Sentenza 20 dicembre 2002
Massime • 1
Nel rito del lavoro il contrasto insanabile fra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza successivamente depositata in cancelleria determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per la sua inidoneità a consentire l'individuazione del comando concreto del giudice (Nella specie, relativa al riconoscimento di pensione o assegno di invalidità, il giudice di appello, nel dispositivo letto in udienza, aveva dichiarato il diritto del ricorrente all'assegno - pensione di invalidità dalla data della domanda amministrativa, mentre nella motivazione successivamente depositata aveva fatto riferimento ad una data diversa, peraltro neppure puntualmente precisata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18214 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AR IN, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO URSÌ BRANCATI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 844/99 del Tribunale di MESSINA, depositata il 10/03/00 R.G.N. 413/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il Ministero del Tesoro ricorre per la cassazione della sentenza, meglio descritta in epigrafe, del Tribunale di Messina che, accogliendo l'appello della sig.ra NA ON nei confronti dei Ministeri del Tesoro e dell'Interno, ha dichiarato che l'assistita "possiede il requisito sanitario necessario per il conseguimento del diritto all'assegno-pensione d'invalidità fin dalla data di proposizione della domanda amministrativa." La sentenza impugnata, premesso che nella vicenda dibattuta fra le parti si trattava di accertare "la presenza o meno del requisito sanitario" e che la questione della legittimazione passiva dei due ministeri andava risolta sulla base dell'art. 11, comma 1, della l. n. 537/93, secondo cui legittimato passivo nel procedimento per l'accertamento del requisito sanitario è il Ministero del Tesoro, spettando a quello dell'Interno, "che ha eccepito la propria estraneità a questa fase", quella, non in discussione, dell'erogazione della provvidenza, ha ritenuto che alla ON, portatrice di "artrite reumatoide giovanile ad evoluzione anchilosante poliarticolare con osteoporosi secondaria diffusa e grave danno funzionale, in soggetto di 36 anni con sindrome depressiva reattiva in mediocri condizioni generali", deve riconoscersi la "prestazione richiesta" a decorrere dalla domanda amministrativa.
Contro questa sentenza il Ministero del Tesoro espone sei motivi di impugnazione, articolati in tre ipotesi.
La parte intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con i primi due motivi di ricorso per cassazione l'Avvocatura generale dello Stato denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 13 della legge n. 118/71 e vizi di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) lamentando che il Tribunale non abbia dato adeguatamente conto delle contrastanti valutazioni espresse dal CTU in grado d'appello, rispetto a quelle negative del CTU di 1^ grado, tanto più che risulterebbe incerta, tra dispositivo e motivazione, la decorrenza della prestazione.
Sempre sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 della l. 118/71 e di vizi di motivazione con il terzo e il quarto mezzo d'impugnazione l'Avvocatura evidenzia che, stante la diversità dei benefici attribuiti dalla sentenza (pensione/assegno), la sentenza, oltre a non specificare il grado parziale o totale dell'invalidità, è viziata anche da extrapetizione "poiché sembra che la parte abbia inteso ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità".
Denunciando, infine, sia vizi di motivazione che la violazione degli artt. 8, comma 4; 12 e 13, l. n. 118/71 e 1, dlgs. n. 509/88, la difesa erariale contesta il giudizio apodittico della decorrenza della prestazione, riconosciuta con decorrenza anteriore, rispetto all'accertamento, di ben nove anni senza alcuna particolare giustificazione.
I denunciati vizi della sentenza meritano un esame congiunto intrecciandosi, nella loro esposizione, gli errori in cui è incorso il Tribunale di Messina e vanno accolti.
È noto che nel rito del lavoro il dispositivo della sentenza assume rilevanza esterna (essendo letto in udienza e potendosene le parti avvalere come titolo esecutivo proprio, prima della pubblicazione della sentenza).
Ne consegue che esso non è modificabile o sostituibile e che, in caso di contrasto fra dispositivo letto in udienza e motivazione, non può essere invocato il principio della reciproca integrazione (da ultimo v. Cass., 1^ marzo 2001, n. 2958; 7 febbraio 2000, n. 1335; 4 luglio 2000, n. 8946; per un'ipotesi d'inesistenza della sentenza vedi 8 aprile 1997, n. 3032). In particolare, nel rito giuslavoristico, la contraddittorietà della sentenza, per insanabile contrasto fra dispositivo letto in udienza e motivazione depositata in cancelleria, dà luogo a nullità (ex art. 156, secondo comma, cod.proc.civ.) che si converte in motivo di gravame ai sensi dell'art. 161, primo comma, dello stesso codice, essendo inapplicabile la procedura di correzione degli errori materiali o di calcolo e prevalendo, in difetto d'impugnazione, il dispositivo, che, acquistando pubblicità con la lettura fattane in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata. Ciò detto, nella presente vicenda, la sentenza ha dichiarato, nel dispositivo letto in udienza il 17 dicembre 1999, che "la ON possiede il requisito sanitario necessario al conseguimento del diritto all'assegno-pensione d'invalidità fin dalla data di proposizione della domanda amministrativa".
A prescindere che il dictum contenuto nel dispositivo, essendo assolutamente incerto il suo contenuto (art. 156, comma 2^, cod.proc.civ.) manifesta un vizio inemendabile, essendo inidoneo a produrre gli effetti processuali che gli sono propri, in considerazione delle diverse provvidenze economico-sociali che ad esso si ricollegano, è anche il caso di rilevare che risulta affatto incerta la data della maturazione del diritto, posto che, a fronte dell'indicazione espressa dal dispositivo (domanda amministrativa), nella motivazione si afferma che "il requisito sanitario risulta essersi perfezionato in epoca tale da non giustificare la doglianza della parte pubblica". Orbene, se si considera che in nessun'altra parte della motivazione si dà atto delle contestazioni elevate dalla "parte pubblica", peraltro vittoriosa in primo grado e della giovane età (36 anni) della ricorrente, che, secondo quanto ammette la stessa difesa della ON, avrebbe maturato in epoca successiva alla domanda amministrativa il diritto (v. pg. 7, controricorso), emerge evidentissima la totale deficienza della sentenza anche su questo punto, per cui se ne impone la cassazione, con rinvio ad altro Giudice, indicato in dispositivo, per lo svolgimento dei necessari incombenti processuali e per provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2002