Sentenza 12 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2001, n. 6610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6610 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 6610/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOM L P LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G.N. 8323/99 - Rel. Consigliere Cron.14889 CUOCO Dott. Pietro Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud.08/03/01 譬 Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GR EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRUXELLES 20, presso lo studio dell'avvocato PATRIZI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE CESARE CORRADO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INAIL- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso2001 1102 dagli avvocati CATANIA ANTONINO, DE FERRA' GIUSEPPE, -1- giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1491/98 del Tribunale di BARI, depositata il 29/04/98 R.G.N. 456/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato PATRIZI;
udito l'Avvocato DE FERRA'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha conclusoper il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 15 settembre 1992 EL OS chiese che il Pretore di Bari in funzione di giudice del Lavoro condannasse l'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) al pagamento della rendita per la malattia professionale che egli aveva contratto nel suo lavoro. A seguito di parere tecnico di ufficio, il Pretore accolse la domanda, Suow мого riconoscendo l'esistenza della malattia professionale, e condannando l'I.N.A.I.L. al pagamento della conseguente rendita per riduzione della capacità lavorativa nella misura del 25 %, oltre ad interessi e rivalutazione dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del 14 gennaio 1991, con il limite dell'art. 16 sesto comma della legge 30 dicembre 1991 n. 412 per le somme maturate dopo il 31 dicembre 1991. L'I.N.A.I.L. propose appello avverso la predetta sentenza, sostenendo che non era stata fornita adeguata prova dell'esistenza della malattia diagnosticata (spondilartrosi lombare), né della relativa natura professionale (poiché il lavoratore era stato esposto solo saltuariamente a vibrazioni, peraltro inidonee alla dedotta infermità), né dell'entità della ritenuta riduzione della capacità lavorativa;
ed era poi erronea la ritenuta decorrenza, poiché la domanda amministrativa era del 23 novembre 1991. Il Tribunale di Bari, accogliendo l'appello, ha respinto la domanda. Afferma il Tribunale che, poiché la malattia diagnosticata (spondilartrosi lombare) non era tabellata, l'onere della prova del rapporto causale con il lavoro svolto incombeva sul ricorrente;
e, poiché il ricorrente, pur nella globale contestazione da parte dell'Istituto, non aveva insistito nella 3 richiesta di prova testimoniale sull'uso di strumenti vibranti, questa prova non era stata fornita;
né la prova era deducibile dalla documentazione, ove si attestavano l'uso solo saltuario del martello pneumatico e l'uso di terna gommata JCB solo dal 1986 (complessivamente, per 1028 ore); e le dichiarazioni del ricorrente (che aveva sostenuto di essere stato adibito ого "prevalentemente” come martellista ed escavatorista) e sulle quali il н М consulente tecnico di ufficio aveva fondato il proprio parere, non potevano essere fonte di prova, che doveva essere dedotta aliunde. Per la cassazione di questa sentenza ricorre EL OS, percorrendo le linee di 4 motivi, coltivati con memoria e con note di udienza. Resiste l'I.N.A.I.L. con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione degli artt. 414 e 435 cod. proc. civ. e difetto di motivazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che l'I.N.A.I.L. avesse contestato l'esposizione alle vibrazioni;
