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13 ottobre 2011
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6 dicembre 2017
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Art. 47. Procedimento di destinazione 1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali e' effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 36, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima.
(( 2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione e' adottato entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento effettuata ai sensi dell'articolo 61, comma 4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile ))
(( 2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione e' adottato entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento effettuata ai sensi dell'articolo 61, comma 4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile ))
Commentari • 14
- 1. Attuazione del PNRR e prevenzione delle infiltrazioni mafiose negli investimentiAccesso limitatoFrancesco Marenghi · https://www.altalex.com/ · 1 febbraio 2022 · 4.6286283
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza breve 11/10/2017, n. 10211Provvedimento: […] Non è all'esame, in conclusione, un atto dell'Agenzia adottato ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice antimafia, bensì un provvedimento giurisdizionale del Tribunale di Roma, mandato in esecuzione dall'Amministrazione resistente in assenza dell'esercizio di poteri autoritativi propri.Leggi di più...
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