Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/01/2001, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL004 08 / 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Per vú di fansaggi Desti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [we nove del poder dePermingling - Presidente GAROFALO Dott. Gaetano R.G.N. 15257/98 - Cron. 782 - Consigliere Dott. Carlo CIOFFI - - Consigliere Rep. 143 Dott. Giovanni SETTIMJ GOLDONI Rel. Consigliere Dott. Umberto Ud. 18/09/00 Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE CORTE SUPERMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE N TEN ZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. Boop sul ricorso proposto da:
1.2.GEN. 2001 BETTEGA SILVANO, DELL'ARMELLINA FRANCA BETTEGA, IL CANCELLIENE elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. PISANELLI 4, LIRE 1500 presso lo studio dell'avvocato GIGLI GIUSEPPE, che li CANCELLER GIULIANO ARTURO, difende unitamente all'avvocato giusta delega in atti;
- ricorrenti ☐ 0660152 pas of U 0660153
contro
IE TT ET, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato MASALA DETTORI ANGELA G., che lo difende BRESCIANI TU, giusta 2000 unitamente all'avvocato 1442 delega in atti;
-1- controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 531/98 del Tribunale di TRENTO, Richiesta copia esecutiva Dettoridal Sig. depositata il 07/07/98; per dirity L. 2000+36 08 MAG. 2001udita la relazione della causa svolta nella pubblica il IK CANCELLIERE udienza del 18/09/00 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato Arturo GIULIANO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del му ricorso;
udito l'Avvocato Angela DETTORI MASALA, difensore del E+ES+918 resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso e la sua inammissibilità; VIS ORY) udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore O Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per +9+91 il rigetto del ricorso. TE Rilasciata copia legais al Sig. Gibli per diriti 12000+3 I f of 26122288 IL CANCELL 0002 3811 LIRE 10000 LIRE 1000 CANCELLER CANCELLERIA LIRE 1000 CANCELLE AS566458 AU353948 AU363949 Svolgimento del processo Con citazione notificata il 4.5.90, NA EG e RA ELLI convenivano in giudizio OR IE avanti al Pretore di Trento, affermando di avere acquistato dagli eredi di Wanda Romagna un immobile sito in Transacqua che godeva del diritto di servitù di passaggio sull'adiacente fondo di proprietà della convenuta, e sostenendo che tale diritto di servitù si era costituito per destinazione del padre di famiglia all'epoca della vendita del fondo servente dalla Romagna alla IE, avvenuta in data 2.4.1982. Chiedevano pertanto che venisse accertata l'esistenza del loro diritto di servitù di passaggio. In corso di causa depositavano anche ricorso possessorio avendo la convenuta in primo grado posto in essere un cancello. Il Pretore di Trento Sezione distaccata di Borgo Valsugana - rigettava il ricorso possessorio dal momento che il passaggio contestato non era impedito né reso più difficoltoso dal manufatto installato, avendo la IE mantenuto l'apertura precedente;
con sentenza n. 1/93 rigettava poi anche le domande attoree avanzate nella causa di merito, non ritenendo provata l'esistenza all'epoca della divisione di opere visibili e permanenti che costituissero inequivoco segnale dell'esercizio della pretesa servitù e che consentissero, come giuridica conseguenza, la sua costituzione ai sensi dell'art. 1062 c.c.. I coniugi EG proponevano appello avverso la predetta sentenza. Si costituiva la IE istando per la conferma della decisione appellata. Con sentenza in data 28.5/7.7.98, il Tribunale di Trento confermava la sentenza di primo grado e condannava gli appellanti al pagamento delle spese di lite del secondo grado. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia, per la sussistenza del requisito dell'apparenza è necessario che vi siano opere visibili e permanenti, tali da rendere percepibili la destinazione di dette opere all'esercizio di una determinata servitù (nella specie, di passaggio), il Tribunale ha ritenuto non provata, in base alle prove complessivamente valutate, in maniera inequivoca, l'esistenza di tale requisito al momento della compravendita del fondo oggetto della pretesa servitù di passaggio. Quanto alla documentazione fotografica, contestata, la stessa non poteva avere valore dirimente in quanto incerta nella datazione. La documentazione prodotta con l'istanza di discussione non poteva essere esaminata siccome tardiva, come eccepito dalla controparte. Neppure poteva essere accolto l'appello con riguardo al profilo possessorio, му in quanto dovevano essere condivise le considerazioni al riguardo svolte dal giudice di prime cure. Avverso tale sentenza i coniugi EG hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi, illustrati anche con memoria;
resiste con controricorso OR IE. Motivi della decisione I ricorrenti, con il primo motivo (omessa motivazione su punto decisivo della controversia - art.360, n.5 cpc) si rifanno alla giurisprudenza secondo cui i segni visibili che denunciano l'esistenza della servitù possono sussistere anche sul fondo dominante, purchè da tanto possa desumersi l'esistenza della servitù stando sul fondo servente. Su tale base, si assume che i segni individuatori siti sul fondo dominante erano manifesti, come già sostenuto in appello, e risultanti da elementi 2 acquisiti al processo, irrilevante essendo all'uopo la datazione delle fotografie. Il vizio di omessa motivazione al riguardo risulterebbe palese, stante che nella sentenza impugnata nulla si dice al riguardo. Va premesso che il vizio in parola in tanto sussiste in quanto investe un punto sostanzialmente decisivo della controversia. Ora, non v'ha dubbio circa il fatto che il Tribunale abbia esaminato le foto che, in base all'assunto dei ricorrenti, dimostrerebbero come la stessa tipologia architettonica della casa dei EG integrasse quei segni visibili dell'esistenza della servitù siti nel fondo dominante. Nella motivazione della sentenza non si accenna a tale elemento, in quanto si è con tutta evidenza ritenuto che altri elementi probatori (le testimonianze سر assunte) avessero escluso l'esistenza di una strada, o comunque di un passaggio, visibile e contrassegnato dal requisito della permanenza. Ora, la difesa dei ricorrenti sostiene in pratica che la tipologia architettonica della casa dimostrerebbe che il passaggio non poteva non esserci;