ed invero l'Istituto, ove avesse inteso censurare la sentenza di primo grado per l'assenza di prove in ordine allo svolgimento del lavoro, avrebbe dovuto formulare specifico motivo di impugnazione, né le conclusioni del Tribunale erano fondate sull'esame dei motivi di appello. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. difetto di motivazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale non aveva indicato le ragioni per le quali aveva ritenuto "inattendibile e insufficiente la denuncia di malattia professionale sottoscritta dal datore di lavoro”; e, anche se il consulente tecnico di ufficio aveva dato rilievo alle dichiarazioni 4 della parte, ciò non consentiva, in assenza di motivazione, di ritenere non provata l'esistenza del lavoro dedotto nella denuncia sottoscritta dal datore. Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. difetto di motivazione, il ricorrente sostiene che, nel contrasto fra il parere Rudo del consulente tecnico di ufficio ed il parere del consulente tecnico di parte I.N.A.I.L., il Tribunale poteva aderire a questo secondo parere (come in effetti aveva fatto) solo attraverso adeguata motivazione;
e, in assenza di altri elementi, avrebbe dovuto condividere il parere del consulente tecnico di ufficio. Con il quarto motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ, violazione dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il ricorrente sostiene che la prova del rapporto di causalità fra lavoro e malattia non tabellata era stata fornita dal ricorrente con la consulenza tecnica di ufficio. I motivi, che per la loro interconnessione devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Il lavoratore che chieda la rendita per malattia professionale non tabellata ha l'onere di provare la specifica struttura del lavoro espletato ed il rapporto causale fra questo lavoro e la malattia contratta (e plurimis, Cass. 1° settembre 1997, n. 8271). Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che questa prova non sia stata conseguita. E questa insufficienza investe sia lo specifico lavoro svolto, sia la relativa causale potenzialità a determinare la dedotta patologia. In ordine al primo aspetto (lavoro svolto), la “globale” negazione (sentenza, p. 4) e la limitata affermazione dell'appellante (riferita nello stesso ricorso, p. 6: “mansioni che comportavano una saltuaria e comunque 5 inefficace esposizione a vibrazioni, stante il limitato uso del martello pneumatico”) ben legittimavano il Tribunale ad accertare la specifica consistenza delle mansioni svolte. A tal fine, rilevando che il parere affermativo del consulente tecnico биоло di ufficio (connessione fra lavoro e malattia) era fondato sulle dichiarazioni del lavoratore ("proprio e soltanto sulla base di esse”: sentenza, p. 5), “di essere stato impiegato prevalentemente come operaio martellista ed escavatorista” (ivi), il Tribunale ne deduce l'assoluta inidoneità (“per ovvi motivi, trattandosi di dichiarazioni di parte”: ivi). E su questa deduzione il ricorrente non formula motivata censura. Valutando, poi, la documentazione proveniente dal datore, il Tribunale non ne ha negato l'attendibilità, bensì solo la sufficienza ai fini della prova dell'indicato rapporto causale. Questa negazione ha per presupposto il riconoscimento dei fatti indicati nella documentazione ("uso solo saltuario del martello pneumatico", ed uso della terna gommata per 1028 ore in sei anni); ed è fondata sulla ritenuta brevità del tempo in cui si era protratto il lavoro potenzialmente lesivo: la "saltuarietà" dell'adibizione al martello pneumatico, ed il numero di ore di adibizione alla terna gommata. E la deduzione dell'insufficienza da questi elementi temporali non è in alcun modo censurata. Per mera esigenza di completezza è da aggiungere che nel caso in esame il Tribunale non aderisce immotivatamente alla consulenza tecnica di parte I.N.A.I.L., bensì, dopo avere segnalato la carenza del primo giudice per avere ignorato questo parere, e dopo averne sommariamente esposto e 6 brevemente condiviso la conclusione, fornisce propria analitica motivazione in ordine all'inesistenza del rapporto causale fra lavoro e malattia (sentenza, pp. 4, 5). Il ricorso deve essere respinto. In applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 1'8 marzo 2001. Il Consigliere estensore билко ского IL PRESIDENTE периоRoparis be umis Delle IL CANCELLI Depositato in Cancelleria 12 MAG. 2001 oggi.. CANCEIL CANCELLIERE Ville 3 3 5 0 1 . . N A T S R S I 3 A A D ' 7 T - , L , 8 L O - A E L 1 S L D E 1 O I P B S S E I I N G E N D S G G A E I O T L A S A O D O A P T E L T , M L I I O E R R I D A T D D S I E O G T E N R E S E 7