I.R. ai sig.ri Filippo De OR e Angela DI, che avevano re- stituito l'importo loro versato. Con sentenza 14 aprile 1994 il Tribunale adito ac- colse la domanda e condannò il DE MI LA alla re- stituzione dell'importo di lire 83.798.500, oltre agli accessori. Su impugnazione del soccombente, la Corte d'appello, con la sentenza (29 settembre 1998) impugna- ta in questa sede, confermò la decisione di primo gra- do, osservando: -che nessuna nullità era derivata dalla mancata comparizione personale delle parti in primo grado, a seguito del rinvio di ufficio non ritualmente comuni- cato, in quanto i procuratori delle parti erano compar- si alla successiva udienza del 3 maggio 1993 ed in tale - disattendendo l'istanza del De occasione il g.i. MI LA che aveva richiesto la fissazione di una Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.21708) 3 nuova udienza per la comparizione personale delle par- ti, ma non aveva eccepito alcuna nullità aveva rite- nuto la causa matura per la decisione ed anche il pro- curatore del De MI LA aveva precisato le proprie conclusioni;
-sul merito, che il documento prodotto dal De MI LA (lettera in data 10 gennaio 1987, inviata dalla I.F.I.R. al LA), come aveva eccepito il curatore, non era opponibile al fallimento perché privo di data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c.; che, comunque, la collaborazione ivi prevista era limitata ad un anno, senza impegno di rinnovo, con un compenso di lire 20 milioni da versarsi all'atto della sottoscrizione e che il LA aveva dichiarato essergli stata versata;
-che nessuna prova era stata fornita sul rimborso delle spese;
-sulla somma di lire 50 milioni percepita, secondo l'assunto del De MI LA, a titolo di mutuo a fa- vore di terzi, che nessuna prova era stata dedotta per dimostrare tale assunto, ed erano perciò irrilevanti le dichiarazioni dei "beneficiari"; -che non potevano trovare accoglimento le richieste istruttorie presentate in quella sede;
-che, infine, correttamente il Tribunale aveva ap- plicato il principio della soccombenza, condannando il Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.21708) convenuto al pagamento delle spese. Avverso questa sentenza il De MI LA ha pro- posto ricorso per cassazione con tre motivi. Ha resi- stito con controricorso la curatela fallimentare. Motivi della decisione 1. Col primo motivo, denunciando nullità della sen- tenza per violazione dell'art.101 c.p.c., 82 disp.att.c.p.c. e 24 Cost., il ricorrente deduce, ri- chiamando giurisprudenza di questa Corte, di non avere potuto esercitare pienamente il proprio diritto di di- fesa, non essendo stato messo in grado di partecipare nel giudizio di primo grado all'udienza del 10 febbraio Д 1993, a causa della mancata comunicazione del rinvio di ufficio, a seguito della sostituzione del giudice istruttore;
mancatȧ comparizione per di più valutata dal primo giudice come argomento di prova a favore del fallimento. Il motivo non ha fondamento. Nella fattispecie, come risulta dal diretto esame degli atti processuali, nell'udienza successiva a quel- la del 10 febbraio 1993, furono presenti i procuratori di entrambe le parti;
in tale udienza (3 maggio 1993), infatti, anche il procuratore del De MI LA pre- cisò le proprie conclusioni, dopo aver chiesto che fos- se fissata una nuova udienza per la comparizione perso- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.21708) 5 nale delle parti ("in quanto all'udienza del 10 /2/93 detta comparizione non è stata possibile per legittimo impedimento del convenuto"), e avere dichiarato che avrebbe rassegnato le proprie conclusioni, "nella dene- gata ipotesi" in cui il g.i. avesse ritenuto la causa matura per la decisione. E' dunque, da escludersi, alla luce di tali risul- ' tanze, che vi sia stata una violazione del contraddit- torio, posto che, da un lato, i provvedimenti giurisdi- zionali successivi all'udienza del 10 febbraio non sono stati adottati in assenza della parte cui era dovuta la comunicazione e, dall'altro lato, all'udienza stessa, Д costituente la prima istanza о difesa successiva a quella del 10 febbraio, non è stata eccepita la nullità degli atti conseguente alla mancata comunicazione, con conseguente decadenza dall'eccezione di nullità e pre- clusione a farla valere nel giudizio di appello. Né possono essere utilmente invocate le decisioni di questa Corte richiamate dal ricorrente a sostegno del proprio assunto, in quanto tale pronunce si riferi- scono ad ipotesi (diverse da quella in esame), in cui, per la mancata comunicazione del rinvio di ufficio, i successivi provvedimenti sono stati adottati dal giudi- ce in assenza della parte nei cui confronti era stata omessa la comunicazione, ai sensi dell'art.82 Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.21708) 6 disp.att.c.p.c. (nel testo previgente). Quanto, poi, all'ulteriore rilievo del ricorrente, secondo cui l'assenza della parte sarebbe stata valuta- ta a danno del De MI LA, la censura è inammissi- bile, perché, per un verso, essa non è stata oggetto di specifica censura in appello, e, per altro verso, è an- che generica, non prospettandosi la decisività del pun- to della controversia in ordine alla mancata compari- zione delle parti all'udienza, fissata per l'interrogatorio ai sensi dell'art.117 c.p.c.; compari- zione ritenuta ormai superata dal giudice di merito e comunque "non idonea ad ottenere il chiarimento indica- to dall'appellante" (pg.6 sentenza impugnata).