ma tale assunto, peraltro di opinabile valenza, sarebbe comunque ininfluente, atteso che lo stesso non comporta l'esistenza, al tempo della compravendita, di una individuata (e individuabile) servitù di passaggio, in difetto della quale non poteva che escludersi la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia. Il motivo non ha pertanto pregio. Con il secondo motivo (nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle istanze di integrazione istruttoria che erano state rimesse al collegio dall'istruttore od omessa motivazione art. 112 e 360, nn.4 e 5, cpc) ci si duole, a quanto si evince dal ricorso, che il Tribunale non avrebbe provveduto sulle richieste di audizione di altri testi, richiesti dagli allora appellanti;
né sulla richiesta di nuove prove sulla datazione delle fotografie. 3 La locuzione “respinge ogni altra domanda" contenuta nella sentenza impugnata, assolve senz'altro l'obbligo della pronuncia, sicchè, sotto tale aspetto, il motivo non è fondato. Quanto al preteso difetto di motivazione, va rilevato che era onere della parte ricorrente riportare in ricorso il capitolato su cui i testi avrebbero dovuto deporre (ciò con riferimento alle prove definite nuove) per dimostrare la congruenza e la decisività ai fini decisionali di tale prova, ma ciò non è stato fatto, cosa questa che rende inammissibile tale doglianza. Né si dica che tanto risulta dalle conclusioni rassegnate: infatti non si specifica in ricorso perché quelle ivi indicate e non altre fotografie sarebbero decisive ai fini che ne occupano. Quanto ad altri testi, che avrebbero dovuto deporre sulle stesse circostanze su cui erano già stati esaminati (anche in appello) numerosi altri testi indicati hic et inde, appare evidente che il puntiglioso ed esteso esame delle му deposizioni raccolte al riguardo costituisce motivazione non equivoca sulla audizioni reiezione di ulteriori condizioni, essendosi al riguardo formato un giudizio, rimesso al giudice del merito, di sufficiente approfondimento della questione di fatto relativa. Tanto comporta che non sussiste alcun vizio motivazionale;
la prospettazione di cui al ricorso esime dall'analisi di ulteriori elementi di preclusione processuale prospettati nel controricorso. Con il terzo motivo (nullità della sentenza per omessa pronuncia nonché omessa motivazione sulle deduzioni attoree di cui all'istanza di discussione orale della causa artt. 112 e 360, nn.4 e 5, cpc) in buona sostanza ci si - duole del fatto che la (riconosciutamente tardiva) produzione di una consulenza fotografica di parte non abbia indotto il Tribunale a disporre una CTU (o altri mezzi istruttori?) per verificare, alla luce degli elementi ivi evidenziati, l'autenticità delle prove. 4 0 Fermo il fatto che rientrava nei poteri officiosi del giudice soltanto l'eventuale disposizione di una CTU, il motivo non appare fondato. Per vero, gli elementi risultanti dalla ricordata consulenza di parte ben potevano essere fatti propri dal difensore nella discussione orale e, come tali, essere presi in esame, a prescindere dalla tardività della produzione. Ma l'omessa pronuncia non sussiste, e valga la dizione contenuta nella sentenza impugnata;
l'omessa motivazione neppure, atteso che il Tribunale ha espressamente affermato che la datazione delle fotografie era incerta, né si censura specificamente in questa sede la mancata ammissione di prove sul punto. Quanto alla mancata disposizione di una CTU poi, è palese che tanto rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito che, avendo largamente esaminato le prove già acquisite, ha implicitamente ritenuto che سر l'accertamento peritale non fosse utile. Un apprezzamento siffatto rientra nei poteri del giudice del merito e non può essere censurato in questa sede, atteso che la discrezionale valutazione di un mezzo istruttorio rispetto ad altri non può costituire motivo di illegittimità ove congruamente si dia conto della valenza di quello prescelto, cosa questa ampiamente effettuata nel caso che ne occupa. Con il quarto motivo di ricorso (motivazione apparente e pertanto omessa sul capo di decisione possessorio - art.360, n.5 cpc) si censura la sentenza impugnata in quanto si quanto si era lamentata in base a più argomenti la pronuncia possessoria del primo giudice, mentre il Tribunale si era limitato a citare la sentenza del Pretore, condividendone le argomentazioni, donde la doglianza di omessa (siccome solo apparente) motivazione. Il motivo non può essere accolto, siccome generico;
per vero, la semplice elencazione degli elementi in base ai quali si riteneva non condivisibile il provvedimento adottato è sì idonea a dimostrare la consistenza del relativo 105 motivo di appello, ma non sviluppa in nessun modo la censura, venendo così meno all'esigenza di dimostrare come e se le contrarie argomentazioni richiamate dai giudici dell'appello fossero idonee a rendere decisivi tali elementi, solo enunciati. Per il principio dell'autosufficienza del ricorso, tanto avrebbe dovuto essere now quanto meno specificamente indicato, sommariamente, né genericamente, come invece è stato fatto. Il motivo non può essere pertanto accolto. Conseguentemente, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in L 233.600 oltre a L.
2.000.000 per onorari. 40000 Così deciso in Roma, il 18.9. 2000 290000 Il Presidente The Il Consigliere estensore Мижкаровальний IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 GEN. 2001 IL CANCELLIERE C1 Roma Frances kania UFFICIO DELLE INTOATE COMA 2 19 MAR. 2001 13074 P. 1 11 Respass B