2.Col secondo motivo il ricorrente, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione, omessa, deduce che la sentenza impugnata, da un lato, ha accer- tato la inopponibilità al fallimento della lettera pro- dotta dal De MI LA così negando rilevanza a tale documento;
dall'altro, tale rilevanza avrebbe invece affermato, avendo argomentato dal documento stesso che il compenso era stato percepito dal De MI LA. Lamenta, infine, la mancata compensazione delle spe- se, nel giudizio di primo grado, stante la scarsa atti- vità istruttoria. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili de- " Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.21708) 7 nunciati. Quanto al primo, si osserva che la Corte d'appello ha escluso qualsiasi rilevanza alla lettera prodotta dal De MI LA, sul rilievo che essa era inopponi- bile al curatore, ai sensi dell'art.2704 c.c. E questa argomentazione (che non è oggetto di specifica impugna- zione in questa sede) costituisce l'unica ratio deci- dendi della Corte d'appello, mentre il riferimento al contenuto del documento stesso è stato svolto soltanto ad abundantiam, ed è privo di rilievo nell'economia Д della decisione;
sicché non sussiste la carenza motiva- zionale denunciata. Sul secondo profilo è sufficiente rilevare che la Corte ha correttamente applicato il criterio della soc- combenza (art.91 c.p.c.) spiegando, con apprezzamento incensurabile, che nella specie nessun motivo ostava all'applicazione di quel criterio.
3. Col terzo motivo si denuncia nullità della sen- tenza per violazione degli artt. 101, 244 c.p.c. e 24 Cost. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello - ri- tenendo inammissibile la prova testimoniale articolata dal De MI LA per mancata formulazione in artico- li separati gli avrebbe precluso la possibilità di provare i fatti impeditivi ed estintivi su cui erano basare le proprie eccezioni, e cioè la circostanza de- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.21708) ! dotta nelle dichiarazioni stragiudiziali depositate sin dal giudizio di primo grado. Il motivo è inammissibile, perché, a fronte della dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte di merito della prova testimoniale richiesta, per man- (Dr. cata enunciazione specifica dei fatti sui quali i testi avrebbero dovuto essere chiamati a deporre, nella pro- pria censura il ricorrente si limita a rinviare, per re- lationem, ad atti acquisiti nelle fasi pregresse del giudizio, così violando il principio della necessaria I D R ר 200 907 esaustività del ricorso per cassazione ed impedendo di OL O I C verificare in questa sede la rilevanza dei vizi dedotti I F F U ai fini della soluzione delle questioni prospettate.
4. In conclusione, il ricorso non merita di essere 109T/29.11 accolto. Consegue la condanna del ricorrente al paga- 456T 30,99 mento delle spese del giudizio di cassazione. тот. 160, 10
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessive euro 1592,60, ro 1592,60, di cui euro 1500,00 per onorari. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 18 febbraio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore AN Losavio Vincenzo сиотилоний e %segu Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.21708) 9 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 4 GIU, 2002 Oggi, IL CANCELLIERE AR Di UZ о общоо TOOT TOON IL CANCELLIERE AR Di UZ মAR Dr Nu